TRIBUNALE di SALERNO del 7 novembre 2011 – Sentenza
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI SUL LAVORO – ILLECITO DEL TERZO – RESPONSABILITA’ PENALE DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO – NESSO EZIOLOGICO TRA EVENTO E DANNO
massima
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La responsabilità per fatto illecito può configurarsi non solo nell’ipotesi di lesione di diritti assoluti, ma anche nell’ipotesi di lesione di diritti relativi, allorché l’illecito del terzo incida sul diritto del creditore secondo i criteri che regolano il nesso eziologico tra evento e danno. In particolare al datore di lavoro, che abbia pagato al dipendente infortunato le retribuzioni afferenti al periodo di infortunio, spetta il diritto di ottenere dal terzo responsabile il rimborso delle somme corrisposte, poiché, nei casi in cui il lavoratore si assenti in seguito ad infortunio cagionato dal terzo, l’effettivo danneggiato risulta essere proprio il datore di lavoro, costretto per legge o per contratto a continuare i pagamenti sebbene il prestatore d’opera non sia in grado di eseguire le prestazioni lavorative.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.11.2008, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, conveniva in giudizio il comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., e deduceva che il giorno 20.2.2003, il sig. D.A., A.C. della Polizia di Stato, in forza presso la Questura di Salerno ed in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale Sezione Volanti, durante il turno di pattugliamento a capo della volante, veniva fermato, lungo la via S. Leonardo di Salerno, all’altezza dell’Ospedale S.G.D.R.A., da un cittadino che chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine; il capo pattuglia si recava presso il parcheggio pubblico ubicato all’ingresso dell’ospedale e, compiuti gli accertamenti di rito, convinceva i litiganti a pervenire ad un accordo; nel fare ritorno all’autovettura di servizio, in sosta nel parcheggio, il sig. D. inciampava in una buca, creatasi a causa dello sprofondamento del marciapiede che circoscriveva un albero, privo, peraltro, dell’apposito scalino in pietra; a seguito della caduta, il sig. D. riportava lesioni (frattura del piede sinistro) che lo costringevano ad assentarsi dal lavoro per un periodo di 111 giorni (dal 20.2.2003 al 13.6.2003), durante il quale l’Amministrazione attrice gli corrispondeva, comunque, gli emolumenti stipendiali, pari ad Euro 10.451,63, senza poter godere delle prestazioni lavorative del proprio dipendente; la caduta del sig. D. era stata causata dalla cattiva manutenzione del marciapiede nonché dalla omessa segnalazione del pericolo in quel punto del parcheggio, onde sussisteva la responsabilità del comune di Salerno, ex art. 2052 c.c., il quale era tenuto a risarcire i danni subiti dall’Amministrazione attrice a causa della lesione del diritto di credito vantato dalla stessa nei confronti del lavoratore impossibilitato a corrispondere la propria prestazione per il fatto illecito del terzo.
Tanto dedotto, il Ministero attore chiedeva che il comune di Salerno fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.451,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo per gli emolumenti corrisposti all’A.C. della Polizia, sig. D.A., senza godere della sua prestazione lavorativa. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22.5.2009, il COMUNE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t., contestando la fondatezza della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto, con la dichiarazione che nulla il comune doveva al Ministero dell’Interno, con vittoria delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.; rigettate, con ordinanza del 2.4.2010, depositata in data 6.4.2010, la prova testimoniale e la CTU richieste da parte attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni; indi, all’udienza del 6.4.2011, la causa veniva assunta in decisione, previa precisazione delle conclusioni e previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all’art. 190 c.c.
La domanda attrice risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Con la domanda spiegata, il Ministero dell’Interno faceva valere la responsabilità extracontrattuale del comune convenuto per la lesione del diritto di credito vantato dal Ministero stesso nei confronti di un suo dipendente; il diritto di credito leso aveva ad oggetto la prestazione lavorativa del dipendente, resa impossibile da un sinistro (caduta in una buca), che si assumeva addebitabile al comune di Salerno, nel quale rimaneva coinvolto il predetto dipendente, che per un periodo di 111 giorni non aveva potuto prestare la sua attività lavorativa in favore del Ministero, pur percependo da quest’ultimo regolare retribuzione.
E’ un dato, ormai, pacifico che la responsabilità per fatto illecito può configurarsi non solo nell’ipotesi di lesione di diritti assoluti, ma anche nell’ipotesi di lesione di diritti relativi, allorché l’illecito del terzo incida sul diritto del creditore secondo i criteri che regolano il nesso eziologico tra evento e danno. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che al datore di lavoro che abbia pagato al dipendente infortunato le retribuzioni afferenti al periodo di infortunio, spetta il diritto di ottenere dal terzo responsabile il rimborso delle somme corrisposte, poiché, nei casi in cui il lavoratore si assenti in seguito ad infortunio cagionato dal terzo, l’effettivo danneggiato risulta essere proprio il datore di lavoro, costretto per legge o per contratto a continuare i pagamenti, sebbene il prestatore d’opera non sia in grado di eseguire le prestazioni lavorative (cfr., Cass. civ., 23.1.1984, n. 555; Cass. Sez. Un., 12.11.1988, n. 6132).
L’accertamento della lesione del diritto di credito del Ministero attore ad opera del fatto illecito del terzo (comune di Salerno) richiede l’accertamento di un duplice nesso di causalità: occorre accertare, infatti, che il fatto illecito ascritto al terzo (nel caso in esame, al comune di Salerno) abbia cagionato il sinistro in cui rimaneva coinvolto il debitore (nel caso in esame, il sig. A.D., debitore della prestazione lavorativa nei confronti del Ministero dell’Interno); occorre, inoltre, accertare che il sinistro in cui rimaneva coinvolto il debitore abbia impedito a quest’ultimo di espletare la sua attività lavorativa, con conseguente danno del datore di lavoro (nel caso in esame, del Ministero dell’Interno), il quale, pur non ricevendo la prestazione lavorativa del lavoratore infortunato, era tenuto, in ogni caso, a corrispondergli la retribuzione.
Orbene, nel presente giudizio non risulta già la prova del primo nesso di causalità sopra esaminato, ossia del nesso di causalità tra la condotta del comune di Salerno, che il Ministero attore prospettava di tipo omissivo, per la mancata manutenzione del marciapiede e l’omessa segnalazione del pericolo, ed il sinistro in cui rimaneva coinvolto il sig. A.D., dipendente del Ministero dell’Interno.
Ed invero, a prescindere dalia qualificazione giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti agli utenti dei beni pubblici, ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c., va osservato che nel presente giudizio non risulta la prova dello stato dei luoghi in cui si verificava il sinistro, in modo particolare delle dimensioni e delle ulteriori caratteristiche della buca, né risulta la prova della dinamica del sinistro, né del come nè del perché il sig. D.A. cadeva nella predetta buca.
Con riferimento alla mancanza di prova sul predetto nesso di causalità, si evidenzia che la richiesta di prova testimoniale articolata dal Ministero attore veniva rigettata con ordinanza del 2.4.2001, depositata in data 6.4.2010, alla quale integralmente si rinvia, né, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice insisteva sull’accoglimento delle sue richieste istruttorie, rinunciandovi, così, implicitamente (cfr., Cass. Civ., 14.10.2008, n. 25157).
E’ appena il caso di osservare che la documentazione medica, pur certificando le lesioni diagnosticate al sig. D., non appare idonea a provare la dinamica del sinistro, nulla riferendo in ordine alle circostanze, alle modalità e, quindi, alle cause della caduta.
Il mancato accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro in cui rimaneva coinvolto il sig. D. e la condotta del comune di Salerno assorbe l’esame della sussistenza di tutti gli altri ulteriori elementi della responsabilità aquiliana del comune di Salerno, come prospettata dall’attore.
Da tutte le considerazioni che precedono consegue che la domanda del Ministero attore deve essere rigettata.
La circostanza che l’esito della controversia sia stato determinato dalla mancanza di prove induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa R.M., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti del comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 4.11.2008, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell’attore;
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
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