TRIBUNALE DI TORINO – Sentenza 10 dicembre 2013, n. 7201
Lavoro subordinato – Licenziamento – Impugnativa – Decadenza – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Concisa esposizione dette ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori ut supra indicati hanno convenuto in giudizio FIOM_CGIL Provincia di Torino esponendo :
– che ad essi, operai metalmeccanici presso srl L., quest’ultima aveva intimato licenziamento in data 7.8.2009;
– di essersi recati presso gli uffici Fiom-Cgil Provincia di Torino in data 8.9.2009, in tale data sottoscrivendo iscrizione al sindacato;
– di aver conferito “nel periodo compreso tra il 13 ed il 20 ottobre 2009…mandato scritto alla Fiom per la promozione della vertenza sindacale ” e di aver firmato “in data 20 ottobre..l’impugnativa del licenziamento
– che, tuttavia, “malgrado il conferimento del mandato, il sindacato inviava l’impugnativa e contestuale convocazione della DPLMO soltanto in data 26.10.2009, omettendo di impugnare nei termini di legge i licenziamenti impugnati a tutti gli odierni attori, causando la decadenza dall’esercizio del diritto
Gli attori proseguivano facendo presente che erano vanamente seguiti la comparsa avanti alla DPLMO, numerose richieste, da parte loro, agli incaricati del sindacato di intraprendere l’azione giudiziaria, nonché incontri con legale ad essi indicato e con terzi, e che infine, in data 4.3.2011, il legale del sindacato aveva comunicato che “non era possibile dar corso alla iniziativa giudiziaria in quanto l’impugnazione del licenziamento era stata tardiva.
Alla luce di tali fatti, gli attori, assumendo da un lato l’inadempimento del contratto di mandato, secondo quanto dagli stessi sostenuto conferito al sindacato, dall’altro la responsabilità aquiliana di FIOM CGIL sotto il profilo della perdita di chance – in quanto a loro avviso “la causa di impugnazione…avrebbe avuto ottime possibilità di essere vinta, se avesse potuto essere intrapresa” hanno domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da essi asseritamente subiti, nella duplice quantificazione (contrattuale ed extracontrattuale) di cui alle conclusioni come in epigrafe riportate.
FIOM CGIL Provincia di Torino si è costituita in giudizio non contestando lo svolgimento dei fatti così come esposti dalle controparti, ma facendo presente che il conferimento del mandato avrebbe dovuto essere effettuato in forma scritta, il che non era avvenuto da parte degli attori sino indicativamente alla data del 20 ottobre 2009; che nonostante i solleciti da esso sindacato effettuati affinché ciascun lavoratore integrasse la documentazione, nessuno di essi avrebbe provveduto all’uopo; che, anzi, i lavoratori avevano erroneamente indicato al sindacato, quale data di ricezione della comunicazione del licenziamento, quella del 31 agosto 2009 (ad eccezione dell’attore P. che dichiarò la data del 30 agosto).
A parere della convenuta, pertanto, il comportamento dei lavoratori aveva indotto in capo ai funzionari del sindacato un “affidamento incolpevole “, generando la convinzione che i termini per l’impugnativa non fossero decorsi.
La convenuta FIOM CGIL, pertanto, chiedeva in via principale il rigetto delle domande avversarie -ad eccezione della domanda proposta da P. G., relativamente alla quale non si opponeva pur domandando la ridetermina one nel quantum; in via subordinata la concorrente responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c on conseguente riduzione del quantum da questi ultimi indicato quale danno, ed infine chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa UNIPOL Assicurazioni spa, propria compagnia assicurativa, manlevata nella ipotesi di condanna.
La terza chiamata si costituiva in giudizio aderendo alle conclusioni di FIOM CGIL con riferimento alle domande attoree e, peraltro, chiedendo il rigetto della domanda di manleva avanzata nei propri confronti dalla convenuta, affermandone l’inammissibilità, ovvero, in subordine, la condanna nei limiti del massimale previsto per ciascun sinistro nonché del massimale annuale.
Venivano depositate memorie istruttorie ed successivamente la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene questo giudicante che nel caso di specie siano ravvisabili diversi profili di responsabilità.
La responsabilità contrattuale
Posta la sostanziale pacificità dei fatti, deve ritenersi erroneo l’assunto degli attori, laddove affermano che ”l’iscrizione del lavoratore all’associazione sindacale comporta di per sé, a prescindere dallo specifico mandato conferito per la gestione della vertenza sindacale un insieme di precisi obblighi… ” di talché la tardiva impugnazione del licenziamento intimato a quindici operai della F. srl rappresenterebbe “il più grave inadempimento configuratile per un sindacato ” (pagg. 6 e 7 dell’atto di citazione).
L’impugnativa del licenziamento, invero, notoriamente non rientra tra gli scopi di cui allo Statuto FIOM-CGIL e, d’altro canto, la procura ad litem, da un lato, postula necessariamente la forma scritta e,dall’altro, l’impugnativa di licenziamento ex art. 6 L.604/66 deve essere effettuata parimenti in forma scritta, onde anche sotto questo profilo il mandato avrebbe dovuto rivestire detta forma (cfr. Cass., n. 1137/03).
E’ peraltro altrettanto pacifico tra le parti che il mandato venne successivamente conferito in forma scritta da tutti gli odierni attori, per ammissione di questi ultimi nel periodo “tra il 13 e il 20 ottobre 2009, quando cioè il termine di cui all’art. 6 L. 604/66 era già decorso inutilmente “(pag. 7 atto di citazione).
Ancora, parte convenuta Sindacato FIOM-CGIL ha ammesso, sin dalla comparsa di risposta, di essere stato “coinvolto…durante un incontro che si tenne il 15 luglio 2009”, di essere stata informata degli sviluppi (id est che le raccomandate con cui era stato formalizzato il licenziamento erano pervenute ai lavoratori) e che “l’8 settembre 2009…si tenne un incontro tra gli esponenti sindacali ed i lavoratori, avente ad oggetto la definizione della linea di condotta da tenere in relazione alla vicenda ” (pagg. 2 e 3 comparsa di risposta).
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che a carico di FIOM-CGIL debba essere affermata la sussistenza di responsabilità ex art. 1337 c.c., responsabilità che alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale ben può rientrare anch’essa nell’alveo di quella contrattuale, nella ipotesi in cui le trattative siano sfociate nella conclusione di un valido negozio giuridico.
Ed invero, l’orientamento del Supremo Collegio, a far data dalla pronuncia 29 settembre 2005 n. 19024 e confermato in Cass., 8 ottobre 2008 n. 24795, ha affermato che “la regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative, e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido od inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto In altre parole, la configurazione della responsabilità ex art. 1337 c.c. non è preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto, ben potendosi configurare anche qualora sia stato stipulato un valido negozio tra le parti.
Nel caso di specie il Sindacato FIOM-CGIL, per sua stessa ammissione- “coinvolto…in questa vicenda” sin dal mese di luglio 2009, e perciò addirittura da un momento antecedente la formalizzazione del licenziamento nei confronti dei lavoratori (formalizzazione avvenuta nei primi
giorni di agosto) e che tenne con i lavoratori un incontro, ancora per sua stessa ammissione, 18 settembre 2009, incontro nel quale a mezzo dei propri esponenti manifestò “la sicura disponibilità a seguire la vicenda attraverso il proprio Ufficio Vertenze” (capi 5,6 e 7 della memoria istruttoria FIOM- CGIL) ben avrebbe potuto e dovuto , in tale sede, farsi rilasciare in tale momento mandato scritto da parte dei lavoratori stessi: o comunque, avendo offerto la disponibilità in tal senso, avrebbe potuto e dovuto attivarsi onde sollecitare i lavoratori ad un tempestivo conferimento del mandato all’uopo. Invero, nei propri atti, FIOM- CGIL mai neppure ha offerto di provare precise circostanze nelle quali avrebbe effettuato solleciti in tal senso ai lavoratori, limitandosi a sostenere di aver invitato questi ultimi “a presentarsi al più presto presso la sede del Sindacato” per procedere ai necessari adempimenti.
Ancora, non consta che anche nei successivi incontri (il 13 , il 20 ed il 26 ottobre 2009) la convenuta abbia mai fatto presente ai lavoratori la tardività degli adempimenti effettuati.
Ne deriva che appaiono concretati gli estremi di una violazione del disposto ex art. 1337 c.c.-come detto, qualificabile come responsabilità contrattuale stante la successiva stipulazione del mandato- in capo alla convenuta: sussiste invero responsabilità per inadempimento dell’obbligazione legale di buona fede, laddove i lavoratori confidarono nell’aver affidato la loro vertenza -seppur con incarico verbale e peraltro consegnando una serie di documenti afferenti il proprio rapporto lavorativo , in data 8 settembre 2009 – al Sindacato, il quale ha ingiustificatamente ritardato la stipulazione del contratto di mandato, che ben sapeva , trattandosi di attività propria del Sindacato stesso, avrebbe dovuto essere conferito in forma scritta.
Sotto questo profilo, infatti, deve ritenersi che rientri nell’ambito della tutela dei lavoratori, scopo fondamentale del Sindacato, attivarsi affinché la tutela sia effettiva, senza colpevoli ritardi od omissioni che vanifichino il ruolo precipuo della Associazione.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, nel caso in esame deve altresì affermato il concorso di colpa degli attori, ex art. 1227 comma 1 c.c.
Invero, il concorso di colpa risulta sussumibile nell’ambito di previsione ex art. 1337 c.c., allorquando comportamenti del danneggiato abbiano avuto efficienza causale nella produzione del danno (Cass., 21.1.1985 n. 226; Trib. Ferrara 15.5.2006 , in Red. Giuffrè 2007;Trib. Reggio Calabria, 30.10.2009 , in Red. Giuffrè, 2010).
Nel caso in esame, è pacifico che gli odierni attori abbiano atteso oltre un mese a recarsi presso la sede del Sindacato: ora, ancorché sia la stessa FIOM -CGIL ad ammettere di non aver loro comunicato il termine perentorio entro il quale essi avrebbero dovuto presentarsi a conferire mandato scritto ed a depositare le raccomandate di ricezione di licenziamento (cfr. capo 10 memoria istruttoria della convenuta che indica una la semplice richiesta ai lavoratori ad “integrare la propria documentazione, con l’invito a presentarsi al più presto presso la sede del Sindacato”, senza ulteriori specificazioni) e pur non potendosi affermarsi con ragionevole verosimiglianza la effettiva consapevolezza da parte degli odierni attori degli effetti preclusivi che il decorso del termine di decadenza per la impugnazione dei licenziamenti avrebbe determinato, tuttavia può affermarsi che questi ultimi avrebbero dovuto attivarsi più celermente (“al più presto” ) per adempiere alle richieste del Sindacato.
La affermazione del concorso di colpa degli attori determina, conseguentemente, una riduzione del quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno, quantificato nella misura di cui si dirà più oltre.
La responsabilità aquiliana
A parere di questo giudicante, deve altresì essere ascritta alla convenuta la responsabilità extracontrattuale da perdita di chance.
Invero, diversamente da quanto opinato da FIOM-CGIL (cfr. pag. 11 comparsa di risposta) la responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c. ben può concorrere con quella contrattuale: trattasi di principio da tempo consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cass., n. 16937/06; Cass.,n. 6233/99) e secondo cui la cumulatività è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell’inadempimento contrattuale quanto del torto aquiliano.
Deve pertanto essere esaminato se il comportamento tenuto da FIOM-CGIL integri altresì gli estremi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ad avviso di questo giudice, alla luce dei rilievi suesposti e dello svolgimento dei fatti, deve affermarsi che il comportamento della convenuta sia qualificabile come colposo, onde generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. sotto il profilo della perdita di chance.
Concreta infatti gli estremi della colpa l’aver, in data 7 agosto 2009, “prospettati i termini entro cui si sarebbe potuto operare sia in riferimento alla vertenza collettiva …sia in riferimento alle modalità con cui si sarebbe potuto dare corso all’impugnazione”, nonché l’aver manifestato “sicura disponibilità a seguire la vicenda ” (capo 7 memoria istruttoria FIOM-CGIL) e, successivamente, il non essersi Attivamente attivati per porre in essere le necessarie attività; in particolare, per non aver fatto sottoscrivere al successivo incontro dell’8 settembre 2009 -ancora in termini per impugnare il licenziamento- il necessario mandato scritto nonostante la raccolta dei dati di ciascun lavoratore ed ancora, per non aver, nei giorni successivi e fino allo spirare del termine, sollecitato in tal senso le controparti – lavoratori ormai iscritti al Sindacato.
Il comportamento tenuto dalla odierna convenuta ha dunque sostanzialmente impedito agli attori la possibilità di impugnare il licenziamento, vale a dire la possibilità di ottenere una pronuncia giudiziale.
La posizione dell’attore P. G.
Relativamente a tale domanda la convenuta FIOM-CGIL ha dichiarato di nulla opporre in punto an, onde in riferimento a tale posizione deve provvedersi unicamente in punto quantum.
La quantificazione del danno
Poste dunque due diversi voci di responsabilità -da inadempimento lato sensu ex art. 1337 c.c., con affermazione di concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. e da danno aquiliano ex art. 2043 C.C.- deve procedersi alla quantificazione di esse.
Gli attori hanno domandato la liquidazione in via equitativa del danno contrattuale, e, con riferimento a quello extracontrattuale, hanno affermato clic esso andrebbe quantificato ai sensi dell’alt. 18 Statuto dei Lavoratori, -id est in luogo del reintegro, nella corresponsione di 15 mensilità oltre a 5 a titolo di risarcimento (in totale, 20 mensilità).
Inoltre, a titolo di lucro cessante, gli attori hanno domandato la corresponsione di un numero di mensilità parti al periodo in cui rimasero senza occupazione.
Gli attori quantificano il danno emergente da perdita di chance domandando la condanna della convenuta al pagamento di 20 mensilità corrispondenti all’ultimo stipendio percepito.
Si osserva peraltro che alla luce del disposto normativo ex art. 18 comma 4 e 5 dello Statuto (fattispecie in relazione alla quale il licenziamento avrebbe potuto essere impugnato) il Giudice, nel dichiarare l’inefficacia del licenziamento, ordina la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore, con contestuale condanna al pagamento di una “indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
Che, del resto, tale potesse essere la conclusione della vertenza la cui chance è stata perduta in relazione al comportamento tenuto da FIOM-CGEL risulta acclarato dalle due pronunce del Giudice del Lavoro di Torino, che in vertenze analoghe promosse da dipendenti F. srl ha provveduto in tali termini.
Non appare dunque corretta la quantificazione operata dagli attori, laddove domandano il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 c.2, con utilizzo della facoltà alternativa di cui all’art. 18 c.3.
Ricondotta pertanto nei corretti binari la potenziale via risarcitoria ottenibile dagli attori, va precisato che nel caso di specie essi neppure hanno indicato l’aliunde perceptum potenzialmente deducibile dalla indennità risarcitoria.
In altre parole, qualora la vertenza fosse stata esperita, e qualora la conclusione fosse stata vittoriosa, essi comunque avrebbero visto la propria indennità decurtata nella misura di detto aliunde perceptum. Posta la totale omissione di tale voce da parte degli attori, deve quindi ritenersi, quantomeno, che i lavoratori i quali reperirono una nuova attività lavorativa abbiano goduto in quest’ultima di retribuzione analoga (in caso contrario, evidentemente, sarebbe stato loro onere provare di aver percepito una retribuzione inferiore), mentre , quanto a quelli rimasti più a lungo senza occupazione, che in allora -anno 2009, allorché la crisi occupazionale non risultava acclarata ed eclatante come negli anni successivi- essi avrebbero potuto reperire una nuova occupazione “dedicandosi con diligenza “alla ricerca di essa.
Ne deriva che i lavoratori mai disoccupati non risultano aver diritto ad alcuna voce sotto il profilo del danno da perdita di chance -giacché, come detto, la indennità risarcitoria andrebbe decurtata dell’aliunde perceptum che deve presumersi, in assenza di diversa allegazione da parte degli stessi attori, di pari misura rispetto alla retribuzione percepita da F. srl- mentre in riferimento a quelli che rimasero più o meno a lungo privi di occupazione appare corretto effettuare una media, onde oscillando il periodo di disoccupazione tra i mesi 1 (N.) o 2 ( S.,P., D. )ed i mesi 25 (D. M.) , con varie posizioni attestatesi verso i 5/6 mesi
(A., D. S., S. , P., ) pare corretto affermare che, attivandosi con l’ordinaria diligenza, entro 5 mesi ogni lavoratore avrebbe potuto ottenere una nuova occupazione. Ne deriva che, tenuto conto dell’alea della azione potenzialmente intrapresa, il danno da perdita di chance risulta da delimitarsi nel termine di 5 mesi e va quantificato nel 40% delle retribuzioni pertoccanti ai lavoratori.
Quanto al danno da inadempimento contrattuale, di cui gli attori hanno domandato la liquidazione in via equitativa, appare quantificabile, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale citato del Supremo Collegio, con riferimento alla fattispecie ex art. 1337 c.c e con la riduzione conseguente all’affermato concorso di colpa dei danneggiati, in Euro 2000,00 per ciascuno degli attori.
Operando, dunque, la moltiplicazione dell’effettivo periodo di disoccupazione per ciascun attore, con il tetto massimo di 5 mesi per coloro che rimasero più a lungo disoccupati, risulta la seguente quantificazione per danno da perdita di chance:
M.: Euro 3.389,06
S.: Euro 2.843,38
B.: Euro 3.622,80
A.: Euro 3289,84
N.: Euro 3.263,96
S.: Euro 2.887,94
Q.: Euro 630,75
N.: Euro 661,15
PA.: Euro 00
SN. Euro 00
P.: Euro 1.401,21
P.G.: Euro 3.385,60
D.G.: Euro 1.237,98
E. M.: Euro 3.499,78
G.M.: Euro 1.984,57
A tali somme andranno aggiunti Euro 2000,00 per ciascuno degli attori, a titolo di liquidazione equitativa del danno da inadempimento contrattuale.
La posizione della terza chiamata UNI PPL
La terza chiamata in garanzia ha eccepito la inammissibilità della richiesta di pagamento diretto in favore dei terzi: l’eccezione non ha pregio, in quanto nel caso di specie risulta pacificamente operante il disposto ex art. 1917 c 2 c.c., vale a dire l’obbligo di pagamento diretto al danneggiato allorché l’assicurato ne faccia richiesta.
Nel caso di specie, inoltre,il quantum di danno liquidato rientra nel massimale annuale di Euro 6.000,00 per ciascun sinistro, ed in quello annuale di Euro 250.000,00.
La copertura assicurativa appare quindi operante, e la terza chiamata dovrà essere condannata a manlevare la propria assicurata FIOM-CGIL dal pagamento delle somme indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande formulate dagli attori nei confronti di FIOM-CGIL provincia di Torino, e per l’effetto
1. CONDANNA FIOM-CGIL PROVINCIA DI TORINO, a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, al pagamento delle seguenti somme in favore di
– M.: Euro 3.389,06
– S.: Euro 2.843,38
– B.: Euro 3.622,80
– A.: Euro 3289,84
– D.: Euro 3.263,96
– S.: Euro 2.887,94
– C.:Euxo 630,75
– N.: Euro 661,15
– P.:Euro 1.401,21
– P. G.: Euro 3.385,60
– D. G: Euro 1.237,98
– D. : Euro 3.499,78
– G.: Euro 1.984,57
Somme tutte da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
2. DICHIARA TENUTA E CONDANNA altresì FIOM -CGIL PROVINCIA DI TORINO al pagamento, in favore degli attori tutti, della somma di Euro 2000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al pagamento effettivo;
3. DICHIARA TENUTA E CONDANNA la terza chiamata UNIPOL ASSICURAZIONI spa manlevare e tenere indenne FIOM-CGIL PROVINCIA DI TORINO dal pagamento delle somme dovute agli attori.
4. DICHIARA TENUTA E CONDANNA FIOM-CGIL PROVINCIA DI TORINO a rifondere agli attori le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 34.560,00, oltre cpa ed iva di legge.
5. DICHIARA TENUTA E CONDANNA UNIPOL ASSICURAZIONI spa a rifondere a FIOM- CGIL le spese del presente procedimento, liquidate in Euro 34.560, oltre epa ed iva di legge.
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