TRIBUNALE di Latina sentenza n. 90702 depositata il 18 settembre 2017
DIPENDENTE INFEDELE – APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA – SEQUESTRO CONSERVATIVO IN MANI PROPRIE – SOMMA DOVUTA A TFR E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – TERZO CREDITORE DEL DIPENDENTE – DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO – FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA – SUSSISTE
PREMESSA IN FATTO
Con istanza ex art. 671 c.p.c. in corso di causa, la societa? AT s.r.l., assumendo di essere creditrice del proprio ex dipendente AC per la somma di euro 147.220,00, chiede disporsi in proprio favore il sequestro conservativo in mani proprie “del credito spettante al C a titolo di TFR” per la somma di euro 21.063,96, oggi pretesa nei confronti della AT s.r.l. da SC Bank s.r.l., nella sua qualita’ di terzo creditore del lavoratore o C. in virtu’ di finanziamenti a questo concessi.
A tal fine deduce – in ordine al fumus boni iuris – che il proprio credito, pari in realta’ a complessivi euro 176.139,07, deriverebbe dal fatto illecito commesso dal C il quale, nella sua qualita’ di dipendente, si sarebbe appropriato di pagamenti effettuati dai clienti della AT s.r.l., come accertato dalla sentenza n. 884/2016 emessa dal Tribunale Penale di Latina ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Cionondimeno, essa societa’ avrebbe proposto ricorso per decreto ingiuntivo (accolto con decreto n. 367/2016 dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro) per la minor somma di euro 147.220,00, scorporando – mediante “compensazione atecnica” – dall’ammontare complessivo la somma di euro 28.916,49 da essa dovuta al C a titolo di TFR ed ulteriori differenze retributive derivanti dall’intercorso rapporto di lavoro.
Deduce inoltre – sotto il profilo del periculum in mora – che la societa’ SC Bank avrebbe ottenuto a sua volta dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 8842/2016, poi dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16.5.2017, con il quale sarebbe stato ingiunto ad essa AT s.r.l. – nella qualita’ di terzo debitore del lavoratore C – il pagamento in favore della predetta S della somma di euro 22.312,59, a quest’ultima dovuta dal medesimo debitore. E che, in adempimento dell’obbligo scaturente dal decreto ingiuntivo n. 8842/2016, essa A avrebbe stipulato un accordo transattivo di dilazione con la S , che prevede il pagamento della somma ingiunta in 22 rate mensili dell’importo di euro 957,45 ciascuna, a decorrere dal 20.6.2017.
Il C , nonostante rituale notifica del ricorso ex art. 671 c.p.c, non si e’ costituito nel procedimento cautelare, pur avendo introdotto il relativo giudizio di merito mediante proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 367/2016, fondata sul solo motivo della presunta inutilizzabilita’ delle prove sulla scorta delle quali il decreto e’ stato emesso.
MOTIVI IN DIRITTO
Il ricorso cautelare, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, va accolto.
1. In via preliminare, aderendo ad autorevole seppur non pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 1407/92, Cass. 4955/88, Cass. n. 4182/75, Cass. n. 2581/54) condiviso piu’ di recente anche da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ord. Trib. Reggio Calabria del 3.3.2009, Trib. Milano 12.12.2003, Trib. Roma 18.8.1994), si ritiene ammissibile il sequestro conservativo in mani proprie, caratterizzato dal fatto che le somme sequestrate sono nella disponibilita’ del creditore sequestrante, il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi.
2. In ordine al fumus, va poi rilevato che il credito a tutela del quale l’odierna ricorrente chiede disporsi il sequestro, appare sufficientemente comprovato, da un lato, dagli estratti conto e prodotti dalla societa’ a dimostrazione dell’appropriazione – da parte del C – dei pagamenti effettuati da un cliente della AT s.r.l. (la LG Ltd) e, dall’altro, della sentenza n. 884/16 pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.c. dal Tribunale Penale di Latina.
Ed invero, quanto alla documentazione contabile, dagli estratti del conto corrente n. X intestato al C , si rileva l’importo (pari ad euro 176.139,07) dei pagamenti effettuati dal cliente in favore del dipendente anziche’ del tour operator, circostanza questa che peraltro il C non ha mai contestato nel suo ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Ne’ di tale documentazione puo’ predicarsi l’inutilizzabilita’ – come da questi preteso -per essere stata acquisita in violazione della normativa sulla privacy, giacche’ la presunta acquisizione illecita e’ rimasta del tutto indimostrata, anche all’esito della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Latina in ordine alla querela sporta dal C nei confronti del legale rappresentante della AT s.r.l. per il reato di cui all’art. 167 d. lgs. n.196/2003.
D’altro canto, la citata sentenza n. 844/16, in ragione dei medesimi fatti per cui e’ causa, ha applicato al C , su richiesta delle parti, le pene della reclusione e della multa per il reato di appropriazione indebita aggravata dall’abuso della qualifica di impiegato (artt. 646 e 61, n. 11 c.p.), giacche’ non ricorrevano nel caso di specie “i presupposti per il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.c., in quanto dalle modalita’ di accadimento dei fatti risulta la responsabilita’ dell’odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto”.
3. Quanto al periculum, d’altro canto, parte ricorrente ha dimostrato che la societa? S., a sua volta creditrice del C , ha chiesto ed ottenuto ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti della AT s.r.l. per l’importo di euro 22.312,59, il cui pagamento e’ attualmente in corso in virtu? di un accordo transattivo di dilazione.
Ora, non v’e’ chi non veda come il pagamento da parte della . AT s.r.l. in favore del terzo creditore S rischi di pregiudicare il recupero del credito dalla prima vantato nei confronti del C , rappresentando effettivamente un ulteriore aggravio della esposizione creditoria della odierna ricorrente nei confronti del suo debitore, giacche’ l’importo eventualmente versato alla S andrebbe ad aumentare ulteriormente l’ingente credito gia’ vantato dalla societa’ A verso il proprio ex dipendente.
4. Sussistono pertanto i presupposti per la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo in mani proprie per la somma di euro 21.063,96, in favore della AT s.r.l., come da essa richiesto.
Spese al merito.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone a garanzia del credito vantato da AT s.r.l. il sequestro conservativo in mani proprie della somma di euro 21.063,96 dovuta a CA a titolo di TFR ed ulteriori differenze retributive;
– spese al giudizio di merito.
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