TRIBUNALE DI TRENTO – Ordinanza 01 giugno 2020, n. 186
NASpI – Incentivo all’autoimprenditorialità – Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore – Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la NASpI – Obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta – Restituzione di una somma corrispondente alla retribuzione percepita – Svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non incidente, in ragione della esigua durata, sull’effettività e continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo – Omessa previsione – D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22
Rilevato in fatto
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2019 G.A. ha proposto (in via principale) domanda di accertamento del diritto alla conservazione integrale dell’incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 («Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio»), di cui l’I.N.P.S., con nota del 30 gennaio 2018 (doc. 1 fasc. ric.), ha disposto, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma del decreto legislativo n. 22/2015 («Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta…») la restituzione per intero a seguito dell’instaurazione, da parte del ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 22-25 maggio 2017.
La vicenda si articola nei seguenti fatti (su cui le parti non controvertono):
I) il ricorrente G.A. ha maturato il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI per n. 728 giorni, a decorrere dal 23 aprile 2016 (doc. 2bis fasc. ric.);
II) egli ha fruito in concreto della suddetta indennità dal 23 aprile al 10 novembre 2016, ossia per 202 giorni;
III) egli ha richiesto (doc. 3 fasc. ric.) e ottenuto (doc. 3bis fasc. ric.), ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 22/2015, la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo dell’indennità di disoccupazione NASpI maturata per il periodo 11 novembre 2016-4 maggio 2018, ma non ancora fruita, per un importo di euro 14.761,52, a titolo di incentivo all’avvio dell’attività di impresa da esercitarsi mediante la società N.T.I. Services s.r.l.s. (doc. 9 fasc. ric.);
IV) nel periodo 22-25 maggio 2017 il ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società BK Technologies s.r.l. (doc. 6 fasc. ric.);
V) in ragione di quest’ultima circostanza l’I.N.P.S. ha disposto, con nota del 30 gennaio 2018 (doc. 1 fasc. ric.), che il ricorrente restituisca per intero il suddetto incentivo.
Ritenuto in diritto
Viene sollevata d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, ultimo comma del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 («Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta… ») nella parte in cui, in contrasto con il precetto ex art. 3, comma 1 della Costituzione, prevede – nel caso di instaurazione, da parte del beneficiario dell’incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo afferente la NASpI liquidata anticipatamente – l’obbligo, a carico del medesimo beneficiario, di restituire per intero l’anticipazione ottenuta, anziché una somma corrispondente alla retribuzione percepita, qualora lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia inciso, specie in ragione della sua esigua durata, in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Sulla rilevanza nel giudizio a quo
Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale.
Applicando la norma impugnata la domanda, proposta dal ricorrente, di accertamento del diritto alla conservazione integrale dell’incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 22/2015 dovrebbe essere rigettata, ricorrendo l’ipotesi, prevista dal successivo ultimo comma, secondo cui il beneficiario dell’incentivo, «che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta…».
Infatti il ricorrente ha costituito un rapporto di lavoro subordinato che è intercorso dal 22 al 25 marzo 2017, vale a dire all’interno del periodo per cui gli era stata riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI (11 novembre 2016-4 maggio 2018).
La difesa del ricorrente ha allegato l’esiguità sia della durata del rapporto (quattro giorni), sia della retribuzione percepita (euro 249,05) e ha evidenziato come in ragione di queste circostanze l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato non abbia impedito al ricorrente di esercitare effettivamente l’attività di impresa (mediante la società N.T.I. Services s.r.l.s.) – tant’è vero che è tutt’ora in corso (doc. 9 fasc. ric.) – il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Tuttavia si tratta di circostanze alle quali il legislatore non ha attribuito alcun rilievo allorquando, nell’art. 8, ultimo comma del decreto legislativo n. 22/2015, ha disciplinato le conseguenze dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI. Quindi far discendere dalle stesse circostanze effetti diversi da quello indicato dal legislatore (obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta) significherebbe procedere ad un’inammissibile interpretazione contra litteram.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è possibile sfuggire a questa conclusione neppure considerando che:
l’art. 9 del decreto legislativo n. 22/2015 ha previsto alcune ipotesi di compatibilità con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; si tratta, infatti, di fattispecie in cui la prestazione NASpI viene erogata in via ordinaria, vale a dire in forma periodica;
l’art. 54-bis, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che i compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni occasionali ivi disciplinate non incidono sullo stato di disoccupazione di colui che le ha eseguite; questa fattispecie riguarda l’ipotesi in cui la prestazione NASpI viene erogata in forma periodica e inoltre il rapporto non è di lavoro subordinato, bensì accessorio.
Secondo il ricorrente, anche se queste disposizioni non fossero ritenute direttamente applicabili ai casi di anticipazione in un’unica soluzione della NASpI, «risulterebbero applicabili almeno i principi/criteri direttivi con le stesse espressi» (pag. 7 del ricorso), i quali però – come è agevole rilevare – collidono con il tenore letterale dell’art. 8, ultimo comma del decreto legislativo n. 22/2015, che fa discendere l’obbligo di restituzione per intero dell’anticipazione ottenuta dalla mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Sulla non manifesta infondatezza
Non appare manifestamente infondato ritenere che sia contrario al principio di razionalità – insito nel precetto ex art. 3, comma 1 della Costituzione, svincolato da una normativa di raffronto e «rintracciato nell’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità e a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica» (Corte costituzionale 9 aprile 2014, n. 162;Corte costituzionale 14 febbraio 2012, n. 87; Corte costituzionale 18 novembre 1991, n. 421) – far discendere dalla mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta anche quando lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Infatti la finalità di tale incentivo è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, quali il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa (in questo senso anche la circolare I.N.P.S. n. 94 del 12 maggio 2015.
Far discendere dalla mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta anche quando lo scopo dell’incentivo sia stato pienamente raggiunto (non essendo derivata alcuna conseguenza sull’effettività e sulla continuità dell’attività lavorativa autonoma o di impresa favorita), appare una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di evitare che l’incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 22/2015 sia utilizzato per finalità diverse da quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa.
In presenza dell’attuazione certa di questa finalità – specialmente se attestata (come nel caso in esame) dal persistente esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa favorita, anche a distanza di tempo dal contingente svolgimento del rapporto di lavoro subordinato – la perdita integrale dell’incentivo assume i caratteri propri della sanzione, per la quale, però, non è previsto alcun procedimento applicativo con contraddittorio anticipato e un sindacato giurisdizionale in punto proporzionalità.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, ultimo comma del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 («Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta…») nella parte in cui, in contrasto con il precetto ex art. 3, comma 1 della Costituzione, prevede – nel caso di instaurazione, da parte del beneficiario dell’incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo afferente la NASpI liquidata anticipatamente – l’obbligo, a carico del medesimo beneficiario, di restituire per intero l’anticipazione ottenuta, anziché una somma corrispondente alla retribuzione percepita, qualora lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità;
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.