TRIBUNALE GENOVA – Sentenza 19 ottobre 2013
Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi familiari – Rinnovo – Non comprovata pericolosità sociale – Meccanismo di automatismo espulsivo – Inapplicabilità
Il Giudice dott. M. F., provvedendo, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16.10.13, sul ricorso presentato da (…) nato (…) in il (…), per l’annullamento del provvedimento del Questore di Genova in data 21.8.12 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia; esaminati gli atti, sentiti i difensori; considerato che:
– in data 2.8.11 il ricorrente ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto convivente con la moglie (…), (…) cittadina italiana;
– nel rigettare tale domanda il provvedimento impugnato fa riferimento al fatto che, oltre ad essere stato segnalato in data 6.5.11 all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, il ricorrente è stato condannato più volte (nel provvedimento si fa riferimento a sette sentenze definitive di condanna l’ultima delle quali pronunciata nel 2006), sempre per tale fattispecie criminosa reato; secondo il Questore tali circostanze sarebbero ostative alla permanenza in Italia del ricorrente e potrebbero fondare un giudizio di pericolosità sociale, concreta ed attuale, in capo allo stesso;
– tale valutazione non può essere condivisa;
– la Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 8795 del 15/04/2011 e successive conformi) con recente e univoco orientamento ha statuito che “per effetto delle modifiche introdotte, con il dlgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli arti. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs, 25 luglio 1998, n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante ” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art 5, comma 5 del dlgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso), con la conseguenza che è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati pertanto, nel caso di richiesta dei permesso di soggiorno per motivi di famiglia, le norme in esame non prevedono l’applicabilità dell’automatismo pure dalle stesse stabilito, in linea generale, in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza», tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi previsti dalle norme;
– in questa prospettiva occorre, inoltre, considerare che, con sentenza n. 172 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale, “senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l ‘ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”;
– nella specie, si è visto come il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente è stato formulato dal Questore sulla base di una serie di sentenze di condanna penali definitive per reati di furto, l’ultimo dei quali, come risulta dal certificato penale prodotto dal ministero resistente, è stato commesso in data 31.10.2000; parte resistente non ha poi prodotto la segnalazione del 2011, cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato, né ha dedotto ulteriori, successive, segnalazioni; l’impugnato provvedimento non contesta poi la convivenza del ricorrente con la moglie cittadina italiana, dalla quale ha avuto due figli; egli ha quindi solidi, rilevanti legami familiari in Italia;
– il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato;
– avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie in esame sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da (…) nato in (…) il (…), annulla il provvedimento del Questore di Genova in data (…) di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia riguardante il predetto ricorrente.
Spese compensate.
Si comunichi.
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