Tribunale di Tivoli sentenza n. 942 del 12 giugno 2022
condomini – inesistenza della notifica
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con atto di citazione, P.F., C. D. e S.A., hanno promosso il presente giudizio nei confronti del Condominio indicato in epigrafe, chiedendo dichiararsi l’annullamento della delibera resa dall’assemblea in data 14.6.2019, concernente – tra l’altro – l’approvazione della spesa a lavori straordinari riguardanti i lastrici solari degli appartamenti interni numero 18 e 19, lamentando l’erronea ripartizione della stessa in violazione del disposto di cui all’art. 1126 cc. Si costituiva il convenuto contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, l’irregolarità della notifica in quanto eseguita telematicamente all’indirizzo di posta elettronica dell’amministratrice del condominio (***), recapito non idoneo a tal fine in quanto non ricompreso né nel registro Ini-Pec, né nel Reginde. Chiedeva il rigetto della domanda. Rileva il Tribunale. Ai sensi dell’art. 1137 cc la delibera condominiale può essere impugnata nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i presenti all’assemblea, dalla data della sua comunicazione per gli assenti. L’atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato a mezzo pec in data 13.7.2019; è pacifico che l’indirizzo pec dell’amministratrice non fosse idoneo – per i motivi sopra detti, non contestati dalla parte attrice – a ricevere le notifiche degli atti, dovendosi dunque considerare quella effettuata del tutto inesistente e non meramente nulla (Cass. Ord. 17346/2019; 3093/2020; CTR Lazio 915/2022; CTR Toscana 1526/2021; CTR Lazio 11779/2021), posto che l’art. 3 bis della Legge 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede espressamente che: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Dunque, il vizio della notifica inviata attraverso pec non ufficiale va ricondotto allo schema della nullità insanabile, cosicché va considerato escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, in quanto: “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine” (CTR Lazio 601/2020). Alla inesistenza della notifica, consegue lo spirare del termine decadenziale previsto dall’art. 1137 cc sopra citato con conseguente inammissibilità della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 5.200,00, base tariffa media, esclusione fase istruttoria, riduzione del 50% sulle rimanenti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. M.P. definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da P.F., C. D., S.A. con atto di citazione notificato al Condominio via , così provvede:
1) Accerta e dichiara l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza degli attori dall’impugnazione;
2) Condanna P.F., C. D. e S.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Condominio via , in persona dell’amministratore pro tempore, nella misura di euro 810,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.