Tribunale di Milano sentenza n. 2625 depositata il 9 gennaio 2018 – Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori – Il credito dell’Inail per l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio patito dal lavoratore assicurato (artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) è produttivo di interessi che sono, non già compensativi, bensì moratori