TRIBUNALE DI TRENTO – Ordinanza 31 maggio 2018
Previdenza – Contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato – Esonero con riferimento alle nuove assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016 – Esclusione per le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro – Esclusione dal diritto all’esonero contributivo anche dei datori di lavoro che abbiano proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori titolari, nei sei mesi precedenti, di rapporti di lavoro con sospensione a zero ore per ammissione della società datrice all’integrazione salariale straordinaria concessa in ragione di un parziale riassorbimento occupazionale da parte di altro imprenditore – Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 118 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 178
Rilevato in fatto
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2017 la società S. E. s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 24, comma 4 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 avverso l’avviso di addebito ex art. 30 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. In legge 30 luglio 2010, n. 122 emesso sub n. 412201700055222000 (doc. 7 fase. ric.), con cui l’I.N.P.S. pretende, in relazione al periodo dicembre 2015 – luglio 2017, il pagamento di un importo complessivo di € 590.358,28, di cui € 573.163,56 a titolo di contributi Fondo gestione aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni, nonché € 17.194.72 a titolo di oneri di riscossione.
La pretesa viene fondata sul disconoscimento dell’esonero contributivo previsto prima dall’art. 1, commi 118-124 legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente dall’art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui la società ricorrente ha fruito in relazione alle 48 assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel dicembre 2015 (45), nel gennaio 2016 (1) e nel maggio 2016 (2).
La vicenda contributiva si inserisce nel seguente contesto:
I) S. s.p.a. era una società (costituita in data 6 novembre 2003), che esercitava un’impresa di produzione, installazione e manutenzione di serramenti e chiusure in genere;
II) a decorrere dal gennaio 2011 S. s.p.a. ricorreva ad interventi di CIGO dal 28 gennaio 2011 al 2 novembre 2013, ad interventi di CIGS dal 21 maggio 2012 al 20 maggio 2013 e a contratti di solidarietà dal 3 febbraio 2014 al 30 giugno 2014;
III) nel luglio 2014 S. s.p.a. avviava una procedura di licenziamento collettivo per n. 25 lavoratori eccedenti;
IV) nel marzo 2015 la Società Europa Industriale P. – SEIP s.r.l. (società con assetti societari del tutto diversi e priva di qualsiasi collegamento rispetto a S. s.p.a.) formulava una proposta di affitto dell’azienda di S. s.p.a.;
V) in relazione al periodo dal 20 marzo 2015 al 19 agosto 2015 S. s.p.a. veniva ammessa alla integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione a zero dell’attività lavorativa di 83 dipendenti (doc. 11 fasc. ric.);
VI) negli stessi giorni, in data 25 marzo 2015, erano deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di S. s.p.a.;
VII) previa stipulazione, in data 4 maggio 2015, di un accordo ex art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 tra S. s.p.a., SEIP s.p.a. e le organizzazioni sindacali, nonché contestualmente alla rinuncia individuale di tutti i dipendenti di S. s.p.a. al passaggio ex art. 2112 cod. civ. alle dipendenze dell’affittuario, in data 14 maggio 2015 veniva concluso tra S. s.p.a. e SEIP s.p.a. (che nominava contraente la neocostituita S. E. s.p.a.) un contratto di affitto di azienda;
VIII) in data 25 maggio 2015 S. s.p.a. depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 legge fall.;
IX) tra maggio e giugno 2015 S. E. s.p.a. procedeva all’assunzione a tempo determinato (sei mesi) di 46 lavoratori (ai quali si sarebbero aggiunti altri tre, di cui uno nel luglio 2015 e due nel novembre 2015), che si trovavano tutti alle dipendenze di S. s.p.a. con sospensione a zero ore per effetto dell’ammissione della società datrice alla integrazione salariale straordinaria in deroga (doc. 10 fasc. ric.);
X) in relazione al periodo 20 agosto 2015 – 19 agosto 2016 S. s.p.a. veniva ammessa alla integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività, con sospensione a zero dell’attività lavorativa (doc. 13 fasc. ric.);
XI) in data 17 dicembre 2015 veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 161 legge fall. Di S. s.p.a.;
XII) in relazione al periodo 22 dicembre 2015-21 giugno 2016 S. s.p.a. veniva ammessa alla integrazione salariale straordinaria per procedure concorsuali (doc. 12 e doc. 14 fasc. ric.);
XIII) in data 23 dicembre 2015 S. s.p.a. avviava la procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti della società;
XIV) in data 1° dicembre 2015 i 47 lavoratori alle dipendenze di S. s.p.a., che erano stati assunti a tempo determinato da S. E. s.p.a. tra maggio e luglio 2015, rassegnavano le dimissioni da S. s.p.a. (ad essi si sarebbero aggiunti nel maggio 2016 i due lavoratori assunti a tempo determinato nel novembre 2015) (doc. 17 fasc. ric.);
XV) nel dicembre 2015 45 lavoratori (precisamente 13 il giorno 1, 9 il giorno 12, 11 il giorno 19, 6 il giorno 20, 3 il giorno 25, 3 il giorno 31), che erano stati assunti a tempo determinato nel maggio-giugno 2015, vedevano trasformato a tempo indeterminato il loro contratto con S. E. s.p.a., la quale si avvaleva dell’esonero contributivo ex art. 1, commi 118-124 legge n. 190/2014 (doc. 18 fasc. ric.);
in data 14 gennaio 2016 il lavoratore, che era stato assunto a tempo determinato nel luglio 2015, vedeva trasformato a tempo indeterminato il suo contratto con S. E. s.p.a., la quale si avvaleva dell’esonero contributivo ex art. 1, comma 78, legge n. 208/2015 (doc. 18 fasc. ric.); in data 7 e, rispettivamente, 14 maggio 2016 i due lavoratori, che erano stati assunti a tempo determinato nel novembre 2015, vedevano trasformato a tempo indeterminato il loro contratto con S. E. s.p.a., la quale si avvaleva dell’esonero contributivo ex art. 1, comma 78, legge n. 208/2015 (doc. 18 fasc. ric.);
XVI) in data 13 aprile 2016 S. s.p.a. veniva dichiarata fallita.
I.N.P.S. ha negato a S. E. s.p.a. la spettanza delle agevolazioni contributive de quibus, ritenendo che nei confronti dei 48 lavoratori, i cui contratti a tempo determinato sono stati trasformati a tempo indeterminato, ricorresse l’ipotesi ostativa, prevista sia dall’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 sia dall’art. 1, comma 78, legge 208/2015 (secondo cui sono escluse dall’esonero contributivo le assunzioni “relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”), atteso che nei sei mesi precedenti l trasformazione costoro erano parte di rapporti a tempo indeterminato con S. s.p.a., seppur con sospensione a zero ore per ammissione della società datrice alla integrazione salariale straordinaria.
Ritenuto in diritto
Viene sollevata d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118 legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2015, n. 208 nella parte in cui (“L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …”), in contrasto con il precetto ex art. 3, comma 1, escludono dal diritto all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, i quali nei sei mesi precedenti erano alle dipendenze a tempo indeterminato di altro datore, ma i cui rapporti erano sospesi a zero ore per essere quel datore stato ammesso alla integrazione salariale straordinaria in ragione della possibilità di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera di altro imprenditore non assoggettato ai vincoli previsti dall’art. 2112 cod. civ. o per inapplicabilità della norma o per effetto di negozi abdicativi dei lavoratori determinati esclusivamente dall’indisponibilità dell’imprenditore subentrante, accertata in sede sindacale, ad assumere tutti i lavoratori sospesi.
Sulla rilevanza nel giudizio a quo.
Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale.
Applicando le norme impugnate le domande di esonero contributivo ex art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 ed ex art. 1, comma 78, legge 208/2015, proposte dalla società ricorrente S. E. s.p.a., dovrebbero essere rigettate, ricorrendo l’ipotesi ostativa prevista sia dall’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, sia dall’art. 1, comma 78, legge 208/2015, secondo cui: “L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …”.
Infatti i 48 lavoratori, cui si riferiscono le assunzioni melius le trasformazioni a tempo indeterminato, erano nei sei mesi precedenti alle dipendenze a tempo indeterminato di S. s.p.a., seppur con sospensione a zero ore per ammissione della società datrice alla integrazione salariale straordinaria e precisamente: per i 39 lavoratori, i cui rapporti a tempo indeterminato sono iniziati anteriormente al 22 dicembre 2015, per ammissione alla integrazione salariale straordinaria in deroga relativamente al periodo dal 20 marzo 2015 al 19 agosto 2015 e alla integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività relativamente al periodo dal 20 agosto 2015 al 21 dicembre 2015;
per i 7 lavoratori, i cui rapporti a tempo indeterminato sono iniziati nel periodo dal 21 dicembre 2015 al 19 febbraio 2016, per ammissione alla integrazione salariale straordinaria in deroga relativamente al periodo dal 20 marzo 2015 al 19 agosto 2015, alla integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività relativamente al periodo dal 20 agosto 2015 al 21 dicembre 2015 e alla integrazione salariale straordinaria per procedure concorsuali relativamente al periodo dal 22 dicembre 2015 al 21 giugno 2016;
per i 2 lavoratori i cui rapporti a tempo indeterminato sono iniziati il 7 e, rispettivamente, il 14 maggio 2016, per ammissione alla integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività relativamente al periodo 20 agosto 2015 – 21 dicembre 2015 e alla integrazione salariale straordinaria per procedure concorsuali relativamente al periodo 22 dicembre 2015-21 giugno 2016.
Non appare condivisibile l’assunto della difesa di parte ricorrente secondo cui i lavoratori successivamente assunti da S. E. s.p.a., non potevano considerarsi “occupati a tempo indeterminato” allorquando erano alle dipendenze di S. s.p.a. in quanto per effetto dell’ammissione della datrice alla integrazione salariale straordinaria con sospensione a zero ore:
essi erano “ontologicamente” privi di occupazione, stante l’assenza di prestazione lavorativa (pag.18-22 della memoria di costituzione);
i loro rapporti di lavoro con S. s.p.a. erano “di fatto interrotti” (pag.25-29 della memoria di costituzione).
Infatti il legislatore, utilizzando la locuzione “occupati a tempo indeterminato”, ha inteso riferirsi a una condizione di natura giuridica e non già di mero fatto in quanto la specificazione “a tempo indeterminato” non può che riguardare un aspetto afferente il mondo giuridico, considerato che, a ben vedere, ogni attività umana è ontologicamente a tempo determinato, qualunque sia il suo regime giuridico;
quindi affermare che – nonostante un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia giuridicamente esistente essendosi verificato il fatto (giuridico) costitutivo, ma non anche un fatto (giuridico) estintivo – il lavoratore sia “ontologicamente privo di occupazione” o quel rapporto sia “di fatto interrotto” significa confondere il piano della realtà giuridica con quello della realtà materiale.
E’, invece, rilevante evidenziare che gli ammortizzatori sociali, di cui S. s.p.a. si è avvalsa a far data dal 20 marzo 2015 (integrazione salariale straordinaria in deroga relativamente al periodo dal 20 marzo 2015 al 19 agosto 2015, integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività relativamente al periodo dal 20 agosto 2015 al 21 dicembre 2015; integrazione salariale straordinaria per procedure concorsuali relativamente al periodo dal 22 dicembre 2015 al 21 giugno 2016), sono stati tutti concessi in ragione della possibilità di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera di altro imprenditore non assoggettato ai vincoli previsti dall’art. 2112 cod.civ. (o per inapplicabilità della norma o per effetto di negozi abdicativi dei lavoratori determinati esclusivamente dall’indisponibilità dell’imprenditore subentrante, accertata in sede sindacale, di assumere tutti i lavoratori sospesi).
Ciò appare evidente in ordine:
alla integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività che viene melius veniva concessa per l’attuazione di “programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori” (art. 1, decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 conv. in legge 3 dicembre 2004, n. 291);
alla integrazione salariale straordinaria per procedure concorsuali che viene melius veniva concessa nella misura maggiore qualora sussistessero “fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti” (art. 3, legge 23 luglio 1991, n. 223).
Tuttavia deve ritenersi che nel caso in esame anche l’integrazione salariale straordinaria in deroga sia stata concessa in ragione della possibilità di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera di altro imprenditore non solo perché questo trattamento poteva essere concesso anche in presenza di “crisi aziendale” (art. 2, comma 64, legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 2, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 conv. in legge 18 luglio 2013, n. 85, art. 2 comma 1, lettera c) decreto ministeriale 1° agosto 2014, n. 83473), ma soprattutto considerato che il recupero occupazionale, almeno parziale, del personale interessato alle sospensioni (necessario stante il divieto di concedere il trattamento in deroga nel caso di cessazione dell’attività d’impresa ai sensi dell’art. 2, comma 2 decreto ministeriale n. 83473/2014), non poteva che avvenire ad opera di altro imprenditore subentrante in quanto pochi giorni dopo l’inizio del trattamento (20 marzo 2015) ossia in data 25 marzo 2015 erano deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di S. s.r.l. e in quella stessa epoca la Società E. I. P. – SEIP s.r.l. formulava una proposta di affitto dell’azienda di S. s.p.a. (sfociata poi nella stipulazione, in data 14 maggio 2015, tra S. s.p.a. e SEIP s.p.a. – che nominava contraente S. E. s.p.a. – di un contratto di affitto di azienda).
Inoltre appare evidente che nel caso in esame la rinuncia, espressa in sede sindacale da tutti i lavoratori sospesi, ai diritti ex art. 2112 cod.civ. eventualmente derivanti dal proseguimento, da parte di S. E. s.p.a., dell’attività d’impresa prima svolta da S. s.p.a. (doc. 23 fasc. ric.), sia stata determinata esclusivamente dal fine di rendere concretamente possibile il subentro di S. E. s.p.a., la quale si era dichiarata disponibile ad un riassorbimento solo parziale del personale alle dipendenze di S. s.p.a., come emerge dall’accordo sindacale ex art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 al quale i lavoratori hanno dichiarato, in occasione della rinuncia, “completa adesione” (clausola 7).
Sulla non manifesta infondatezza.
Non appare manifestamente infondato ritenere che sia contrario al principio di razionalità -insito nel precetto ex art. 3, comma l Cost., svincolato da una normativa di raffronto e “rintracciato nell’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità e a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica” (Corte cost. 9 aprile 2014, n. 162; Corte costituzionale 14 febbraio 2012, n. 87; Corte costituzionale 18 novembre 1991, n. 421) – escludere dal diritto agli esoneri contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 e dall’art. 1, comma 78, legge 208/2015 i datori di lavoro che abbiano proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, i quali nei sei mesi precedenti erano alle dipendenze a tempo indeterminato di altro datore, ma i cui rapporti erano sospesi a zero ore per essere quel datore stato ammesso alla integrazione salariale straordinaria in ragione della possibilità di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera di altro imprenditore non assoggettato ai vincoli previsti dall’art. 2112 cod.civ. o per inapplicabilità della norma o per effetto di negozi abdicativi dei lavoratori determinati esclusivamente dall’indisponibilità dell’imprenditore subentrante, accertata in sede sindacale, ad assumere tutti i lavoratori sospesi.
In proposito occorre evidenziare che lo scopo, perseguito dal legislatore attraverso la previsione degli esoneri contributivi ex art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 ed ex art. 1, comma 78 legge 208/2015, consiste, come esplicitamente indicato, nel “fine di promuovere forme di occupazione stabile”.
Pienamente coerente con questa ratio legis è l’esclusione dall’esonero contributivo delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori occupati nei precedenti sei mesi in virtù di contratti di lavoro a tempo indeterminato in ordinario svolgimento, trattandosi di operazioni economiche che non determinano un incremento di occupazione stabile.
Peculiare, invece, è la situazione in cui si trovano i lavoratori dipendenti in virtù di contratti a tempo indeterminato,
ma sospesi a zero ore a seguito di ammissione del datore di lavoro alla integrazione salariale straordinaria in ragione della possibilità di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera di altro imprenditore:
se il loro status giuridico è di certo radicalmente diverso da quello dei lavoratori non occupati a tempo indeterminato, lo stesso non può dirsi per la condizione di fatto;
infatti anch’essi non si trovano certamente in una situazione di occupazione stabile, stante la concreta impossibilità del loro datore di garantire il normale funzionamento del rapporto di lavoro né attualmente, né in futuro.
Di conseguenza il datore di lavoro, che proceda ad assumere costoro a tempo indeterminato, pone in essere un’operazione economica certamente idonea a determinare un incremento di “occupazione stabile”.
Quindi non appare ragionevole negare a quel datore, pur realizzandosi lo scopo perseguito dalla legge, il riconoscimento del diritto all’esonero contributivo previsto a quel fine.
Anzi, a ben vedere, nell’ipotesi di dipendenti in virtù di contratti a tempo indeterminato, ma sospesi a zero ore, le nuove assunzioni a tempo indeterminato apportano beneficio a coloro che, essendo già lavoratori, godono, alla luce del precetto ex art. 38, comma 2 Cost., di una maggiore tutela giuridica rispetto agli inoccupati.
P.Q.M.
visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2015, n. 208 nella parte in cui (“L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …”), in contrasto con il precetto ex art. 3, comma 1, escludono dal diritto all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, i quali nei sei mesi precedenti erano alle dipendenze a tempo indeterminato di altro datore, ma i cui rapporti erano sospesi a zero ore per essere quel datore stato ammesso alla integrazione salariale straordinaria in ragione della possibilità di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera di altro imprenditore non assoggettato ai vincoli previsti dall’art. 2112 cod. civ. o per inapplicabilità della norma o per effetto di negozi abdicativi dei lavoratori determinati esclusivamente dall’indisponibilità dell’imprenditore subentrante, accertata in sede sindacale, ad assumere tutti i lavoratori sospesi.
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
sospende il giudizio in corso;
dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
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