Tribunale di Reggio Emilia sentenza n. 41 depositata il 13 febbraio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – APPALTI ENDOAZIENDALI – AFFIDAMENTO AD UN APPALTATORE ESTERNO DI ATTIVITA’ – PRESTAZIONE LAVORATIVA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/4/2016 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, la ditta A. S.r.l. con sede in Castelnovo di Sotto (RE), operante nel settore alimentare ed in particolare della lavorazione delle carni., in persona del proprio legale rappresentante p.t., conviene in giudizio l’INPS, l’INAIL, la DTL e la soc. cooperativa B. al fine di ottenere sentenza di accertamento negativo dell’obbligo di pagamento sia delle obbligazioni contributive che delle sanzioni civili connesse derivanti dall’ipotizzata somministrazione illecita di manodopera avvenuta tra sé e la stessa B. nel periodo 2013 e 2014.
Il giudizio deriva dalla contestazione ed impugnazione del verbale DTL del 28.4.2015 da parte della società suddetta, derivato a propria volta dall’accertamento ispettivo avviato in data 24.9.2014 dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia nei confronti della società cooperativa B., con sede in Milano, titolare di numerosi contratti di appalto e subfornitura con ditte operanti nella provincia di Reggio Emilia.
All’esito dei corposi accertamenti, per quanto riguarda l’attuale ricorrente emerse che l’attività di scotennamento, toilettatura, incassamento e macinatura della carne era stata affidata da A. srl a detta società cooperativa, e che tuttavia sia l’organizzazione che il connesso rischio di impresa erano rimasti ad esclusivo carico della appaltante anziché della cooperativa. Conseguentemente, in data 28.4.2015, venne emesso il verbale d’accertamento ex art. 15 del D.lgs. 124/2004 a carico della A. S.r.l. ed analogo verbale d’accertamento a carico della B.: si contestava alle due società la legittimità del rapporto contrattuale in essere, ritenendo che ricorresse la fattispecie dell’interposizione illecita di personale da “pseudo-appalto”. Inoltre, con nota 7.5.2015 della Direzione Territoriale del Lavoro, esaminate le buste paga dei soci della cooperativa, si rilevava che talune voci retributive erano state impropriamente imputate a trasferta e illegittimamente non computate nell’imponibile contributivo.
A sua volta la Sede INAIL di Reggio Emilia, alla luce degli accertamenti ispettivi, emise in data 30.5.2016 un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo nei confronti della B. con intimazione di pagamento della somma di euro 7.077,34, diffidando la A. S.r.l. a versare lo stesso importo quale obbligata in solido.
Nel suo ricorso introduttivo A. S.r.l. deduce l’illegittimità del verbale impugnato per violazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e, nel merito, assume l’infondatezza dei rilievi ispettivi e la regolarità dell’appalto in virtù del contratto di sub-fornitura sottoscritto inter partes.
La società cooperativa B., costituendosi in giudizio, si associa alle argomentazioni di merito della ricorrente e inoltre deduce l’insussistenza di un rapporto di subordinazione fra la stessa e i propri soci e la regolarità contributiva delle somme erogate ai soci e imputate a trasferta.
Si sono regolarmente costituiti gli enti convenuti contestando la legittimità del contratto di subfornitura per come articolatosi nel concreto, in quanto sostanzialmente maschera una mera fornitura di manodopera; con conseguente equiparazione del trattamento stipendiale e previdenziale dei soci lavoratori di B. ai dipendenti della committente.
La DTL, costituitasi, ha chiesto l’estromissione dal giudizio; domanda che è stata accolta dalla scrivente con ordinanza 29/6/2016 che si intende qui integralmente riprodotta.
È stata svolta attività istruttoria a mezzo escussioni testimoniali ed acquisizioni documentali, ed all’odierna udienza del 13/2/2018 la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che alcuni elementi fattuali della vicenda non sono in contestazione tra le parti. E cioè che A. S.r.l. è un’azienda presente da anni sul mercato della lavorazione delle carni bovine e suine, il cui processo produttivo è caratterizzato da una serie di autonome e distinte lavorazioni, e cioè: – disosso e sezionamento di mezzene di scrofa taglio mec e mezzene bovino; – preparazione di tagli anatomici venduti in blocchi congelati da circa kg 20 a salumifici e industrie di lavorazione di prodotti a base di carne; – preparazione di tagli anatomici sia freschi che congelati per servizi mensa e catering;- produzione di macinato e preparato di carne bovina, suina, ovina e selvaggina sia fresco che congelato in IQF: ha una forma granulare dal diametro variabile a richiesta del cliente a partire da 4 mm ed è destinato all’industria conserviera per la realizzazione di sughi e ai pastifici; – Lavorazione carni, imballaggio e congelamento per conto terzi. Sul punto, nel verbale ispettivo si legge che “… vista la particolare delicatezza di questi due momenti … la fase di commercializzazione del prodotto è interamente gestita dai dipendenti di A. S.r.l. come anche la gestione del magazzino dove si procede all’inscatolamento, imballaggio, congelamento e controllo qualità del prodotto finito mediante l’utilizzo di apparecchiature che necessitano di specifiche competenze professionali riservate ad operai specializzati dipendenti di A. S.r.l.”. La circostanza è ancora meglio spiegata dal LR dell’azienda Natale C., che in sede di SIT rilasciate agli Ispettori del Lavoro (doc. 16 DTL) dichiara: “i dipendenti sono 9, suddivisi tra amministrativi (4) e personale che lavora nel laboratorio (5). Oltre ai dipendenti di A. all’interno dei locali vi lavorano i dipendenti di 2 cooperative: “L. srl” e “U. srl”. Il personale della L. srl oggi presente è composto da 2 persone, anche se di solito sono 3 e si occupa di disosso. Il personale della U. è presente in ditta con circa 9-10 persone, il numero è variabile”.
Per quanto riguarda, in particolare, il periodo in verifica si rileva che fra A. S.r.l. e B. sono intercorsi 2 successivi contratti di subfornitura ex Legge 192/1998, aventi tutti ad oggetto lo svolgimento delle lavorazioni di “scotennamento, tolettatura e incassamento della carne precedentemente disossata, oltre che la macinatura delle carne stessa” con successivo confezionamento in sacchetti singoli da 7 kg, etichettamento e ‘pallettizzazione’ delle confezioni (docc. nn. 4-5; contratti di subfornitura A./B.); esisteva poi un contratto di appalto (doc.17 DTL) prevedente la movimentazione merci con l’ausilio di transpallet elettrici e manuali e carrello elevatore (cfr. DUVRI prodotto da A. il 29/1/2018) e servizi di pulizia uffici, magazzini e piazzali. Infine, “con U. c’è anche un contratto per la pulizia della carne di subfornitura con pagamento a kg. però la fattura della U. è 1 al mese omnicomprensiva” (SIT di C. E., dipendente A., doc.14 DTL; il contratto non è stato prodotto da A.).
A fronte di tali dati incontestati e per così dire formali, si evince come l’organizzazione dell’azienda preveda che a monte (amministrazione e commerciale) e a valle (personale del laboratorio e del magazzino), in corrispondenza di quelle che sono definite dalla DTL (e non contestate da A.) le fasi più delicate del ciclo aziendale, sia collocato personale A., mentre nella fase della lavorazione, dall’entrata del pezzo da lavorare all’uscita dello stesso in blocchi o pacchetti pronti per la commercializzazione, A. si avvale di personale delle cooperative.
Se così è e questa ricostruzione non è contestata dalla ricorrente né dalla appaltatrice- si deve notare come la forza lavorativa aziendale sia complessivamente minore (9-10 persone e non tutte full time, lo si evince anche dai LUL depositati) rispetto al personale esterno impiegato (9/10 persone di U. a 40 ore settimanali + 3/4 persone di L.); e va inoltre notato e la circostanza ha un peso maggiore, trattandosi di azienda produttiva di beni e non di servizi- come sia completamente esternalizzato il core business dell’azienda (e cioè la parte della lavorazione e confezionamento delle carni), parte essenziale e non secondaria: senza di essa l’azienda sarebbe impossibilitata a funzionare. La questione non pare di scarso rilievo dal punto di vista concettuale: vi è il rischio, in operazioni formalmente lecite quale è quella in esame (poiché nessun divieto è previsto in materia di qualità o quantità di lavorazioni oggetto di appalto o subfornitura) che le aziende diventino contenitori che, mettendo a disposizione (come è proprio il caso in esame) il proprio know how, le proprie attrezzature, il proprio personale direttivo e di coordinamento, i materiali, realizzino integralmente il proprio centrale obiettivo produttivo impiegando manodopera a prezzo competitivo. E ciò proprio perché non solo non è esternalizzato un ramo o servizio secondario o a sé stante dell’azienda (bensì l’attività principale e/o unica della stessa: in questo caso la lavorazione della carne), ma perché risulta evidente il disequilibrio tra forza lavoro interna e forza lavoro esterna (in questo caso in favore di quella esterna). Con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata è pienamente compenetrata nell’azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo (anzi, rappresenta l’intero ciclo produttivo), ma anche i lavoratori esterni ad essa impiegata diventano corpo unico con l’azienda appaltante, perché in essa completamente inseriti e non scindibili né eliminabili.
D’altra parte, l’esistenza in contemporanea di 3 diversi contratti di appalto/subfornitura con U. (e cioè la subfornitura per la toelettatura e affini, l’appalto per il magazzino e pulizie, l’appalto [retribuito a kg. di merce lavorata] per la pulizia della carne, di cui parla C. E. nel suo verbale di SIT doc. 14 DTL) denota l’esternalizzazione massiccia di una pluralità di mansioni alla stessa cooperativa, che nella sostanza ha in gestione tutta la parte produttiva della società e non un singolo ramo o settore a sé stante e ben separato sia fisicamente che in termini di lavorazioni. Ne consegue che anche dal punto di vista meramente astratto/concettuale, diventa assai difficile ipotizzare come una presenza così massiccia di lavoratori in occupazioni aziendali le più varie (che come s’è detto coprono tutto l’arco delle lavorazioni e movimentazioni e pulizie) possa essere gestita con modalità non osmotiche rispetto alle residue attività rimaste in capo ai lavoratori facenti capo a A., tanto più visto che costoro ricoprono ruoli amministrativo/commerciali o comunque più strutturati rispetto al personale di manovalanza.
La scrivente è ben consapevole dell’esistenza organizzazioni aziendali che prevedono esternalizzazioni lecite dell’intera o quasi forza lavoro (l’esempio più noto sono i call center; pur osservando che anche nelle pieghe di queste tipologie organizzative si nascondono a volte situazioni di dubbia legittimità); ma si tratta quasi sempre di aziende di servizi, che agevolmente delocalizzano o subappaltano attività che non richiedono presenza fisica in loco e sono dunque ‘decostentualizzabili’. Nel caso nostro, al contrario, l’attività subfornita necessita di una imprescindibile compenetrazione con l’azienda (anzi, come già detto è il cuore dell’azienda) che la rende ‘ontologicamente’ inserita ed inscindibile.
Si evidenzia come l’inesistenza dell’organizzazione dei mezzi necessari (risultando i locali, gli arredi, così come le attrezzature utilizzate per l’attività, fornite da A. S.r.l. con contratto di comodato gratuito, e “per i costi delle utenze non viene richiesto alcun rimborso da parte di A. alla cooperativa U., anche la manutenzione delle attrezzature è a carico nostro” SIT di C. M.L. doc.15 DTL) e l’inesistenza di autonomia organizzativa (per quanto più sopra osservato) siano gli elementi identificati dalla giurisprudenza anche recente (cfr. Cass. sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017) quali indici della non genuinità dell’appalto, oltre che l’esistenza di un rischio d’impresa, dovendosi sul punto rilevare che la gestione a proprio rischio, da parte dell’appaltatore, va oltre il mero significato economico riguardante le prospettive di convenienza dell’affare, acquisendo l’espressione a proprio rischio un valore giuridico preciso nel senso che l’assunzione del rischio nell’esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente. Quindi nel caso dell’appaltatore egli assume su di sé il rischio della gestione dell’intera attività lavorativa complessivamente valutata, e tale rischio viene evidentemente meno ogniqualvolta lo pseudo – appaltatore si limiti a mettere a disposizione dello pseudo – committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.
Nel concreto poi, è a dire che gli elementi raccolti dagli ispettori DTL depongono in modo univoco per ritenere la subfornitura de qua una somministrazione (irregolare) di manodopera.
O. A. K.dichiarò in due audizioni diverse (in data 27.11.2014 e 13.4.2015 docc. 12-13) agli ispettori: “Le direttive generali mi vengono date da N. che è a capo della ditta A., mentre sono io a dare le direttive ai soci della cooperativa B. che lavorano qui”; “Le ore di lavoro le seguo io per tutti quelli della cooperativa, me le sigla il sig. N. e visto che abito vicino alla sede della B. sono io che porto le ore in ufficio: la sig.ra Pia della cooperativa viene per portarci gli indumenti quando c’è il bisogno ma non viene a coordinare perché è il sig. Natale che mi dice quello che c’è da fare e io con i ragazzi lo facciamo.”;
K. S. (doc. 7) descrive una pluralità di mansioni diverse a cui di volta in volta è adibito: “il mio lavoro consiste nel confezionamento della carne, nel carico e scarico della carne, nella pulizia dei locali, posizionamento della carne nei frigoriferi, avvolgo la carne nella carta, pulisco le tavole su cui si effettua il disosso; le pulizie vengono effettuate attraverso l’utilizzo di macchinari dell’azienda A., come il pulivapor, e la mansione cui devo essere adibito, per esempio pulizia piuttosto che confezionamento od altro mi viene sempre detta dal capo sig. N.” e precisa poi “Tutte le ore che vengono lavorate vengono segnate dal nostro collega A., che poi le consegna alla coop. Le nostre ore vengono segnate però anche dal capo sig. N..”.
C. N.: “Tutto quello che devo fare mi viene detto dal sig. N., che mi dice ogni giorno la lavorazione a cui sono addetto (…) Quando mi devo assentare per qualche motivo devo sempre comunicare la mia assenza tanto alla cooperativa quanto anche al sig. N.”.
G. Z. “Il mio capo è il sig. N. ed è lui che mi dice tutto quello che devo fare (…) Le pulizie vengono effettuate attraverso l’utilizzo di macchinari dell’azienda A. (…) Dalla cooperativa non percepisco né 13ma, né ferie né permessi. In estate, nel mese di agosto 2014, sono stato fermo per una settimana, quando ha chiuso il salumificio A….Tutte le volte che mi devo assentare devo sempre avvertire sia la sig. M. P. che anche la ditta A….Preciso che il lavoro del personale U. è poi vario, siamo addetti al confezionamento ma quando necessita diamo una mano a quelli del disosso per pulire la carne, e facciamo qualunque altra cosa ci venga chiesta, come per esempio anche la pulizia dei locali dove avviene la lavorazione”.
A. K. “È A. che mi dice cosa fare mentre il sig. N. della A. organizza in generale il lavoro”; “Gli strumenti che usiamo sono della ditta A.”; “Quello che giornalmente deve essere fatto me lo dice A. dopo che il sig. N. ha dato le disposizioni”.
T. N. “Il nostro lavoro è organizzato da A. il quale a sua volta riceve le direttive dal sig. N.” e le mansioni cui è adibito questo lavoratore (e gli altri) sono promiscue: “la mia attività adesso consiste prevalentemente nel fare le gole…quando non c’è da fare le gole sono addetto ad un’altra linea sempre di pulizia (della carne, ndr)…mi occupo anche di pulizia dei locali in cui lavoriamo, questi vengono puliti ogni giorno, da metà del personale che a turno si alterna…”. Sul punto va sottolineato l’uso promiscuo di personale U. sia per la realizzazione del contratto di subfornitura, sia di quello di appalto per pulizia e movimentazione merci: contratti dotati invece (ma solo formalmente) di propria autonomia di mezzi e personale.
O. S. “I coltelli che utilizzo per lavorare sono di proprietà della A. S.r.l. e quando serve affilarli utilizzo una macchina sempre di proprietà della A.. Per quel che riguarda la Coop B. preciso che non effettua alcun controllo sul nostro lavoro, ogni tanto viene la sig.ra M. P. dell’B. ma solo per portare camice scarpe o altre cose di vestiario”.
Sono stati sentiti come testimoni i due ispettori B. e M., i quali hanno dichiarato di aver potuto verificare in buona parte de visu l’organizzazione del lavoro e la catena produttiva all’interno della A. ed inoltre hanno confermato che tutti i lavoratori interrogati parlavano perfettamente l’italiano, e di non aver avuto alcuna difficoltà nella verbalizzazione (cfr. verbali ud. 21.12.2016 e 7.4.2017).
È poi avvenuto che nelle udienze istruttorie tutti quanti i lavoratori sentiti abbiano ritrattato le dichiarazioni rese in precedenza, manifestando anche difficoltà di comprensione della lingua o incapacità di lettura.
Questa ritrattazione collettiva ed uniforme (considerato che al momento della deposizione ciascuno di questi soci – lavoratori era ancora impiegato nell’appalto di cui è causa), unita alla afasia linguistica dalla quale sono risultati affetti in sede testimoniale, rende i testi escussi completamente inattendibili; senza contare che le dichiarazioni – invece genuine- rese dagli stessi testi alla DTL sono confermate anche dalle dichiarazioni di C. N., le quali, sebbene non possano rivestire valore confessorio, costituiscono un grave e preciso indizio della concreta conformazione della prestazione lavorativa di costoro all’interno dell’azienda, concordante con quanto descritto dai lavoratori stessi (i quali, secondo C.: “…non timbrano ma vengono segnalati su un foglio o una scheda da A., un dipendente della B., referente qui all’interno del laboratorio. A fine giornata, verso le 16.30/17.00, A. riporta a mio figlio, E. C., le presenze nonché le ore di lavoro effettuate dal personale. Alla fine del mese, dietro emissione di fattura della Cooperativa, la Ditta effettua il pagamento in base alle ore lavorate…in caso di assenza per motivi personali o familiari o anche per permessi il personale U. srl avvisa me o mio figlio o anche A….”).
Va ulteriormente notato (circostanza già precisata anche più sopra) come -a parte una minuteria (i coltelli non elettrici)- il personale U. utilizza esclusivamente strumenti di proprietà di A. e dalla stessa ceduti in comodato gratuito alla cooperativa stessa; e svolge queste operazioni su tavoli o nastro trasportatore insieme anche a personale di A. (“C. N.: “puntualizzo che lavorano sempre sullo stesso tavolo [i lavoratori di L., ndr] e la parte lavorata viene messa da parte su un’altra sezione per essere poi toelettata dal personale U. o dal personale di A. srl”).
Questa congerie di elementi portano a ritenere confermati i dati di fatto dedotti dagli Enti convenuti, ossia che:
1) alla cooperativa B. erano affidate le attività di scotennamento, tolettatura e incassamento della carne precedentemente disossata, oltre che la macinatura delle carne stessa;
2) le predette attività venivano svolte attraverso una sequenza di operazioni così determinata: la carne da lavorare veniva posta su un nastro trasportatore, e in prima battuta scotennata, da dipendenti di A. attraverso l’ausilio di una macchina scotennatrice di esclusiva proprietà di A.;
3) una volta scotennata, la carne stessa continuava la sua corsa e giungeva ai dipendenti dell’B. i quali toglievano la parte di cotenna ancora residua e il grasso in eccesso;
4) successivamente il nastro trasportatore proseguiva la corsa e altro personale posizionava la carne in cassette, che poi venivano sigillate;
5) vi era poi la lavorazione delle “gole”, in cui il processo di pulitura della carne terminava con l’intervento di un macchinario, sempre di proprietà di A., che rifiniva il lavoro fatto dai dipendenti B., i quali provvedevano ad appendere la carne mondata su appositi ganci, applicati su un carrello, che una volta riempito veniva poi prelevato dal magazziniere di A.;
6) le fasi della lavorazione erano state preordinate nella fase iniziale dal personale di A., in particolare a mezzo del sig. N. C., e le operazioni da svolgere erano in genere sempre le stesse;
7) N. C. anche nel corso del tempo spiegava quali lavorazioni erano da svolgere, a volte parlando direttamente con i lavoratori, a volte comunicandolo ad A. (O. K.) di B., che poi trasmetteva le indicazioni agli addetti;
8) N. C. seguiva il complessivo svolgimento delle predette lavorazioni e controllava che tutto funzionasse al meglio;
9) Sia A. che N. controllavano le ore effettuate da ciascun lavoratore, segnandole su appositi fogli;
10) I lavoratori dovevano comunicare sia ad A. che a N. le assenze per ferie o malattia.
11) M. P. C. andava saltuariamente in azienda per consegnare indumenti di lavoro ma non conosceva l’attività produttiva e non dava indicazioni sul lavoro da svolgere.
In tal caso si ricade nella fattispecie della somministrazione illecita (che era vietata dalla l. 1369/60, dalla legge196/1997 oltre che dall’attuale disciplina degli artt. 27 e ss. del D.Lgs. 276/2003): la ratio sottesa consiste nel divieto di approvvigionarsi di mere prestazioni di lavoro fornite da qualsiasi soggetto (da un’impresa genuina ed operante sul mercato, così come da un’impresa solamente apparente) al di fuori dei casi in cui è ammessa la fornitura di lavoro temporaneo, interinale o somministrato.
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che:
“in riferimento ai cd. appalti endo – aziendali caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorchè attinenti al complesso ciclo produttivo del committente, il divieto opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. Sez. lav. 3681/10).
Quanto alle somme erogate illegittimamente a titolo di trasferta, e sottoponibili – in tesi DTL – alla contribuzione, si osserva come parte ricorrente A. abbia solo genericamente contestato questa circostanza (per altro addebitata – anche nel verbale ispettivo- esclusivamente a U.), e non abbia fornito sotto questo aspetto alcun effettivo elemento per far ritenere che effettivamente siano state svolte dai lavoratori in oggetto trasferte in senso tecnico giuridico, secondo l’accezione prevista dallo specifico CCNL, e cioè spostamenti dall’abituale sede di lavoro ad un’altra.
In realtà (e anche a prescindere dal fatto che non è stata rinvenuta dagli Ispettori alcuna pezza giustificativa di alcun genere, né percorrenze kilometriche), anche proprio dalle risultanze raccolte e sopra esposte si verifica che la sede di lavoro abituale dei soci – lavoratori assegnati ad U. è sempre e solo stata lo stabilimento di A. a Castelnovo Sotto (RE), sicché le somme destinate a costoro (tra l’altro indifferenziatamente e non legate all’effettiva percorrenza di distanze diverse) vanno assoggettate a contribuzione previdenziale.
Sul punto va per concludere ulteriormente precisato che nel verbale di accesso ispettivo datato 27 novembre 2014 vengono analiticamente indicate (a pagina n. 3 del verbale medesimo) le attività lavorative svolte dal personale trovato intento al lavoro durante l’accesso ispettivo (vedasi il doc. n. 3, pag. n. 3 DTL). Mentre le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, di cui si fa menzione nel verbale di primo accesso ispettivo, sono state dagli stessi integralmente riportate negli appositi verbali di sommarie informazioni testimoniali versati agli atti (vedasi il doc. n. 2 e da doc. n. 4 a doc. n. 16).
Le spese di lite, nonostante la soccombenza, vengono invece integralmente compensate tra le parti in causa, a fronte della evidente contraddittorietà delle risultanze istruttorie raccolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Rigetta il ricorso e pertanto conferma le risultanze istruttorie di cui al verbale DTL del 28.4.2015;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
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