TRIBUNALE DI TREVISO – Ordinanza 24 dicembre 2019
Reati e pene – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione di una diminuzione di pena nel caso in cui “l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole” – Art. 589, co. 2, c.p.
Osserva
L’art. 589 del codice penale, al comma secondo, commina la pena da anni due ad anni sette di reclusione a chi si renda responsabile di omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’art. 589-bis del codice penale, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 1 della legge 23 marzo 2016, commina la pena da anni due ad anni sette di reclusione a chi si renda responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Al comma 7, l’art. 589-bis del codice penale prevede una diminuzione di pena fino alla metà qualora l’evento non sia «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».
Nel procedimento surrichiamato, i responsabili della B… snc sono imputati: del reato di cui all’art. 40 cpv, 113 e 589, comma 2 del codicepenale perché, in qualità di legali rappresentanti della B… snc di B. S., P. M. e T. M. con sede legale in… e B. S. anche in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché in violazione delle previsioni dell’art. 71, comma 3 in riferimento al punto 3.1.3 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008, in particolare omettendo di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative affinché le attrezzature per la movimentazione dei carichi siano utilizzate in condizioni tali da garantire la stabilità dell’attrezzatura stessa e del carico trasportato (art. 71, comma 3 decreto legislativo n. 81/2008), causavano la morte di H.V., autista dipendente della società slovacca «…» il quale, incaricato del trasporto e consegna di un carico di balle di terriccio, imballate con film plastico e poste su bancali, presso la sede della società destinataria B…, di B. S., P. M. e T. M., veniva istruito da P. M. sulla zona ove sarebbe dovuto avvenire lo scarico della merce e – dopo essere sceso dal mezzo – a causa dello sbilanciamento del carico del carrello elevatore, utilizzato da P. M. per l’operazione di scarico, veniva travolto e schiacciato da una delle balle di terriccio del peso di circa kg 1000.
In…
Il difensore degli imputati, all’udienza del 3 ottobre 2019, ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 589, comma 2 del codice penale nel punto in cui non riconosce, come fa invece nel comma 7 dell’art. 589-bis del codice penale, una diminuzione di pena nel caso in cui la condotta colposa dell’infortunato abbia contribuito a causare l’evento dannoso.
L’eccezione non è manifestamente infondata e ha rilevanza in questo processo.
Le fattispecie astratte di cui agli articoli 589 e 589-bis del codice penale incriminano ambedue condotte caratterizzate da colpa specifica: nel primo caso la colpa consiste nella violazione della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e, di conseguenza, dei lavoratori; nel secondo, nella violazione della normativa tesa a tutelare la sicurezza degli utenti delle strade.
In ambedue i casi il bene oggetto di tutela è l’integrità fisica delle persone.
Le due norme, pertanto, sono sostanzialmente identiche, se non sovrapponibili tra loro, quantomeno in relazione alla loro funzione, tanto che le violazioni delle stesse erano sanzionate, e con la stessa pena, nel comma 2 dell’art. 589 del codice penale, sino alla creazione del reato di omicidio stradale.
Manca, tuttavia, nella previsione dell’art. 589, comma 2 del codice penale così come modificato – e questa è l’eccezione della difesa degli imputati – una norma che, come avviene nell’art. 589-bis del codice penale, sminuisca la responsabilità di chi ha violato per colpa una disposizione nel caso in cui la condotta della vittima del reato sia stata tale da contribuire alla causazione dell’occorso.
L’esistenza di una tale norma – e questo è il motivo della rilevanza dell’eccezione – alleggerirebbe la pena eventualmente infliggenda agli imputati nel processo che ne riguarda ove fosse riconosciuta la loro responsabilità ma, nello stesso tempo, fosse riconosciuta una condotta imprudente da parte dell’infortunato.
Circostanza, questa, che il difensore intende dimostrare attraverso l’acquisizione della relazione dello SPISAL intervenuto sul luogo dell’infortunio e attraverso l’escussione di testi.
Non appare dubbio, a parere di questo giudice, che l’osservazione della difesa degli imputati meriti una valutazione da parte della Corte, ove si tenga conto della già evidenziata sostanziale identità delle due norme in contesto e dell’identità dei beni tutelati, che fa pensare, più che ad una voluta differenziazione operata dal legislatore, ad un mera, incidentale mancanza di coordinazione tra le due norme.
«Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio» ci dicono le fonti e la verità che emerge da questo universale principio giuridico è il motivo che induce questo giudice a ritenere una ingiustificata disparità di trattamento tra le due ipotesi di reato, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione ed a rimettere gli atti a codesta Corte.
P.Q.M.
Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 589, comma 2 del codice penale nei termini che seguono: nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena nel caso in cui «l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole» per ritenuto contrasto con l’art. 3 Costituzione.
Sospende il presente procedimento a carico di B. S., P. M., T.M..
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 589, comma 2 del codice penale nella parte indicata e nei termini richiamati.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
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