Tribunale di Milano sentenza n. 2625 depositata il 9 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – MALFUNZIONAMENTO DI UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria in data 1 aprile 2016, l’INAIL ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di D.V. s.a.s. e del socio accomandatario M.M. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per l’infortunio occorso al dipendente della società M.R. in data 21 novembre 2011 e, per l’effetto, di condannare i convenuti in solido a rimborsare all’Istituto la somma di € 348.225,89 erogata all’infortunato (o la diversa somma ritenuta di giustizia), con interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituendosi ritualmente in giudizio, D.V. s.a.s. e M.M. hanno chiesto, previa istanza di chiamata in casa di U.S. s.p.a. e di M.R., in via principale di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo in ordine all’evento occorsogli il giorno 21 novembre 2011 e, per l’effetto, di rigettare le domande di parte ricorrente; in via subordinata di accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità di M.R. in ordine all’infortunio anzidetto, nella misura che verrà individuata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, e, per l’effetto, di rigettare le domande di parte ricorrente; in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che M.R., all’esito dell’evento occorsogli, ha riportato un’invalidità permanente pari al 41% ed un’invalidità temporanea pari a complessivi mesi quattro; per l’effetto, in via principale, accertare la mala gestio di U.S. s.p.a. nella trattazione della pratica afferente la garanzia r.c.o. ed in particolare per quanto riguarda l’accertamento del danno, la sua quantificazione ed il relativo pagamento dell’intero massimale di polizza e condannare la suddetta Compagnia a garantire e tenere indenne D.V. s.a.s. ed il socio accomandatario M.M., anche oltre il limite del massimale contrattuale, dal pagamento delle somme eventualmente accertate e da questi ultimi dovute ad INAIL; in via subordinata, accertare e dichiarare l’arricchimento senza causa di M.R. e, per l’effetto, condannare quest’ultimo a garantire e tenere indenne D.V. s.a.s. e M.M., nei limiti dell’arricchimento senza causa, dal pagamento delle somme eventualmente accertate e da questi ultimi dovute ad INAIL.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 19 aprile 2016, M.R. ha agito nei confronti di D.V. s.a.s. e di M.M., in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, chiedendo, previo eventuale accertamento incidenter tantum del reato di lesioni colpose e di contravvenzione alle norme antinfortunistiche vigenti, di accertare e dichiarare l’unicità aziendale di D.V. s.a.s. e di M.M. (quale titolare dell’omonima impresa individuale) e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli stessi (in quanto soggetti co gestori dell’azienda unica de qua) nella causazione dell’infortunio occorso al ricorrente in data 21 novembre 2011 o, in via alternativa ed esclusiva, di D.V. s.a.s. e, per l’effetto, di condannare i convenuti in solido (o, in via alternativa ed esclusiva, la sola D.V. s.a.s.) al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 431.866,22 a titolo di danno differenziale (di cui € 562.662,00 per danno biologico da invalidità permanente, € 140.665,50 quale personalizzazione del danno, € 187.554,00 per danno ex morale, € 115.680,00 per danno biologico da invalidità temporanea, € 202.668,00 quale danno alla capacità lavorativa specifica, detratto il risarcimento riconosciuto dall’INAIL ed il massimale di polizza corrisposto dalla Compagnia assicuratrice di D.V. s.a.s.) o della diversa somma ritenuta di giustizia; condannare i convenuti in solido (in quanto soggetti co gestori dell’azienda unica de qua) o, in via alternativa ed esclusiva, D.V. s.a.s. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 22.271,57 a titolo di differenze retributive o la diversa somma accertata in corso di causa.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa.
D.V. s.a.s. e M.M. si sono costituiti anche in detto giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di M.R. in ordine all’evento occorsogli il giorno 21 novembre 2011 e, per l’effetto, rigettare le domande di parte ricorrente; in via subordinata, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità di M.R. in ordine all’infortunio anzidetto, nella misura che verrà individuata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, e, per l’effetto, rigettare le domande; in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che M.R., all’esito dell’evento occorsogli, ha riportato un’invalidità permanente pari al 41% ed un’invalidità temporanea pari a complessivi mesi quattro e, per l’effetto, rigettare le domande avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Le due cause sono state riunite avanti a questo giudice, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c..
A seguito della riunione dei processi il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di U.S. s.p.a. e ha ammesso la domanda di arricchimento senza causa nei confronti di M.R., proposta da D.V. s.a.s. e da M.M..
Costituendosi ritualmente in giudizio, U.S. s.p.a., dato preliminarmente atto che non sussiste contraddittorio, espressamente rifiutato, con M.R. (avendo la Compagnia esaurito ogni obbligazione nei confronti di quest’ultimo in virtù del pagamento dell’intero massimale di polizza pari ad € 500.000,00 in data 14 luglio 2015), di rigettare ogni e qualsiasi domanda di manleva e/o garanzia avanzata dai convenuti, perché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spesa e competenze di causa.
Le domande svolte dall’INAIL nei confronti di D.V. s.a.s. e di M.M. in qualità di socio accomandatario di quest’ultima sono fondate e meritano accoglimento.
Sono parimenti fondate, nei limiti di seguito esposti, le domande svolte da M.R. nei confronti della sola D.V. s.a.s..
Devono essere, invece, respinte le domande svolte da D.V. s.a.s. e da M.M. nei confronti tanto di U.S. s.p.a. quanto di M.R..
È pacifico e incontestato tra le parti che M.R., dipendente di D.V. s.a.s. dal 25 marzo 2011 in qualità di operaio agricolo con inquadramento al livello D c.c.n.l. Agricoli e Florovivaisti (cfr. doc. 2 fascicolo R.), ha subito un infortunio sul lavoro il giorno 21 novembre 2011, mentre svolgeva attività lavorativa presso il complesso condominiale di proprietà dell’A. sito in A., via B. F..
È altresì pacifico che quel giorno il lavoratore era stato incaricato di eseguire attività di taglio del V. e pulizia foglie e che operava in squadra con D.G., G.V. e S.N.. In particolare egli era addetto alle operazioni di pulizia delle aree con utilizzo di soffiatore a spalla, mentre D.G. era alla guida del trattorino tosaerba.
Quanto alla dinamica dell’infortunio D.G., escusso come teste, ha riferito: “quel giorno io utilizzavo il trattorino J.D.; ad un certo punto il trattorino si è intasato con l’erba, lo sono sceso, ho spento il trattore e ho cercato di smuovere il tubo che dal piatto delle lame portava l’erba al cassone posto sul retro; ho visto che li vicino c’era il ricorrente che stava usando il soffiatore; si è avvicinato e ha cercato di liberare il tubo inserendo il soffiatore. Ad un certo punto ho sentito un rumore e ho visto che il ricorrente aveva la mano nel bocchettone, ha estratto la mano e ho visto che si era fatto male. Era capitato altre volte che il tubo si intasasse; capitava abitualmente quando l’erba era bagnata; in questi casi il tubo veniva liberato manualmente, come ha tentato di fare il ricorrente (omissis…) Sopra la ventola c’è una grata che dovrebbe scendere a coprire la ventola quando il tubo non aspira perché le lame sono ferme. Quel giorno la grata non è scesa, probabilmente a causa dell’erba bagnata. Dopo l’infortunio ho guardato nel tubo e ho visto che la grata era rimasta attaccata alla parete”.
Alla luce delle richiamate emergenze istruttorie può ritenersi accertato sia il verificarsi dell’infortunio nello svolgimento dell’attività lavorativa (il fatto è accaduto mentre M.R. stava espletando, insieme ai colleghi, le incombenze affidategli dal datore di lavoro e, specificamente, mentre era intento ad aiutare D.G. a sbloccare l’apparato raccoglierba montato sul trattorino tosaerba), sia la dinamica del fatto (il lavoratore ha introdotto la mano ed il braccio sinistro nel condotto di aspirazione dell’erba tagliata ed è venuto a contatto con le pale della ventola, ancora in movimento, procurandosi un trauma con amputazione della mano sinistra).
Deve perciò ritenersi che il lavoratore abbia fornito prova dell’infortunio, del danno patito in conseguenza dello stesso (la cui sussistenza è attestata dalle risultanze della c.t.u. medico-legale, secondo quanto meglio di seguito si dirà) e del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa.
Era onere del datore di lavoro fornire la prova liberatoria, avente ad oggetto l’adozione delle cautele idonee a tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica.
La previsione dell’obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all’imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nella previsione di tutela contenuta nell’art. 2087 c.c. non è configurabile un’ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione per l’evento lesivo collegato al rischio dell’attività svolta nel suo interesse, ma è invece ravvisabile, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni, l’onere dello stesso datore di fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell’obbligo contrattuale ivi sancito, dell’avvenuto adempimento di tale obbligo e cioè, si ribadisce, di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi alla attività lavorativa (cfr. ex multis Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788; Cass. 13 agosto 2008, n. 2159; Cass. 6 luglio 2002, n. 9856; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11120; 6 settembre 1995, n. 8401; 29 marzo 1995, n. 3740; 29 maggio 1990, n. 5002).
Nel caso oggetto della presente controversia si ritiene che D.V. s.a.s. non abbia assolto il proprio onere probatorio.
Dagli accertamenti effettuati dai tecnici dell’ASL Milano 1 (cfr. relazione allegata sub doc. 1 fascicolo R.) risulta che il condotto di aspirazione dell’erba del trattorino J.D. che ha cagionato l’infortunio è dotato di un dispositivo di sicurezza a griglia che, quando il motore è spento ed il cassone è sganciato dal trattorino, dovrebbe chiudere il condotto al di sopra della ventola di aspirazione.
Quando si è verificato l’infortunio, tuttavia, il dispositivo di sicurezza anzidetto non è entrato in funzione – nonostante il motore fosse spento e il cassone sganciato – probabilmente a causa della presenza di detriti e di erba tagliata.
Ciò emerge univocamente dagli accertamenti condotti dai tecnici della prevenzione dell’ASL e dalla testimonianza di D.G., sopra richiamata.
L’infortunio è stato, quindi, causato dal malfunzionamento di un dispositivo di sicurezza relativo ad un macchinario fornito dal datore di lavoro, il quale era tenuto, a mente del citato art. 2087 c.c., ad assicurarne l’efficienza ed il corretto funzionamento.
Se il dispositivo avesse funzionato correttamente il lavoratore non sarebbe entrato in contatto con la ventola di aspirazione (il contatto sarebbe stato impedito dalla griglia di sicurezza) e l’infortunio non si sarebbe, quindi, verificato.
Inoltre, non risulta in alcun modo provato che M.R. sia stato adeguatamente formato e informato in ordine ai rischi connessi alle mansioni assegnate ed in particolare in ordine al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, tra cui il trattorino tagliaerba che ha cagionato l’infortunio.
D.V. s.a.s. non ha formulato allegazioni in fatto, né offerto mezzi di prova, a dimostrazione dell’assolvimento dei propri obblighi formativi.
La mancanza di adeguata formazione emerge in modo evidente dalle dichiarazioni del teste G., il quale ha riferito: “l’utilizzo dei macchinari tra cui il trattorino J.D. mi è stato mostrato dai colleghi quando ho iniziato a lavorare; non avevo partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza. Ho partecipato ad un corso dopo l’infortunio. Nessuno mi ha spiegato specificamente quali fossero i dispositivi di sicurezza del trattorino. Neanche gli altri lavoratori hanno partecipato a corsi in materia di sicurezza, nel periodo in cui io ho lavorato, sino al momento dell’infortunio del ricorrente”.
Il teste, inoltre, ha dichiarato che “sul trattorino non c’era il manuale d’uso” e la circostanza trova pieno riscontro nell’indagine dei tecnici della prevenzione ASL, i quali hanno rilevato la “assenza del manuale d’uso e manutenzione del trattorino di marca J.D. Modello X740, acquisito dal datore di lavoro solo successivamente all’infortunio” (cfr. pagina 8 della relazione allegata sub doc. 1 fascicolo R.).
D.V. s.a.s. ha eccepito che il lavoratore avrebbe agito con “grave superficialità” e compiuto una “inqualificabile azione”, dapprima inserendo il tubo del soffiatore nel condotto di trasferimento dell’erba e poi inserendovi la mano ed il braccio, “nonostante la presenza di chiari ed inconfondibili avvertimenti circa il divieto di compiere tale manovra e la sua pericolosità” (cfr. pagina 7 della memoria di costituzione).
Tale circostanza, secondo la tesi della società, configurerebbe una condotta abnorme, tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. 2 marzo 1984 n. 1478, 29 luglio 1986 n. 4860, 7 marzo 1987 n. 2417, 6 luglio 1990 n. 7101, 17 novembre 1993 n. 11351, 15 aprile 1996 n. 3510, 13 ottobre 2000 n. 13690, 12 gennaio 2002n. 326), la responsabilità civile dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche e specifiche che, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro, siano idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore è esclusa solo in caso di dolo di quest’ultimo o nel caso di rischio elettivo, generato da un comportamento abnorme, anomalo, non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso ed assolutamente imprevedibile, cosicché l’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza od imperizia, non elimina quella del datore di lavoro e non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, spettando al datore di lavoro provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie non ricorre siffatta situazione.
M.R., infatti, non ha tenuto una condotta imprevedibile né assolutamente anomala: egli è intervenuto in aiuto ad un collega intento a svolgere le mansioni lavorative assegnategli ed ha agito secondo la prassi abitualmente seguita anche dagli altri lavoratori e mai vietata dal datore di lavoro.
Ciò emerge dalla testimonianza di D.G., il quale ha dichiarato: “era capitato altre volte che il tubo si intasasse; capitava abitualmente quando l’erba era bagnata; in questi casi il tubo veniva liberato manualmente, come ha tentato di fare il ricorrente. Operavamo cosi anche io e gli altri colleghi. Nessuno ci aveva detto che non dovevamo farlo. Nessuno ci aveva detto come dovevamo operare per liberare il tubo intasato dall’erba”.
Non pare neppure ravvisabile un concorso di colpa da parte del lavoratore.
I pittogrammi presenti sul cassone del trattorino tagliaerba, recanti indicazione di pericolo per la presenza di organi in movimento e divieto di introdurre la mano nel condotto di aspirazione (rappresentati nelle fotografie nn. 2, 3 e 4 accluse alla relazione dei tecnici della prevenzione ASL), segnalano situazioni di pericolo tipiche delle fasi in cui la macchina è in funzione. I pittogrammi rappresentano, infatti, una mano a contatto con la ventola di aspirazione; tale situazione, in caso di corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, può verificarsi solo se l’operatore inserisca la mano nel condotto quando il cassone è in sede ed il motore acceso; come sopra evidenziato, infatti, quando il motore è spento il dispositivo di sicurezza a griglia dovrebbe essere chiuso ed impedire perciò qualsiasi contatto con la ventola.
Quando M.R. ha inserito la mano nel condotto di aspirazione dell’erba il motore del trattorino tagliaerba era spento e il macchinario non era in funzione: egli poteva, quindi, ragionevolmente ritenere che non sussistesse la situazione di pericolo segnalata dai pittogrammi, né può essergli imputata alcuna colpa per imperizia o imprudenza, tenuto conto che, come già detto, egli non aveva ricevuto alcuna formazione specifica in ordine all’utilizzo del macchinario, non aveva a disposizione il manuale d’uso ed aveva sempre visto gli altri lavoratori procedere nello stesso modo.
In conclusione, esclusa la responsabilità del lavoratore – anche solo a titolo di concorso di colpa – nella causazione dell’infortunio e non avendo D.V. s.a.s. dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza discendente dall’art. 2087 c.c., la società deve ritenersi esclusiva responsabile dell’infortunio di cui è causa.
Con valutazione incidenter tantum si ravvisano nella fattispecie in esame gli estremi del reato di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 590, commi 2 e 3, c.p., reato per il quale M.M. (in qualità di legale rappresentante di D.V. s.a.s.) è stato condannato con decreto penale n. 769/15, emesso in data 1 aprile 2015 dal GIP presso il Tribunale di Pavia (cfr. doc. 61 fascicolo INAIL).
La responsabilità penale del datore di lavoro per i fatti da cui è derivato l’infortunio oggetto di causa determina la permanenza, in capo allo stesso, della responsabilità civile ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (secondo cui “l’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato”), con diritto dell’INAIL di agire in regresso nei suoi confronti per le somme pagate all’infortunato a titolo di indennità in forza dell’art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a mente del quale “l’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili”.
Dall’attestazione di credito del 27 ottobre 2015 (allegata sub doc. 58 fascicolo INAIL) risulta che, in relazione all’infortunio in questione, l’INAIL ha erogato complessivamente a M.R. l’importo di € 348.225,89 per le voci analiticamente ivi indicate.
D.V. s.a.s. e M.M. (in quanto socio accomandatario, solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c.) devono essere, perciò, condannati in solido al pagamento in favore di INAIL, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell’anzidetto importo di € 348.225,89, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Si richiama in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il credito dell’Inail per l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio patito dal lavoratore assicurato (artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) è produttivo di interessi che sono, non già compensativi, bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall’ente assicuratore per l’assistenza e l’indennizzo del proprio assicurato; oltre tali interessi moratori – che, in quanto tali, devono essere espressamente richiesti – non è invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ., atteso che non si tratta di un credito di lavoro” (cfr. Cass. 3 aprile 1991 n. 3442).
D.V. s.a.s. è altresì tenuta a risarcire al lavoratore il danno cosiddetto “differenziale” in forza del richiamato art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a norma del quale, in caso di responsabilità penale del datore di lavoro, non opera l’esonero da responsabilità civile di quest’ultimo per la parte di risarcimento eventualmente eccedente l’indennità assicurativa.
La responsabilità non si estende a M.M. in proprio, evocato in giudizio da M.R. non nella qualità di socio accomandatario di D.V. s.a.s., bensì quale titolare dell’omonima impresa individuale, sull’assunto che la società e l’impresa individuale costituiscano, nella sostanza, un unico soggetto imprenditoriale.
La prospettazione del lavoratore sul punto non può essere accolta, non essendo suffragata da un quadro probatorio sufficientemente chiaro ed univoco.
A tale riguardo si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 10 aprile 2009 n. 8809; Cass. 14 novembre 2005 n. 22927; Cass. 24 marzo 2003 n. 4274; Cass. 22 febbraio 1995 n. 2008), nell’ipotesi di collegamento economico-funzionale tra diverse persone giuridiche o imprese, perché sussista un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e perché possa essere superato il principio che il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto (poiché ogni persona giuridica conserva la propria autonomia), occorre accertare in modo adeguato l’esistenza dei seguenti requisiti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte dei titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Nel caso di specie dall’istruttoria svolta è emerso, invero, che i dipendenti di D.V. s.a.s. e dell’impresa individuale facente capo a M.M. operavano spesso insieme, utilizzando le stesse attrezzature e ricevendo tutti direttive di M.M. (cfr. deposizione del teste D.G.).
Tali elementi, tuttavia, non si ritengono sufficienti a dimostrare l’unicità della struttura organizzativa e produttiva ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario tra le due imprese, sicché non può ritenersi che esse costituiscano un unico soggetto imprenditoriale cui imputare, indistintamente, il rapporto di lavoro di M.R..
Tanto premesso, circa la determinazione del risarcimento cui è tenuta D.V. s.a.s. nei confronti di quest’ultimo, la c.t.u. medico-legale disposta in corso di causa ha accertato che, per effetto dell’infortunio, al lavoratore sono derivati postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 55%.
All’infortunio sono seguiti un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di 60 giorni ed un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di 30 mesi.
Il c.t.u. ha, altresì, accertato la perdita totale della capacità lavorativa di giardiniere e un’incidenza negativa sulle residue capacità lavorative di tipo operaio-manuali nella misura di circa 2/3.
Secondo quanto accertato dal c.t.u., non risultano documentate spese mediche inerenti le lesioni e la patologia sviluppata a causa dell’infortunio.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono integralmente condivisibili, in quanto formulate all’esito di approfonditi accertamenti condotti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata, anche per quanto attiene alle considerazioni in merito alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di D.V. s.a.s., incentrate sul rilievo che il riferito mancinismo dell’infortunato non risulterebbe documentato ed anzi in alcune certificazioni emergerebbe una lesione della mano non dominante.
Al riguardo è appena il caso di osservare che non risultano in atti certificazioni contenenti il riferimento ad una lesione all’arto non dominante e che, al contrario, anche in sede INAIL la lesione subita da M.R. è stata valutata come relativa all’arto dominante, come si ricava dal coefficiente di menomazione riconosciuto (cfr. docc. 59 e 60 fascicolo INAIL).
Inoltre M.R. ha espressamente allegato nel proprio ricorso di essere mancino (cfr. paragrafo 48 dell’atto) e l’allegazione non è stata specificamente contestata dai convenuti, i quali non hanno sollevato alcuna obiezione in ordine al riferito mancinismo del lavoratore neppure nel corso delle operazioni peritali.
Deve essere, pertanto, pienamente condivisa la valutazione medico-legale espressa dal c.t.u. sul fondamento che il lavoratore abbia subito una lesione alla mano dominante.
Muovendo da tale valutazione medico legale, deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale e, per fare ciò, deve tenersi conto dell’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972: “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”).
Procedendo a detta valutazione unitaria e onnicomprensiva vanno quindi considerati i seguenti elementi:
– la valutazione medico legale dell’invalidità conseguente all’infortunio;
– le modalità cruente e traumatiche con le quali l’infortunio si è verificato;
– il pregiudizio subito al lavoratore nello svolgimento della propria professione (attività, quest’ultima, espressiva della personalità umana).
Quanto ai parametri di liquidazione, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” – in quanto statisticamente maggiormente testate – le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell’età del ricorrente al momento dell’infortunio (anni 32), delle condizioni di vita dello stesso, delle sofferenze fisiche e psichiche conseguite all’evento traumatico (il c.t.u. ha valutato, per gravità del quadro lesivo e durata dell’inabilità temporanea, una sofferenza certamente al di sopra della media, di grado elevato per tutta la durata dell’inabilità temporanea, pari ad almeno 4 su una scala da 1 a 5, e di grado medio-grave nella permanenza dei postumi, pari a circa 3 su una scala da 1 a 5), delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei criteri tabellari normalmente in uso (tabelle elaborate dal Tribunale di Milano), stimasi equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale la somma complessiva, già rivalutata, di € 622.047,25 (di cui € 533.847,35 per danno biologico da invalidità permanente ed € 88.200,00 per danno biologico da invalidità temporanea), riconoscendo al lavoratore – in considerazione degli elementi di fatto sopra evidenziati – una personalizzazione del risarcimento pari al 15% dei valori medi assunti dalle tabelle suindicate in relazione al danno da invalidità permanente e del 25% in relazione al danno da invalidità temporanea.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è un danno futuro e permanente, destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima; esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (cfr. Cass. 28 aprile 2017 n. 10499; Cass. 23 settembre 2014 n. 2003; Cass. 14 novembre 2013 n. 25634).
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, peraltro, “l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (cfr. Cass. 3 luglio 2014 n. 15238; Cass. 22 maggio 2014 n. 11361).
Nel caso in esame M.R. ha dimostrato di aver subito un’effettiva contrazione dei propri redditi a seguito dell’infortunio (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate sub doc. 15 del relativo fascicolo).
Pertanto, tenuto conto della diminuzione della capacità lavorativa specifica accertata dal c.t.u., del fatto che, al momento dell’infortunio, M.R. svolgeva attività lavorativa produttiva di reddito e che, negli anni successivi, ha subito una riduzione dei propri guadagni, deve ritenersi provata l’esistenza del danno da lucro cessante conseguente alla compromissione della capacità reddituale del soggetto leso.
Al fine di procedere alla liquidazione in capitale di siffatto danno è corretto moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione.
A tale riguardo la Suprema Corte ha statuito che i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 – risultando calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presupponendo una produttività del denaro al saggio del 4,5% – non consentono l’integrale ristoro del danno prescritto dall’art. 1223 c.c., a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, sicché la loro adozione non è consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che “il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell’Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (cfr. Cass. 14 ottobre 2015 n. 20615).
In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte possono adottarsi quali coefficienti di capitalizzazione i coefficienti di rendita unitaria anticipata allegati agli Atti dell’Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989, e pubblicati in Quaderni del CSM, 1990.
Considerata la retribuzione annua percepita da M.R. al momento dell’infortunio (€ 18.408,74, secondo quanto allegato in ricorso e non contestato dalle controparti, pari a 14 mensilità sulla base della retribuzione mensile di € 1.314,91 risultante dai cedolini paga allegati sub doc. 15 fascicolo R.), la riduzione della capacità lavorativa specifica di 2/3 accertata dal c.t.u. (pari alla percentuale del 66%), il coefficiente di capitalizzazione, come sopra individuato, di 27,8282, e detratto dalla somma risultante dal relativo calcolo (€ 338.106,00) la quota del 30% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve determinarsi nell’ammontare di € 236.673,00.
Il relativo risarcimento va peraltro liquidato nei limiti della domanda e, pertanto, nel minore importo di € 202.668,08, così come da domanda formulata in ricorso per tale specifica voce di danno.
Tanto premesso, si osserva che l’INAIL ha disposto l’erogazione a favore di M.R., a titolo di rendita per danno biologico da invalidità permanente e per danno patrimoniale, dell’importo complessivo di € 298.243,45 (€ 277.363,36 pari al valore capitale della rendita calcolato al 6 ottobre 2015, cui devono sommarsi € 19.692,59 per acconti e ratei pagati sino al 6 ottobre 2015 ed € 1.187,50 per integrazione rendita del 23 marzo 2015, come da attestazione di redito INAIL allegata sub doc. 58 del relativo fascicolo e da prospetto sub doc. 7 fascicolo R.).
Ai sensi di quanto precedentemente esposto, nella fattispecie – ricorrendo un’ipotesi di reato procedibile d’ufficio – sussistono le condizioni per il riconoscimento del danno c.d. “differenziale” ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tanto in relazione al danno biologico da invalidità permanente, quanto in relazione al danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa, entrambi indennizzati dall’INAIL.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo di tali danni, liquidati secondo i criteri civilistici, ammonta al complessivo importo di € 736.515,33 (€ 533.847,25 per danno biologico da invalidità permanente ed € 202.668,08 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica) e che il valore della rendita INAIL capitalizzata e dei ratei già liquidati è pari ad € 298.243,45, il danno differenziale a carico del datore di lavoro risulta pari ad € 438.271,88, a cui deve aggiungersi l’importo di € 88.200,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea (non oggetto di copertura assicurativa presso l’INAIL), così per un totale di € 526.471,88.
È incontestato in causa che M.R. ha già percepito a titolo risarcitorio l’importo di € 500.000,00, versato da U.S. s.p.a. in data 14 luglio 2015 (cfr. doc. 2 fascicolo U.), pari al massimale della polizza stipulata da D.V. s.a.s. (cfr. doc. 2 fascicolo U.).
Tenuto conto delle prestazioni erogate dall’INAIL e delle somme pagate dalla Compagnia assicuratrice, il residuo credito risarcitorio del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, per danno differenziale conseguente all’infortunio occorso in data 21 novembre 2011, è perciò pari ad € 26.471,88.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi – secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e devono essere calcolati applicando l’interesse al tasso legale sulla somma liquidata, che – devalutata alla data del verificarsi dell’evento dannoso, in base agli indici I.S.T.A.T. – si incrementa con cadenza annuale mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.
D.V. s.a.s. deve essere, pertanto, condannata a corrispondere a M.R. l’importo, già rivalutato di € 26.471,88, con interessi legali da novembre 2011 al saldo, da calcolarsi sulla predetta somma devalutata a novembre 2011 e rivalutata con cadenza annuale sino ad oggi secondo gli indici ISTAT, considerata la natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria.
M.R. risulta, inoltre, creditore nei confronti di D.V. s.a.s. dell’importo – non contestato – di € 22.271,57 a titolo di retribuzioni, indennità di malattia, indennità sostitutiva del preavviso e spettanze di fine rapporto (cfr. doc. B fascicolo R.).
La società deve essere, pertanto condannata a corrispondere tale ulteriore importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con conferma dell’ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c. pronunciata all’udienza del 24 marzo 2017.
Nei limiti sopra precisati le domande svolte da M.R. meritano, quindi, accoglimento.
Devono essere, invece, respinte le domande svolte da D.V. s.a.s. e da M.M. tanto nei confronti di U.S. s.p.a. (cui non è imputabile alcuna responsabilità per mala gestio, avendo la Compagnia provveduto alla liquidazione si somme in favore del danneggiato nei limiti del danno risarcibile), quanto nei confronti di M.R., atteso che le somme percepite da quest’ultimo trovano titolo nel diritto all’integrale risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio e non determinano, pertanto, alcun arricchimento senza causa.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.
Devono essere poste definitivamente a carico di D.V. s.a.s. le spese della c.t.u., secondo gli importi liquidati in dispositivo.
La presente sentenza è dichiarata ex lege provvisoriamente esecutiva tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
– accerta e dichiara l’esclusiva responsabilità di D.V. s.a.s. nella causazione dell’infortunio occorso a M.R. in data 21 novembre 2011;
– condanna, in via tra loro solidale, D.V. s.a.s. e M.M., in qualità di socio accomandatario della società, al pagamento in favore di INAIL, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell’importo di € 348.225,89 con interessi legali dalla domanda al saldo;
– condanna D.V. s.a.s. a corrispondere a M.R., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all’infortunio, già detratti gli importi dei ratei erogati e della capitalizzazione della rendita INAIL, nonché quanto pagato da U.S. s.p.a. in data 14 luglio 2015, l’importo già rivalutato di € 26.471,88 con interessi legali da novembre 2011 al saldo, da calcolarsi sulla predetta somma devalutata a novembre 2011 e rivalutata con cadenza annuale sino ad oggi;
– conferma l’ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c. pronunciata all’udienza del 24 marzo 2017 e, per l’effetto, condanna D.V. s.a.s. a corrispondere a M.R., per i titoli ivi indicati, l’importo di € 22.271,57, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
– condanna D.V. s.a.s. a rifondere alle altre parti del giudizio le spese processuali, che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge in favore di M.R., in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge in favore di INAIL e in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge in favore di U.S. s.p.a.;
– pone definitivamente a carico di D.V. s.a.s. le spese della c.t.u., che liquida in € 600,00 oltre accessori in favore del c.t.u. dr. A.B.
– dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
– fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.
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