TRIBUNALE DI TREVISO – Ordinanza 20 settembre 2018, n. 3438
Società tra professionisti – Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e quote
Ritiene il Tribunale che il reclamo debba essere rigettato.
Con ricorso ex art. 32 d.lgs n. 139/2005 depositato il 04.06.2018 lo (…) premesso;
– di avere presentato in data 07.09-2016 domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (…) che con delibera comunicata via pec il 25.10.2016 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (…) rigettava la domanda di iscrizione sostenendo che “l’art. 10, comma 4, lett. b) della L. 183/2011 prevede che “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” per cui la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie; 2) che il diritto di voto concesso all’usufruttuario socio professionista può esser modificato ai sensi del combinato disposto degli artt 2471 bis e 2352 c.c. senza che di ciò debba essere interessato il registro delle Imprese e quindi senza che l’Ordine possa controllare il rispetto della normativa e dello statuto che prevedono in tal caso una specifica causa di scioglimento della società ed una causa di cancellazione dall’Albo”;
– di avere chiesto in data 02.11.2016 il rilascio di copia conforme della delibera ed in pari data l’Ordine di (…) aveva comunicato che la delibera notificata a mezzo pec il 25.10.2016 era una copia conforme;
– che con pec d.d. 10.11.2016 la segreteria dell’Ordine inviava nuovamente la delibera n. 243 dd. 13.10.2016 questa volta però sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e con una pagina in più”;
– di avere presentato in data 21.11.2011 ricorso avverso la delibera, che veniva rigettato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la decisione n. 5/2017 dd. 28.03.2018, depositata il 19.04.2018 e notificata il 07.05.2018;
proponeva reclamo avverso la predetta decisione del Consiglio Nazionale per i seguenti motivi:
1) violazione degli articoli 132, commi 3 e 5 e 276 c.p.c. e 119, comma 2, c.p.c, disp. att. per non avere il Consiglio Nazionale dichiarato la nullità della decisione resa dall’Ordine Territoriale di (…) in quanto mancante nella copia notificata al reclamante la sottoscrizione del Presidente, essendo irrilevante la circostanza che l’originale della delibera depositata presso il Consiglio dell’ordine Territoriale, la cui copia conforme era stata trasmessa il 13.12.2016 al Pubblico Ministero in sede, conteneva le sottoscrizioni previste dalla legge. Osservava infatti il reclamante che per la parte faceva fede il provvedimento notificato e non quello presente in atti, peraltro diverso da quello notificato in prima battuta al reclamante in quanto composto da 7 pagine invece che da 6 pagine.
2) illegittimità della decisione per violazione dell’art. 10, comma 4, lett. b della legge 183/2011 per avere rifiutato l’iscrizione della società in ragione del fatto che nella società non ricorreva il duplice requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci sia per teste che per quote societarie, anche nel caso, come quello oggetto di reclamo, in cui l’impostazione statutaria del voto e la composizione della compagine sociale erano tali da assicurare comunque ai professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci.
Il socio professionista (…) era infatti titolare di una quota di proprietà pari al 6,25% del capitale sociale e di una quota di usufrutto con diritto di voto pari al 66,40% del capitale sociale.
3) omessa motivazione in ordine al motivo di ricorso avverso la delibera n. 243/2016 nella parte in cui veniva censurata la decisione dell’Ordine Territoriale che statuiva che “Il diritto di voto concesso all’usufruttuario socio professionista può essere modificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2741 bis e 2352 c.c., senza che di ciò debba essere interessato il Registro delle imprese e quindi senza che l’ordine possa controllare il rispetto della normativa e dello statuto che prevedono, in tal caso, una specifica causa di scioglimento della società ed una causa di cancellazione dell’albo”.
Osservava la reclamante che la costituzione del diritto di usufrutto era stata iscritta nel Registro delle Imprese e che, trattandosi di s.r.l., tutte le variazioni delle quote sociali e dei diritti ad esse connesse devono essere obbligatoriamente annotate presso il Registro delle Imprese a cura del Notaio rogante, con conseguente infondatezza della affermazione dell’Ordine Territoriale sopra riportata e censurata dalla reclamante. Costituendosi le resistenti contestavano:
1) l’inammissibilità della censura di nullità della delibera n. 243 dell’Ordine Territoriale essendo oggetto di impugnazione la delibera n. 5/2017 Reg. Ric. e n. 26/2018 Reg. Dee. del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, completa di ogni sottoscrizione prevista dalla legge.
Nel merito contestava la fondatezza della dedotta nullità atteso che la delibera dell’Ordine Territoriale notificata al reclamante conteneva la sottoscrizione dell’estensore, essendo omessa la sola sottoscrizione del Presidente, omissione integrante una nullità sanabile ex art. 161, comma 1, c.p.c.. Trattandosi di vizio sanabile la relativa nullità si converte in motivo di impugnazione con conseguente decisione nel merito da parte del giudice del gravame.
2) l’infondatezza della interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b l. 183/2011 offerta dalla reclamante in quanto in contrasto con il tenore letterale della norma laddove statuiva che “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci”.
3) l’infondatezza della censura di omessa motivazione, atteso che la decisione dì rigetto dell’impugnazione proposta avanti al Consiglio Nazionale implicitamente confermava la decisione e, di conseguenza, la sottesa motivazione, dell’Ordine Territoriale, Nel merito, le resistenti rilevavano che l’iscrizione della vicenda modificativa nel Registro delle Imprese non consentiva il preventivo controllo della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione della società all’albo.
Il solo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (…) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo oggetto della impugnazione la delibera del Consiglio Nazionale.
Il Pubblico Ministero in sede è intervenuto chiedendo il rigetto del reclamo.
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato.
Deve preliminarmente accogliersi l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (…)
Oggetto del reclamo è la decisione resa dal Consiglio Nazionale in sede di ricorso avverso la decisione dell’Ordine territoriale; la decisione del Consiglio Nazionale ha sostituito quella resa dall’Ordine territoriale, pertanto unico legittimato passivo del reclamo è l’organo che ha emesso la decisione impugnata,
Non è fondata la censura di nullità della decisione dell’Ordine Territoriale di (…) per essere la copia della decisione notificata in data 25.10,2016 al ricorrente priva della sottoscrizione del Presidente» essendo invece non contestato che l’originale della decisione depositato presso il Consiglio dell’Ordine Territoriale reca entrambe le firme dei presidente e del segretario.
La notifica di copia non conforme all’originale ha, infatti, come unico effetto processuale quello dì non fare decorrere i termini per l’impugnazione rispetto alla decisione assunta dal Consiglio.
Si osserva, in ogni caso, che la copia notificata in data 25.10.2016 reca la sottoscrizione del componente relatore, circostanza che esclude per costante giurisprudenza la ricorrenza della ipotesi disciplinata dall’art. 161 comma 1 c.p.c., ricorrendo invece l’ipotesi di nullità sanabile di cui al secondo comma del medesimo articolo, con conseguente conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione ed obbligo del giudice dell’impugnazione, diverso dalla Corte di Cassazione, di pronunciarsi anche sul merito della controversia (si veda sul punto Cass. Civ. n. 17193/2018 per la quale “Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la sentenza pronunciata da un organo giudiziario collegiale, quando sia sottoscritta solo dall’estensore ma non dal presidente (o viceversa), è un provvedimento affetto da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, (Sez. V, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014). Tale nullità, ovviamente, deve essere fatta valere con gli appositi mezzi di impugnazione, in virtù del generale principio di conversione delle nullità in motivi dì impugnazione. Se fatta valere col ricorso per cassazione, ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito”).
Nel merito deve essere confermata la decisione impugnata atteso che la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dall’art. 10, comma 4, lett. b della legge 183/2011, essendo la compagine sociale composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista a fronte di ben 4 ulteriori soci non professionisti partecipanti alla società con finalità di investimento, circostanza pacifica tra le parti (v. pag. 2 decisione impugnata non contestata sul punto).
La lettera della legge è chiara nel prescrivere quale requisito delle società per l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (…) che In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci Il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che “in ogni caso” i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste).
La correttezza della decisione impugnata per la ragione sopra esposta rende superfluo l’esame dell’ulteriore censura mossa dal reclamante con riferimento alla omessa motivazione circa l’inidoneità ad integrare il requisito della maggioranza del capitale sociale detenuto dal socio professionista della titolarità in capo allo stesso del solo diritto di usufrutto delle quote sociali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Condanna (…) al pagamento a favore di Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (…) delle spese di lite che liquida in euro 2.698,00, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Condanna (…)al pagamento a favore di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle spese di lite che liquida in euro in euro 2.698,00, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge
Condanna (…) al pagamento a favore dell’Erario dell’ulteriore importo pari al contributo unificato già versato (duplicazione del contributo unificato). Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
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