TRIBUNALE DI ROMA – Sentenza 11 marzo 2022, n. 66
Pretesa contributiva Inps – Note di rettifica – Opposizione – Mancata presentazione della denuncia Uniemens – Recupero delle agevolazioni – Illegittima revoca sgravi contributivi – Accertata assenza del DURC – Efficacia retroattiva
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la società opponente ha chiesto al Giudice di “accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza delle pretese vantate dall’INPS e, dunque, delle note di rettifica notificate in data 27 settembre 2019 e dell’Invito a regolarizzare del 21 aprile 2020; – per l’effetto, dichiarare l’inesistenza dell’obbligo (…). di corrispondere all’INPS la somma di Euro 40.208,05 a titolo di contributi, sanzioni e interessi”.
A fondamento della domanda ha riferito che: 1) ha ricevuto 33 note di rettifica emesse dall’INPS relative al periodo giugno 2015-maggio 2018 per il recupero ex art. 1, c. 1175, L. 296/06 delle agevolazioni ex L. 190/14, fruite dal 2015; 2)
il recupero nasce dall’invio del flusso Uniemens giugno 2016, in cui è stato erroneamente indicato un importo diverso da quello effettivamente dovuto (€ 2.751,92 in luogo di € 2.338,30); ciò ha comportato che la contribuzione dovuta sia risultata pari ad € 1.410,00 in luogo di € 995,00; 3) i contributi relativi a giugno 2016 sono stati regolarmente versati in data 15.7.16; 4) l’INPS ha inviato l’avviso di rettifica n. 39720160029163842000 con cui ha richiesto la differenza tra quanto erroneamente dichiarato e quanto versato; 5) in data 21.6.17 ha inviato ad INPS l’Uniemens corretto, che ha poi – illegittimamente – revocato gli sgravi contributivi ex l. 190/14; 6) il 17.12.19 – al solo fine di evitare l’emissione di avviso di addebito (AVA) – ha richiesto la rateazione dei citati importi; 7) il 21.4.20 l’INPS ha trasmesso un invito a regolarizzare con cui ha reiterato la richiesta di pagamento di € 40.208,05 quanto alle note di rettifica suindicate ed € 425,32 quanto al precedente AVA 39720160029163842000; 8) detto AVA risulta sgravato.
Si è costituito in giudizio l’INPS, che ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone l’integrale rigetto con condanna alle spese di lite.
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale previa redazione di note di trattazione scritta ex art. 221 l. 77/20, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Motivi della decisione
L’opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, potendosi condividere le considerazioni riassunte nelle note autorizzate (…) del 29.10.21.
Sostiene INPS che il recupero delle agevolazioni deriva dalla mancata presentazione della denuncia Uniemens per maggio 2013, gennaio 2016 e dicembre 2017, avendo lo stesso convenuto rilevato che “l’avviso di addebito n. 39720160029163842000 è stato sgravato”, non residuando quindi violazioni imputabili all’opponente.
È pacifico che la mancata presentazione delle denunce indicate non ha determinato omissione contributiva, avendo (…) versato nei mesi i contributi dovuti; tale circostanza non è stata contestata dall’istituto resistente.
La documentazione allegata sub doc. 3 INPS dimostra che il debito contributivo relativo a maggio 2013, gennaio 2016 e dicembre 2017 era pari a zero; ne consegue che la contestazione INPS riguarda violazioni di carattere formale e non sostanziale.
Osserva correttamente la difesa opponente che la mancata presentazione delle denunce mensili (che costituisce omissione meramente formale) non può dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta irregolarità ex art. 3 D.M. 31.1.15, relativo ai “pagamenti dovuti dall’impresa”, potendosi qui richiamare la giurisprudenza richiamata in ricorso per cui il diniego del DURC è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (Trib. Roma 1490/19, Trib. Milano 1187/19).
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi l’INPS ha illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall’opponente.
Si osserva altresì che le agevolazioni revocate riguardano i “periodi da 06/2015 a 05/2018” (pag. 4 memoria INPS); il primo invito a regolarizzare e la conseguente emissione di DURC irregolare – che ha dato provocato il recupero delle agevolazioni – risale al giugno 2019 (doc. 3 INPS).
L’INPS ha quindi recuperato agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui è stato emesso DURC negativo (2019); ciò contrasta con la disposizione di cui all’art. 1, c. 1175, L. 296/06, per cui “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Sul punto va richiamata la decisione App. Torino del 23.6.21 (doc. 2 note (…) del 29.10.21) per cui “L’accertata assenza del DURC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. (…) se si accedesse alla interpretazione propugnata dall’Istituto le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva (quando non è dato sapere) e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza“; Trib. Mantova 172/19 osserva che “(…) secondo il Tribunale di Venezia (…) sent. del 22.02.2018: “la norma impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non può legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata o sulla base di DURC precedente emessi; in questo senso, è il tenore letterale della norma che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all’effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi“; anche Trib. Milano del 8.8.19 rileva che “Suscita indubbia perplessità l’applicazione retroattiva della decadenza dei benefici contributivi […] Ciò comporta che l’accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, quindi, legittimare un’efficacia retroattiva per i periodi connotati invece da regolarità contributiva“.
Osserva altresì la difesa opponente che il Ministero del Lavoro (su interpello 33 del 11.12.13) ha chiarito che “(…) la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi. Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati“.
Tanto basta a far ritenere che resti preclusa ad INPS la possibilità di revoca di agevolazioni di cui l’azienda ha fruito nei periodi in cui la stessa era in possesso di DURC regolare.
Atteso che il DURC irregolare risulta emesso a giugno 2019 deve dunque concludersi nel senso dell’illegittimità delle note di rettifica impugnate e del recupero degli sgravi fruiti da (…) nel periodo 2015-2018, periodo in cui la sua posizione contributiva era regolare.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’illegittimità delle note di rettifica INPS del 26/27.9.19 e del conseguente invito a regolarizzare del 21.4.20; condanna l’istituto convenuto alle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori.