Tribunale di Roma sentenza n. 81 depositata il 1° febbraio 2018 – Per i trasferimenti l’art. 2103 c.c. mira a proteggere la dignità del prestatore e l’insieme delle relazioni personali che lo legano ad un determinato contesto produttivo. Partendo da questa premessa, le suindicate sentenze valorizzano l’autonomia produttiva dell’unità allo scopo esplicito, opposto a quello oggi propugnato dalla convenuta, di escludere che la consistenza di unità produttiva possa negarsi per il mero fatto che lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto, ed in particolare all’interno dello stesso Comune