TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza 24 febbraio 2021 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo alle parole «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, … l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, …. è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»