Tribunale di Venezia sentenza n. 102 depositata il 15 febbraio 2018 – Ai fini della configurabilità di un’omissione assistita da colpa grave come tale equiparabile alla omissione dolosa, è la conoscenza della nocività dell’asbesto per la salute dei lavoratori a prescindere poi dalla tipologia di danno effettivamente verificatosi, la tempistica delle conoscenze scientifiche conduce ad un’affermazione di responsabilità in capo al datore di lavoro