TRIBUNALE DI PESARO – Ordinanza 05 luglio 2005
Trasferimento di lavoratore che assiste familiare portatore di handicap grave – illegittimità.
Rilevato che il ricorrente chiede in via d’urgenza la sospensione del provvedimento con il quale è stato trasferito da Fano a Collatina (Roma) con effetto dal 18 aprile 2005, istanza che è stata accolta con provvedimento emesso inaudita altera parte;
Ritenuto che non possa trovare accoglimento l’eccezione di nullità del ricorso, potendo l’indicazione della domanda di merito dedursi implicitamente dalle conclusioni volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del disposto trasferimento;
Rilevato che la certificazione in atti, redatta dalla Commissione medica di cui alla legge 295/1990, seppure non integrata dagli esperti ai sensi dell’art. 4 L. n. 104/1992, attesta la situazione di handicap grave (invalidità al 100%) di (…) Sandro, padre del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che la certificazione ai sensi dell’art. 4 L. n. 104/92, possa presumibilmente essere ottenuta nel prosieguo del procedimento in senso conforme a quanto già accertato nel 1993, trattandosi di patologia di difficile guarigione;
Ritenuto, in ogni caso, che la situazione di handicap accertato, indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di bisogno rilevante ai sensi della legge n. 104 del 1992 può essere valutata al fine di accertare l’osservanza da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nel disporre il trasferimento del lavoratore che assiste il parente malato (cfr. Cass. n. 11597/2003);
Ritenuta, pertanto, la sussistenza del fumus boni iuris circa l’illegittimità del disposto trasferimento senza il consenso del lavoratore prestante assistenza a familiare in situazione di handicap grave;
Ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora, in considerazione della notevole distanza chilometrica tra Collatina e Fano, atteso che, nelle more dell’espletamento del giudizio di merito, verrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto del soggetto portatore di handicap di ricevere l’assistenza di cui abbisogna e si arrecherebbe pregiudizio irreparabile alle abitudini di vita, alle relazioni sociali e alle esigenze connesse all’unità del nucleo familiare del lavoratore;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI PESARO
Sospende il provvedimento di trasferimento adottato dalla società (…) nei confronti di (…) Simone l’8 aprile e comunicato il 12 aprile 2005;
Assegna il termine di trenta giorni per la proposizione del giudizio di merito. Spese al definitivo.