TRIBUNALE DI TORINO – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 17774
Cittadini extra comunitari – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Bonus bebé ex art. 1, co. 125, L. 190/2014 – Diniego – Condotta discriminatoria per nazionalità
Rileva
La ricorrente, cittadina albanese regolarmente residente in Italia da circa dieci anni ed attualmente in possesso del permesso di soggiorno con scadenza 30.01.2019, come tale rientrante nella nozione di cittadini extra comunitari “soggiornanti di lungo periodo” agli effetti dell’applicazione della dir. CE n. 2003/109, rivendica dall’INPS l’assegno di natalità, di cui all’art. 1, co. 125, I. 190/2014, negato dall’Ente previdenziale in via amministrativa; agisce in questa sede con lo strumento previsto dall’art. 28 d.lgs. 150/2011, nell’assunto che tale comportamento dell’INPS determini una condotta discriminatoria per nazionalità, in contrasto con la dir. n. 2011/UE/98, che vieta qualunque discriminazione tra lavoratori comunitari ed extra comunitari in merito all’accesso di prestazioni previdenziali.
1. – Va anzitutto respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda in relazione alla fattispecie dell’art. 44 d.lgs. 286/98, regolata dal punto di vista processuale dall’art. 28 d.lgs. 150/2011.
Ed invero, sebbene la ricorrente tenda nei fatti all’attribuzione della prestazione previdenziale che avrebbe potuto ottenere all’esito di una causa previdenziale introdotta nelle forme dell’art. 442 c.p.c., previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con l’art. 12 dir. n. 2011/UE/98, nondimeno la condotta dell’Ente previdenziale di negare la provvidenza pubblica richiesta sulla base della nazionalità della ricorrente integra oggettivamente una condotta discriminatoria sulla base della nazionalità, che ricade sotto la previsione dell’art. 44 d.lgs. 286/98 (“Quando il comportamento … della Pubblica Amministrazione produce una discriminazione per motivi … nazionali, di provenienza geografica …è possibile ricorrere all’a.g.o. per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”).
Pertanto, il petitum sostanziale (ossia l’attribuzione del c.d. bonus bebé) potrà indifferentemente avvenire allegando come causa petendi la sussistenza dei requisiti di legge, così come interpretati alla luce della superiore normativa comunitaria, attraverso una comune causa previdenziale, ovvero in alternativa – come nel caso di specie – allegando il carattere (oggettivamente: non occorre l’elemento soggettivo, come si desume dal testo inequivoco dell’art. 44 d.lgs. 286/98) discriminatorio agli effetti di legge di tale scelta dell’Ente previdenziale, ponendosi peraltro l’attribuzione di detta provvidenza pubblica come modo per la rimozione della discriminazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 cit.
2. – Superata some sopra l’eccezione preliminare, la domanda appare fondata nel merito per i motivi ampiamente esposti ed illustrati dalla Corte d’Appello di Torino nella sent. 792/2017 del 29.11.2017, in atti, alla quale si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – in particolare evidenziando che l’assegno di cui all’art. 1, co. 125, l. 190/2015 rientra tra le “prestazioni familiari” di cui all’art. 3, co. 1, reg. UE n. 883/2004 e che l’art. 12, lett. e), dir. n. 2011/UE/98, imponendo lo stesso trattamento di sicurezza sociale assicurato ai cittadini comunitari anche agli stranieri extra UE titolari di permesso di soggiorno a fini lavorativi, è di immediata e diretta applicazione nei rapporti “verticali” tra i singoli e le PP.AA., in quanto self executing (il termine di recepimento è fissato dall’art. 16 al 25.12.2013).
Non contesta, del resto, l’INPS la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 1, co. 125, l. 190/2014 in capo alla ricorrente per l’applicazione del c.d. bonus bebé (sull’applicazione della regola della non contestazione ex art. 115 c.p.c. anche alle controversie previdenziali v. Cass., 30.6.2009, n. 15.326 e Id. 28.05.2015, n. 11.047).
3. – Le incertezze giurisprudenziali sul punto, in particolare in ragione dello speciale procedimento prescelto di cui all’art. 29 d.lgs. 150/2011, costituiscono nondimeno valida ragione per disporre la compensazione delle spese a norma dell’art. 92, 2° co., c.p.c.
P.Q.M.
Pronunciando ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.:
a) dichiara discriminatoria la decisione dell’INPS di negare alla ricorrente l’assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, I. 190/2014 e per l’effetto, ordina all’INPS, al fine di rimuovere la condotta discriminatoria, di riconoscere alla ricorrente il beneficio richiesto, nei termini e nei limiti di cui all’art. 1, co. 125, cit, con accessori come per legge;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
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