TRIBUNALE DI ROVIGO – Ordinanza 11 dicembre 2012
Straniero – Allontanamento dal territorio dello Stato – Cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno – Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza – Adozione di normativa comunitaria in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di diritti di libertà e giusto processo – Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, art. 21 – Costituzione, artt. 3 e 10, comma secondo
Il sig. R. C. B. ha gravato ex artt. 17 D.lgs 1° settembre 2011 n. 150 e 22 D.lgs 6 febbraio 2007 n. 30 il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Rovigo l’8 maggio 2012 sulla base dell’art. 21 del D.lgs 30/2007 ritenendo non sussistenti le condizioni di legge che permettevano Ia sua permanenza nel Territorio dello Stato e, in particolare, quelle di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del D.lgs 30/07.
Pur sostenendo, contrariamente all’assunto dell’Amministrazione prefettizia, di versare nelle condizioni che legittimano il suo soggiorno egli non le ha, secondo questo rimettente, dimostrate.
Nondimeno il sig. B. ha documentato di essere stato destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per un reato commesso all’epoca in cui era minorenne, mandato reso esecutivo da una sentenza del tribunale di Hunedoara (Romania), in esecuzione del quale è stato arrestato in data 22 marzo 2012 in Adria.
La Corte di Appello di Venezia, chiamata a decidere sulla consegna del sig. B. all’autorità Romena, ha ritenuto di doverla negare sulla base della previsione, ostativa della sua consegna all’Autorità Mandante, di cui all’art. 18 lett. r) della Legge n. 69/2005 così come integrata da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale che, con sentenza n. 227/2010 ha dichiarato “.. l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche deI cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno”.
Detta sentenza della Corte veneziana sembrerebbe quindi aver radicato in capo al sig. B., per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il diritto a non essere consegnato all’autorità romena.
Pur non equivalendo, sul piano meramente astratto, i concetti di “consegna” con quello di allontanamento in quanto il primo si riferisce a relazioni comunitarie attuate nell’ ambito della cooperazione giudiziaria, il secondo riguarda le condizioni, più generali, di permanenza di un cittadino comunitario nel Territorio italiano suscettibili di valutazione, sanzione e attuazione in via amministrativa, sotto il profilo attuativo fattuale (che è quello che interessa materialmente il destinatario) i due concetti possono sovrapporsi perché l’esecuzione nello specifico dell’allontanamento mediante la presentazione al Consolato italiano in Patria, laddove detta destinazione e quella dello Stato Membro che ha emesso il mandato di arresto coincidano (Romania entrambe, nel caso specifico), si risolve o possa risolversi nella traduzione coatta del cittadino comunitario in ambito territoriale compreso nella sfera di dominio dello stesso Stato membro che ha emesso il mandato di arresto.
Il difensore del sig. R. C. B. ha formulato eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 7 del D.Igs 6 febbraio 2007 n. 30 con riferimento all’art. 11 Cost.
Ritiene questo Giudice che le previsioni dell’art. 18 della Legge 69/2005 (tra cui quella della lett. r) siano volte alla salvaguardia dei diritti della persona destinataria di un mandato di Arresto Europeo e perciò impongono allo Stato di non consegnare la persona allo Stato Membro rogante.
Esse si pongono quindi, ad avviso del sottoscritto rimettente, nella fattispecie, in conflitto con quelle citate del D.Igs 2007/2010.
Non sembra che possa essere concessa una lettura estensiva (sì da ritenerle ostative non solo della consegna ma anche del decreto di allontanamento) delle previsioni di cui all’ art. 18 della Legge 69/2005 perché sono da considerarsi eccezionali in quanto rappresentano deroghe nominate al principio generale di cooperazione giudiziaria tra i Membri dell’Unione europea.
Viceversa le norme del D.Igs 30/2007 che limitano il soggiorno e l’ingresso nello Stato e quelle che ne stabiliscono i presupposti non sembra possano considerarsi eccezionali perché sono deputate a regolare in via organica la condizione del cittadino di altri stati nel Territorio italiano.
Quindi la sovrapposizione di normative contrastanti incidenti su identica condizione (quella di un cittadino destinatario di un decreto di allontanamento, suscettibile di esecuzione coattiva con accompagnamento nello Stato membro al quale appartiene per cittadinanza e, al contempo, avente diritto a non essere consegnato alle autorità di quello stesso stato) appare irragionevole e quindi contraria all’art. 3 Cost.
Allo stesso tempo, l’esecuzione di un ordine di allontanamento con destinazione nel territorio dello Stato membro coincidente con quello che ha emesso il mandato europeo potrebbe frustrare in concreto sia l’autorità della decisione giurisdizionale che ha negato la consegna, sia il diritto del cittadino dello Stato Membro a non essere consegnato.
Ciò che potrebbe tradursi nella violazione dell’art. 10 comma 2° della Costituzione laddove si consideri che la legge 69/2005 attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, denominata “decisione quadro”, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.
Si ritiene quindi che una lettura costituzionalmente orientata si imponga con sacrificio delle ragioni sottese alla ratio dell’art. 21 del D.lgs 30/2007 da ritenersi concretamente soccombenti rispetto ai valori che informano invece le previsioni di cui all’art. 18 della legge 69/2005 e che quindi possa ritenersi costituzionalmente illegittima la prima norma nella parte in cui consente al Prefetto di decretare l’allontanamento dal territorio dello Stato ex art. 21 D.lgs 30/2007, con destinazione del cittadino comunitario a quello di altro Stato Membro che nei confronti dello stesso cittadino ha emesso Mandato di Arresto Internazionale (M.A.E.) ai sensi della Legge 69/2005 qualora si verta nelle ipotesi di cui all’art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della Corte d’Appello.
Alla luce di quanto precede si ritiene che tale questione sia rilevante e non manifestamente infondata sicché è d’obbligo devolverla a Codesta eccellentissima Corte costituzionale per la sua risoluzione.
P.Q.M.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2013, n. 44
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6580 depositata il 12 marzo 2024 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la quale, ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, legge n. 223/1991, secondo cui…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1059 del 22 gennaio 2024 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2022, n. 29113 - Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13789 - Una volta espunta la condizione della necessità della carta di soggiorno, l'attribuzione nei confronti di cittadini extracomunitari dell'indennità di accompagnamento, prestazione che coinvolge…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 13 febbraio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…