TRIBUNALE DI MASSA – Ordinanza 02 novembre 2020, n. 23
Impiego pubblico – Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni – Omessa applicazione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale già in servizio con contratti a tempo determinato, che si trovi nelle condizioni previste dalla normativa di riferimento, anche ai lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. – Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 20, comma 9.
Il giudice del lavoro, letti gli atti relativi alle rispettive domande e posizioni processuali assunte dalle parti in causa ed al contenuto dei rispettivi fascicoli di parte depositati in atti, in particolare con specifico riferimento alla memoria autorizzata depositata dalla difesa del ricorrente per l’udienza del 2 aprile 2020, poi, esauriti i rinvii d’ufficio dovuti alla nota emergenza sanitaria nazionale per COVID 19, per la successiva udienza del 22 ottobre u.s., memoria contenente la richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale finalizzata all’accertamento della denunciata illegittimità dell’art. 20, comma 9, del decreto legislativo sentite tutte le parti in causa, a scioglimento della riserva espressa in esito all’udienza suddetta, osserva:
1) premesso che, con regolare ricorso introduttivo, ritualmente notificato, il sig. F.M., in atti meglio generalizzato, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, il Comune di Massa, in persona del Sindaco «pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità, o comunque la simulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra il sig. F. e le Società «G. Group S.p.a.», «L. S.p.a.» e «O. S.p.a.», tutte Agenzie di somministrazione lavoro meglio in atti indicate, complessivamente tra il 2 novembre dell’anno 2006 e il 10 dicembre dell’anno 2018, meglio in atti indicati e documentati per quanto attiene le specifiche parti contraenti, le relative scansioni temporali e le altre modalità esecutive di ciascuno di essi, per effetto dei quali il ricorrente aveva pressochè ininterrottamente, e comunque ben oltre il limite dei trentasei mesi previsti dal decreto legislativo 6 ottobre 2001, n. 368 e poi dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prestato servizio presso il Comune di Massa in qualità di lavoratore somministrato, con la qualifica contrattuale collettiva di operaio di livello «B3», secondo le previsioni dei CCNL del Comparto regioni ed autonomie locali progressivamente in vigore all’epoca dei fatti, svolgendo concrete mansioni di autista di scuola bus, nonché di accertare e dichiarare la condotta del Comune di Massa nella prosecuzione di offerte e sottoscrizioni dei contratti di somministrazione e/o di missioni a termine con le Società di somministrazione lavoro meglio sopra indicate come in violazione della direttiva n. 70/1999 C.E., degli articoli 1344 e 1418 del codice civile, nonché, e soprattutto, degli articoli 35 e 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni sui limiti dei poteri delle pubbliche amministrazioni di ricorre alle assunzioni di personale con contratti a tempo determinato, con contratti di formazione lavoro, contratti di somministrazione e con altre forme contrattuali flessibili solo per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e comunque nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste nel precedente art. 35 e quindi, di conseguenza, al fine di condannare il Comune di Massa a risarcire il sig. F. dei danni provocati dalla condotta anzidetta corrispondendogli l’indennità forfettizzata di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, poi dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto da egli percepita;
2) premesso, ancora, che il Comune di Massa, in persona del sindaco «pro tempore, si costituiva regolarmente nel presente procedimento ed in tal senso, oltre a contestare integralmente le tesi di parte ricorrente, chiedeva l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio delle tre anzidette Agenzie di somministrazione lavoro, che veniva autorizzata da questo scrivente giudice del lavoro all’udienza del 18 aprile 2019 e che, a seguito di detto provvedimento anche le Società «G.I. Group S.p.a.», «L. S.p.a.» e «O. S.p.a.», ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante «pro tempore», si sono regolarmente costituite nel presente procedimento contestando anche esse, ciascuna parte resistente dal proprio punto di vista, le tesi del ricorrente sig. F.M. e che, a seguito della regolare costituzione nel presente giudizio di tutte le parti costituite od evocate in esso, questo scrivente giudice ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle stesse parti in conflitto;
3) premesso, ancora, che alla successiva udienza del 16 gennaio 2020, in sede di interrogatorio del dott. F.C., segretario generale del Comune di Massa e dirigente «ad interim» del Servizio istruzione dell’ente stesso, emergeva la possibilità di una ipotesi conciliativa della presente controversia in termini di una stabilizzazione del rapporto di lavoro tra il Comune resistente ed il sig. F. ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. legge madia), ipotesi che, però, il dirigente comunale suddetto precisava di non poter sostenere a causa di quanto previsto al comma 9 dell’art. 20 del decreto legislativo cit., che esclude dalla possibilità delle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale già in servizio con contratti a tempo determinato, che si trovi nelle condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, tra gli altri, anche i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse e che, a seguito di quanto emerso dall’interrogatorio suddetto, questo scrivente giudice chiedeva alle parti di redigere note illustrative sulla normativa dì cui al del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in punto di procedura di stabilizzazione in vista di una possibile prospettazione di rilevanza costituzionale della normativa citata sotto il profilo di una possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione e che, esauriti i rinvii d’ufficio dovuti alla nota emergenza sanitaria nazionale per COVID 19, alla successiva udienza del 22 ottobre u.s., le parti si sono riportate alle note depositate;
4) tutto ciò premesso, ad avviso di questo scrivente giudice del lavoro, la questione si presenta non manifestamente infondata.
Posto infatti che l’evidente «ratio» dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come si legge d’altronde dalla rubrica stessa della disposizione in oggetto, è il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e che, al di là della formale dipendenza del lavoratore somministrato a tempo determinato dall’impresa di somministrazione, come nella presente fattispecie, la situazione che si viene a creare tra il lavoratore medesimo e la pubblica amministrazione utilizzatrice della sua prestazione lavorativa è del tutto analoga a quella del lavoratore subordinato a tempo determinato direttamente alle dipendenze dell’ente pubblico medesimo, l’esclusione, posta dal comma 9 dell’art. 20 del decreto legislativo cit., della possibilità delle pubbliche amministrazioni di regolarizzare, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse, che posseggano i requisiti inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere a) e c) di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esclusa naturalmente quella di cui alla lettera b), relativa alle procedure concorsuali, che non possono sussistere rispetto alla posizione dei lavoratori somministrati, appare discriminatoria rispetto a questi ultimi e comunque non ragionevolmente differenziata rispetto alla situazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato direttamente alle dipendenze degli enti pubblici utilizzatori, tenuto conto del richiamato criterio ispiratore dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che è appunto il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e che, nell’attuale assetto normativa, può offrire alle pubbliche amministrazioni, attraverso la previsione di cui al comma 9 dell’art. 20 del decreto legislativo cit., cioè attraverso il ricorso all’istituto della somministrazione lavoro in luogo dell’utilizzo della forma contrattuale del rapporto di lavoro a tempo determinato, una sorta di «commodus discessus» per continuare ad utilizzare personale non dipendente a tempo determinato e quindi per eludere lo scopo finale dell’art. 20, teso, come già detto, al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, da cui la possibile prospettazione di una questione di rilevanza costituzionale della normativa citata sotto il profilo di una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;
5) quanto, infine, alla rilevanza della prospettata questione nella presente controversia, questa è da rinvenire, con tutta evidenza, nella possibilità, per il sig. F. di poter ottenere una più ampia tutela della sua situazione lavorativa precaria, con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Comune di Massa, rispetto alla semplice tutela risarcitoria prevista dal combinato normativo disposto di cui agli articoli 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, oltre che una più rapida definizione della controversia giudiziale introdotta con il presente ricorso.
Ritenute pertanto la non manifesta infondatezza della questione posta dai difensori del sig. F.M., la rilevanza della stessa nella presente vicenda processuale e quindi l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità prospettato come sopra, nel senso previsto dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 87 e successive modificazioni si dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione prospettata.
Seguono le disposizioni esecutive a cura della cancelleria in sede.
P.Q.M.
Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e successive modificazioni, ordina la trasmissione degli atti di cui al presente procedimento alla Corte costituzionale in Roma per la risoluzione della questione di costituzionalità sopra prospettata e quindi per l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nella parte in cui esclude dalla possibilità delle pubbliche amministrazioni di regolarizzare, mediante assunzione a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale già in servizio con contratti a tempo determinato, che si trovi nelle condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, anche i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse, che posseggano i requisiti inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere a) e c) di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Ordina che, a cura della cancelleria in sede, la presente ordinanza sia notificata, nelle forme di legge, a tutte le parti in causa e sia comunicata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camere dei deputati.