Tribunale di Lucca sentenza n. 85 del 1° marzo 2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 472/2015
Oggi 1 marzo 2017 alle ore 11,36 innanzi al dott. Alfonsina Manfredini, sono comparsi:
Per MICHELA TADDEI l’avv. Federica BIANCHI che si dichiara in sostituzione dell’avv. Franco NENCINI
Per POSTE ITALIANE SPA l’avv. Fabiola IMPROTA Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio
Previa Camera di Consiglio alle ore **, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Alfonsina Manfredini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 472/2015 promossa da:
Michela TADDEI, con il patrocinio dell’avv. Franco Nencini ed elettivamente domiciliata presso il difensore nello studio in Viareggio p.zza D’Azeglio n. 5, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
e
POSTE ITALIANE Spa in persona del l.r. p.t. con il patrocinio del’avv. Fabiola IMPROTA ed elettivamente domiciliata presso Poste Italiane Spa Filiale di Lucca, via Vallisneri, giusta procura generale alle liti in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
resistente
A)-la ricorrente, dipendente di Poste Italiane,
1)-deduce:
-di aver ricevuto la lettera di contestazione da parte della società stessa, per essere risultata assente alla visita
medica di controllo, disposta ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970,
-di aver fornito le proprie giustificazioni
-di essersi tuttavia vista irrogare la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione e di aver subito la trattenuta del trattamento di malattia per 9 giorni.
2)-chiede:
– l’annullamento della sanzione disciplinare di 4 ore di retribuzione, pari ad € 41,69, inflitta da Poste Italiane S.p.A., con lettera 5.03.2014, applicata sulla retribuzione del mese di maggio 2014;
-l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità della trattenuta di 562,86 € operata da Poste Italiane S.p.A., in tre rate, sulle retribuzioni di maggio, giugno, luglio 2014, a titolo di recupero del trattamento economico di malattia per 9 giorni lavorativi al 27.11.2013 al 6.12.2013;
-la condanna di Poste Italiane S.p.A. alla restituzione, a favore della ricorrente, della somma di 604,15 €, oltre alla rivalutazione monetare e interessi legali sulla somma rivalutata dalla trattenuta al saldo,
-la condanna di Poste Italiane S.p.A. al rimborso delle spese di lite.
- B) la resistente:
1) avversa la domanda attorea, in quanto ritiene il ricorso infondato in fatto e in diritto e la sanzione irrogata proporzionata e legittima, in considerazione delle norme contrattuali e delle norme generali che disciplinano la fattispecie. A tal fine sottolinea che la ricorrente non ha proposto querela di falso contro l’attestato del medico fiscale e che la parte non ha adottato la diligenza richiesta al fine di rendere possibile l’esecuzione del controllo sanitario;
2)-chiede, conseguentemente, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
***
Il ricorso è infondato.
Le indicazioni fornite e precisate dalla lavoratrice in merito all’indirizzo di reperibilità non hanno consentito al medico fiscale, nel corso della visita di controllo effettuata in data 11.12.2013 alle ore 11,40, di individuare l’abitazione al domicilio indicato dalla ricorrente, pur avendo egli chiesto informazioni ai soggetti residenti nella Corte.
Il medico fiscale ha espressamente indicato di aver, invano, interpellato gli abitanti dei fabbricati posti ai numeri civici vicini al n. 111, quest’ultimo indicato dall’odierna ricorrente quale casa accanto a quella in cui lei si trovava per la visita fiscale. L’esito della visita fiscale era pertanto: “risulta sconosciuto all’indirizzo”. In proposito va ricordato che il certificato redatto da un medico convenzionato con l’INPS per il controllo della malattia del lavoratore ex art. 5 l. 300/70, è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (v. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372).
La ricorrente ha sostenuto di essere stata presente nel domicilio da lei indicato per la visita il giorno del controllo operato dal medico dell’INPS di Pisa e di aver apposto un cartello sul cancello di casa e Massimiliano Ciucci, compagno della ricorrente, ha confermato che la stessa si era ammalata durante la permanenza nella casa di campagna e, altresì, che era stato apposto un cartello sia sul campanello che, con un cartello più grande, su tavola di legno bianca con scritta a pennarello indelebile nero.
La circostanza appare, tuttavia, in insanabile contrasto con le risultanze dell’atto pubblico di cui sopra, per cui devesi ritenere che alle 11,40 –orario della visita- il cartello o non ci fosse, o non fosse visibile, e, in ogni caso, che le indicazioni offerte dalla ricorrente non sono state idonee a consentire al medico fiscale l’espletamento della visita a cui era demandato, dovendosi perciò ritenere che la lavoratrice non ha adottato tutti gli accorgimenti pratici necessari a rendere possibile la visita.
Al riguardo va ricordato come la Corte di Cassazione, il cui insegnamento questo giudicante condivide, si sia più volte espressa ritenendo che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l’assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294). Spese del procedimento seguono la soccombenza, come per legge. Pertanto la ricorrente è tenuta rifondere la parte resistente delle spese del presente giudizio, che si liquidano nel dispositivo tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014, con riguardo a valori prossimi minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso
Condanna altresì Michela TADDEI a rimborsare a POSTE ITALIANE Spa le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 350,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Lucca, 1 marzo 2017
Il Giudice
dott. Alfonsina Manfredini
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