TRIBUNALE DI PALERMO DECRETO DEL 28/12/2021 N. 4804
Giudizio di ottemperanza e esecuzione delle sentenze tributarie
Gli articoli 67 bis e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati dal D.Lgs. 156/2015, stabiliscono che le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione degli obblighi di condanna derivanti dalle sentenze stesse.
DECRETO
Letto il ricorso, depositato il 14.10.2021, con cui l’Avvocato A. C. – CPPNNXXXXXX, rappresentato e difeso dall”Avvocato E. S. (avvseverino@legalmail.it) – ha chiesto ordinarsi al Responsabile della segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la spedizione in forma esecutiva della sentenza n. 546/07/18, emessa nei giorni 12.9.2016/30.1.2018, con l’apposizione della formula esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c.;
letta la comparsa di costituzione, depositata il 15.11.2021, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata in esito all’udienza del giorno 18.11.2021;
ritenuto che le sentenze delle Commissioni Tributarie sono ormai esecutive ex lege (art. 67 bis e 69 del D.Lgs. 546/92, introdotti dal D.Lgs. 156/2015), e considerato che l’art. 70 del D.Lgs. 546/92 (anch’esso innovato nel 2015) ha introdotto il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse;
ritenuto che precedenti decisioni di altri giudici di merito anche di questo Tribunale, ed anche una precedente decisione (prodotta dall’odierno ricorrente) di questo stesso Presidente delegato (peraltro tra le stesse parti dell’odierno procedimento) avevano ricondotto il ricorso al giudizio di ottemperanza (soltanto) all’esecuzione di sentenze contenenti statuizioni di condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso o pagamento di somme/imposte in favore del contribuente, escludendolo con riferimento selettivo alle spese dei giudizi estinti, siccome accessorie rispetto alla vera e propria condanna al rimborso o pagamento di “somme e/o imposte”;
considerato, tuttavia, che il progressivo affinamento del contraddittorio tra le parti e l’evoluzione del panorama dottrinario maturato nelle more induce a ritenere oggi giusta e doverosa l’adozione di soluzione diversa, avuto anche riguardo al fatto che il Responsabile della segreteria della Commissione Tributaria appare suo malgrado stretto tra l’interpretazione propugnata dall’Avvocatura dello Stato – che sostiene l’esclusività incondizionata del giudizio di ottemperanza, peraltro corroborando la scelta con decisioni di altri uffici giudiziari – e quella, contraria, da diversi anni e fino ad epoca recente sostenuta da varie articolazioni di questo Tribunale (v. produzione dell’odierno ricorrente) e da altra parte della giurisprudenza di merito;
considerato, infatti, che appare coerente con lo spirito della riforma del 2015 includere anche le spese del giudizio, siccome comunque formalmente oggetto di vera e propria condanna nei confronti dell’Amministrazione soccombente, tra quelle per le quali è previsto il rimedio specifico dell’apparato giudiziario di riferimento, rispondente peraltro a logiche deflattive del carico gravante sull’Autorità Giudiziaria Ordinaria, non potendosi peraltro disconoscere – e dovendosi anzi valorizzare – il fatto che dal testo risultante a dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n 156/2015 è del tutto scomparso, significativamente, ogni riferimento alle “norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo”, a testimonianza dell’esclusività dell’ottemperanza quale unico rimedio a disposizione del contribuente per l’esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie;
considerato, inoltre, che risulta persuasivo anche l’art. 70 D.Lgs. cit., comma 10 bis (citato nel parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prodotto dall’Amministrazione resistente) che, nell’attribuire alla Commissione Tributaria in composizione monocratica la competenza a decidere i ricorsi di ottemperanza per le spese del giudizio, riconosce di ricomprendere con ciò stesso nell’alveo di tale specifico rimedio anche, appunto, i procedimenti finalizzati al recupero delle spese giudiziali, laddove nella specie – è il caso di chiarire conclusivamente – si verte esattamente in ipotesi di sentenza della Commissione Tributaria che ha dichiarato l’estinzione del giudizio e ha condannato il soccombente Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’odierno ricorrente;
ritenuto, quindi, che il ricorso va rigettato, mentre nulla va disposto sulle spese versandosi in ipotesi di procedimento non contenzioso:
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.