Cooperativa – Piano di crisi aziendale – Sospensione della retribuzione – Approvazione – Facoltà dei soci – Diffida accertativa – Esclusione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.5.2015, l’opponente esponeva di aver ricevuto notificato il precetto unitamente al titolo esecutivo con il quale le si intimava il pagamento in favore dell’odierno opposto della somma di € 1104,00 per retribuzione mese gennaio 2014, oltre accessori e spese.
La società opponente evidenziato come il titolo esecutivo fosse una diffida accertativa della DPL validata, eccepiva che il credito veniva portato in esecuzione malgrado non fossero spirati i termini di cui all’art. 12 Dlgvo 124/2004; eccepiva altresì come la cooperativa avesse approvato il piano di crisi ex legge 142/2001.
Tanto premesso, l’opponente chiedeva in via preliminare sospendersi l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto e nel merito dichiararsi la inesistenza, nullità, invalidità ed inefficacia dell’atto di precetto impugnati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’opposto chiedendo il rigetto integrale della opposizione.
Ritenuta ultronea qualsiasi attività istruttoria, all’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza.
La proposta opposizione si rivela fondata.
Ritiene il giudicante di poter decidere sulla base della ragione più liquida. A tal proposito si fa osservare come la T. avesse approvato il piano di crisi disponendo la sospensione dell’obbligo retributivo relativamente all’anno 2014. A tal proposito si osserva come l’assemblea dei soci ha facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano previste forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie (art. 6, L. 142/2001).
Giacché il Legislatore non fornisce indicazione riguardo al significato dell’espressione “piano di crisi aziendale”, riconoscendo all’assemblea la più ampia libertà, non esistono vincoli normativi nella facoltà di deliberare lo stato di crisi aziendale e di derogare alle condizioni economiche dei contratti collettivi, tanto più che la decisione vincola tutti i soci, anche se dissenzienti. Di conseguenza, l’eventuale deliberazione di uno stato di crisi aziendale da parte dell’assemblea, costituisce uno strumento, affinché la retribuzione dei soci lavoratori non sia fissata in base alle previsioni dei contratti collettivi ed in funzione dell’inquadramento contrattuale del lavoratore, ma all’arbitrio di chi gestisce illecitamente la società cooperativa. In tal caso, il socio lavoratore può percepire una retribuzione non commisurata al livello d’inquadramento spettante. Considerato ciò, l’obbligo retributivo – che grava sul datore di lavoro ex artt. 2094 e 2099 c.c. e che connota il contratto di lavoro come contratto oneroso di scambio o a prestazioni corrispettive – perde il suo attributo tradizionale di compensazione equilibrata della prestazione lavorativa. Questo nesso d’interdipendenza, dunque, subisce delle alterazioni specificamente individuate.
Al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi sufficienti tali da esplicitare:
– l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
– la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
– uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.
Ebbene, essendo stato approvato il piano di crisi, a nulla rileva che l’opposto sia stato assente o dissenziente, deve reputarsi che l’obbligo retributivo fosse sospeso e, dunque, il credito non esigibile. La conseguenza è che il precetto deve essere annullato.
Spese compensate in virtù della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara la nullità del precetto;
b) compensa le spese di giudizio.