TRIBUNALE DI UDINE – Ordinanza 07 maggio 2021 – Non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, con riferimento all’art. 3 della Costituzione sia dell’art. 2751-bis, n. 3 del codice civile nella parte in cui tale disposizione non estende anche al credito per rivalsa I.V.A. il privilegio generale attribuito al credito per le provvigioni derivante da rapporto di agenzia, che dell’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui tale disposizione, nel mentre estende al credito per rivalsa I.V.A. il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni del lavoratore autonomo, non dispone analoga estensione al credito per rivalsa I.V.A. del privilegio generale attribuito al credito per le provvigioni derivante da rapporto di agenzia