TRIBUNALE di PAOLA – Sentenza n. 461 del 14 dicembre 2022
Lavoro – Prestazione di opera occasionale – Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro – Libretto di Famiglia – Piccole lavorazioni edilizie in abitazione privata – Rigetto
Motivi della decisione
1. La presente causa ha ad oggetto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 251/2018 emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza e notificata il 15.10.2018, con la quale al ricorrente è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.000,00, emessa sulla base Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.CS0002/2017-693-01 del 07.11.2017, protocollo n. 34728 del 15 novembre 2017 e 37323 del 5 dicembre 2017, il tutto notificato in data 13 dicembre 2017.
In particolare, al ricorrente sono stati contestati i seguenti illeciti:
a) la violazione dell’art. 3 D.l n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002 mod. dall’art. 4 L. n. 183/2010
aver impiegato i lavoratori (…) occupati dal 20.07.2017 e (…) occupato dal 17.07.2017 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’opponente ha quindi proposto come motivo di opposizione l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per difetto dei presupposti documentando la regolare denunzia dei rapporti di lavoro presso l’Inps per le giornate in contestazione a mezzo prestazioni occasionali in linea con la nuova disciplina sul libretto di famiglia, e ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.
L’Ispettorato si è costituito, producendo i documenti alla base della sanzione e concludendo per il rigetto dell’opposizione.
All’udienza odierna la causa viene decisa con sentenza resa all’esito della trattazione scritta.
2. Preliminarmente, si evidenzia come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T. Reggio Emilia, 27 maggio 2015).
3. Tanto premesso, nel merito l’opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente, infatti, deduce l’illegittimità della sanzione inflitta sulla scorta della circostanza che per i lavoratori oggetto dell’infrazione avrebbe provveduto alla registrazione della prestazione lavorativa attraverso il portale INPS dedicato al Libretto di famiglia, circostanza pacifica tra le parti. La ITL resistente eccepisce, sul punto, in primo luogo, che tale registrazione sia avvenuta soltanto il 03.08.2017, molti giorni dopo l’accesso degli Ispettori sul luogo di lavoro del 21.07.2017 e, in secondo luogo, che si tratterebbe di prestazioni incompatibili con la previsione normativa del libretto di famiglia.
Tali eccezioni sono infondate.
In particolare, con riferimento alle tempistiche di registrazione dei lavoratori come prestatori di opera occasionale retribuiti attraverso il libretto di famiglia, l’art. 54 bis, comma 12, del D.L. 50/2017, stabilisce che: “Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonchè ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.”. In altri termini, per l’utilizzatore persona fisica di cui al comma 6 lett. a), come nel caso di specie, l’unico termine imposto dalla legge è quello della comunicazione della prestazione lavorativa all’INPS entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, termine che, nel caso in esame, è stato rispettato, essendo avvenuta la comunicazione de qua proprio il giorno 3 del mese di agosto 2017, circostanza pacifica fra le parti.
Per quanto concerne invece l’asserita incompatibilità delle lavorazioni effettuate nell’abitazione del ricorrente, il comma 10 della disposizione normativa innanzi citata prevede che: “Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; […]”.
Ebbene, dai documenti versati in atti emerge che i lavoratori innanzi meglio indicati stavano svolgendo attività di giardinaggio e piccola manutenzione edile, come tali perfettamente sussumibili nella previsione del comma 10 innanzi riportata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’ITL resistente, non è il tipo di attività, cioè i lavori edili in sé, ad essere incompatibili con la disciplina del Libretto Famiglia, bensì è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale “da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere” (comma 14, lett. c). Tuttavia, nel caso di specie l’utilizzatore non è un’impresa edile, bensì una persona fisica che si è avvalsa della manodopera di taluni operai per svolgere delle piccole lavorazioni nella propria abitazione.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è fondato e va accolto e, per l’effetto, l’ordinanza ingiunzione n 251/2018 emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza e notificata il 15.10.2018, deve essere annullata in quanto illegittimamente emessa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza ingiunzione n 251/2018 emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza e notificata il 15.10.2018;
b) Condanna la I.T.L. di Cosenza al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.695,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
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