TRIBUNALE DI TREVISO – Sentenza 19 settembre 2019, n. 424
Rapporto di lavoro – Sanzione disciplinare – Omesse operazioni previste dal ciclo di lavoro – Accertamento
Motivazioni in fatto e diritto della decisione
Oggetto di causa è la legittimità della sanzione disciplinare di 1 ora di multa irrogata dalla società alla lavoratrice, con lettera del 16.04.2018, per una mancanza che avrebbe commesso nello svolgimento della sua attività lavorativa di operaia addetta alla linea di pre-montaggio. La lavoratrice, respinti gli addebiti in sede disciplinare, ha chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato ex art. 7, comma 6 della legge 300/70. La società ha scelto di agire in giudizio per ottenere l’accertamento giudiziale della legittimità della sanzione comminata a seguito della contestazione relativa all’aver “omesso di effettuare alcune delle operazioni previste dal ciclo di lavoro” mentre prestava servizio alla linea di pre-montaggio n. 2, “rendendo necessario il completamento delle fasi assegnatele da parte della sua collega a valle con conseguente rallentamento e fermo della linea, con una perdita di produzione di 28 apparecchiature”. Nella contestazione si adduce la violazione degli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 Iett d) ed e) del c.c.n.I. addebitando, cosi alla lavoratrice di aver svolto negligentemente il lavoro e di aver “guastato il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione” (docc 4 e 9 ric.).
Nella missiva di addebito viene espressamente contestato alla lavoratrice di aver omesso di effettuare alcune delle operazioni previste dal ciclo di lavoro, mentre nel provvedimento disciplinare, accogliendo parzialmente le giustificazioni della sig.ra si esclude l’omissione di alcune operazioni del ciclo di lavoro e nella sostanza, si sanziona la lentezza con cui la lavoratrice avrebbe operato. La sanzione disciplinare, pertanto, è stata applicata in relazione ad una condotta diversa da quella descritta nella lettera di contestazione. E ben vero che in tale missiva si fa richiamo all’art. 9, lett. d) del CCNL ove si prevede la sanzione dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione per l’ipotesi in cui il lavoratore “esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli”, tuttavia, tenuto conto della parte descrittiva della condona contestata nella missiva, risulta evidente che tale richiamo della norma contrattuale collettiva deve intendersi riferito non tanto all’esecuzione con voluta lentezza della prestazione, ma alla negligenza nella sua esecuzione (dato che era stata contestata l’omissione di alcune operazioni del ciclo di lavoro e non il ritardo nell’esecuzione delle stesse), Solo a seguito delle giustificazioni rese dalla lavoratrice, in cui è lei stessa a parlare di un ritardo (non imputabile) nell’esecuzione della prestazione lavorativa, la società ha deciso di adottare il provvedimento disciplinare ritenendo che tale ritardo non fosse giustificabile ma, evidentemente, la condotta sanzionata risulta diversa da quella contestata (in cui si assumeva non solo l’omissione di alcune operazioni da parte della sig.ra ma anche il fatto che tali operazioni omesse sarebbero state poi eseguite da un’altra collega, con conseguente rallentamento della produzione).
La violazione del principio di immutabilità della contestazione determina di per sé l’illegittimità della sanzione applicata.
Sotto altro profilo si rileva che la società ha solo genericamente contestato la circostanza, dedotta in memoria difensiva, secondo cui la lavoratrice non avrebbe in precedenza lavorato a quel ciclo di lavoro, con quella sequenza e con quelle operazioni da svolgere. Nelle note a verbale dimesse in sede di prima udienza la società si è limitata a formulare sul punto due capitoli di prova contraria (nn. 15 e 16) in cui. pur affermando che la lavoratrice avrebbe svolto in precedenza le mansioni in questione, non si specifica né quanto tempo prima, né quante volte, rendendo quindi la richiesta di prova generica e non idonea a comprovare una specifica e solida esperienza della lavoratrice nello svolgimento di tali mansioni, secondo il ciclo di lavoro previsto quel giorno.
A ciò si aggiunga che, pacificamente (in mancanza di specifica contestazione sul punto), il rallentamento nell’esecuzione della prestazione lavorativa è avvenuto in un momento in cui il ciclo di lavoro era da poco cambiato (da 73 pezzi al fora con 6 addetti al tratto di linea della lavoratrice, a 63 pezzi all’ora con quattro addetti al medesimo tratto di linea). Venendo in rilievo un lavoro da svolgere in linea, in sinergia con altri operatori e in movimento (seguendo i pezzi) risulta comprensibile che un lavoratore – con poca esperienza nell’esecuzione di quello specifico ciclo di lavoro, con quella sequenza e con quelle operazioni da svolgere necessiti quanto meno di un tempo di adattamento per acquisire il ritmo corretto. Non si rinvengono quindi gli estremi per valutare la condotta della lavoratrice come negligente né in termini di esecuzione con voluta lentezza della prestazione lavorativa. Neppure può ritenersi sussistente l’ipotesi di cui alla lettera e) dell’art. 9 del CCNL riferito al caso in cui il lavoratore, per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione (non emerge neppure tra le allegazioni un danno ai materiali, posto che sin dalla contestazione disciplinare si è dedotto solo un rallentamento nella produzione).
Il ricorso va quindi rigettato e conseguentemente, va accertata e dichiarata l’illegittimità della sanzione disciplinare comminata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi delle cause di valore indeterminato, tenuto anche conto dell’assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
Rigetta il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara l’illegittimità della sanzione disciplinare comminata a con lettera del 16 aprile 2018;
– Condanna E. Italia S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi Euro 3.513 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.