TRIBUNALE DI TORINO – Ordinanza 02 dicembre 2013
Statuto dei lavoratori – Ricorso Fiom – Problema di RSU che non coinvolge l’azienda – Condotta antisindacale del datore di lavoro
Osserva
L’organizzazione sindacale proponeva ricorso ex articolo 28 legge 300/1970 deducendo che il proprio rappresentante in seno alla RSU costituita presso la convenuta aveva richiesto in due occasioni, il 15 maggio e il 20 luglio 2013, di indire un’assemblea ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori. In entrambe le occasioni la società rigettava la richiesta sostenendo che il diritto di convocare l’assemblea spettava alla RSU nella sua interezza e non ai singoli membri della medesima.
La convenuta, costituendosi, precisava peraltro che il 10 ottobre 2013 giungeva una richiesta da parte dell’intera RSU di convocazione di un’assemblea (in realtà preannunciata dalla lettera di cui si fa menzione a capo 14 del ricorso) cui faceva seguito la concessione della medesima il 16 ottobre successivo.
Parte ricorrente rivendicava quindi il diritto di indire l’assemblea sindacale da parte del singolo membro del RSU; la convenuta eccepita in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di attualità e si difendeva nel merito sostenendo, al contrario, che il potere di convocare l’assemblea spettava alla RSU intesa come organo unitario e non ai suoi singoli membri.
L’eccezione preliminare appare fondata.
Come appena osservato, l’assemblea richiesta dalla RSU nel suo complesso è stata concessa dalla società convenuta il 16 ottobre 2013: tenuto conto di ciò, per valutare se sussista o meno l’attualità della condotta antisindacale è necessario fare un diretto riferimento alla lesione lamentata e alla possibilità per il giudice di porvi rimedio (ordinando la cessazione del comportamento e indicando gli ordini ritenuti idonei a rimuoverne gli effetti).
Intanto, occorre ancora premettere che parlare di “RSU Fiom”, così come di RSU appartenente ad altre sigle sindacali, è una accezione comunemente usata ma che si rivela necessariamente inesatta. Le singole RSU non sono la promanazione di un singolo sindacato, a meno che non si voglia porre nel nulla l’intento unificatore con cui l’accordo interconfederale del 1993 aveva stabilito di sostituire le precedenti forme di rappresentanza con, per l’appunto, le rappresentanze sindacali unitarie. Questa non è una mera osservazione oziosa, in quanto la Fiom nel presente giudizio, sostanzialmente, si presenta come soggetto legittimato a far valere una lesione della libertà sindacale che non coinvolge in via diretta tale sindacato, ma la RSU all’interno del quale milita un proprio aderente; in altre parole, nel caso di specie non si lamenta un atteggiamento lesivo del datore di lavoro nei confronti dei diritti del sindacato ricorrente, ma una asserita illegittima restrizione della libertà sindacale del proprio associato che partecipa alla RSU (e, di riflesso, la lesione di diritti sindacali dei lavoratori da lui rappresentati).
Quanto premesso è necessario in quanto serve a distinguere il caso di specie dalle occasioni in cui un atteggiamento, ritenuto antisindacale, continua ad esplicare i suoi effetti dannosi nei confronti dell’organizzazione sindacale in quanto mina la sua immagine o comunque getta discredito sul suo operato.
Nella vicenda di cui qui si occupa la presunta lesione al diritto sindacale è stata comunque superata dalla concessione dell’assemblea: si noti che nei precedenti dinieghi la società non aveva mai sottolineato in qualche modo la provenienza della richiesta (da parte di un aderente alla Fiom o ad un’altra sigla sindacale); allo stesso modo, l’assemblea è stata concessa a seguito di una richiesta unitaria della RSU, e non a fronte di convocazione proveniente da appartenenti a sigle diverse da quella oggi ricorrente (nel qual caso potrebbe essere sussistente un profilo di disparità di trattamento e di lesione all’immagine del sindacato la cui richiesta è stata rigettata).
Ne consegue che, se si dovesse esaminare la causa nel merito ed eventualmente accogliere la domanda di parte ricorrente, in realtà non vi sarebbe alcun comportamento antisindacale da far cessare né la possibilità di ordinare la rimozione degli effetti negativi causati dallo stesso: in realtà, la pronuncia che qui si chiede è un mero accertamento in merito alla spettanza del diritto a convocare l’assemblea (e quindi se questo appartenga al singolo rappresentante sindacale o alla RSU nel suo complesso).
Che poi l’atteggiamento lesivo non possa essere imputato alla società convenuta è manifesto persino nella stessa prospettazione della situazione in azienda all’interno del percorso introduttivo, dove si parla diffusamente della “mancata collaborazione delle OO.SS. FISMIC e UILM (NOTA 1) dalla lettura di questa parte dell’atto introduttivo emerge che, in realtà, la situazione lamentata dall’odierna ricorrente non è tanto l’atteggiamento della convenuta, quanto il comportamento ritenuto ostruzionistico degli altri appartenenti alla RSU.
Sostanzialmente, l’accoglimento del ricorso come già rilevato non sarebbe funzionale alla repressione di una condotta antisindacale, ma al contrario servirebbe a risolvere una difficoltà di collaborazione tra i rappresentanti eletti all’interno di liste affiliate a diverse sigle sindacali.
Per quanto finora esposto, si deve ritenere che il presente procedimento sia inammissibile per carenza dell’attualità della lesione, presupposto necessario per utilizzare l’incisivo strumento processuale dell’articolo 28.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l’articolo 28 legge 300/1970:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna parte ricorrente a rispondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 2000 oltre Iva, cpa e successive occorrende.
—
(1) di nuovo, si deve sottolineare l’inesattezza nell’identificare i singoli rappresentanti sindacali unitari, eletti nelle liste delle organizzazioni sindacali cui sono aderenti, con le organizzazioni medesime.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TRIBUNALE DI BOLOGNA - Decreto 13 maggio 2022 - Va distinto la condotta di fatto antisindacale da quella sanzionabile ex art. 28 St. Lav.. In particolare, non è stata ritenuta antisindacale la mancata partecipazione al tavolo delle trattative laddove…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14060 - Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori sia sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 ottobre 2019, n. 24877 - Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13860 - In tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2022, n. 33982 - Assume rilevanza ai fini della condotta antisindacale della "illegittimità della disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore prima della sua scadenza ed inoltre quanto al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 aprile 2019, n. 9028 - Condotta antisindacale - Il vizio di violazione di legge ed error in procedendo
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…