Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2803 depositata il 22 novembre 2017
LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO – APPALTO – RESPONSABILITA’ SOLIDALE – COMMITTENTE – ADIBIZIONE EFFETTIVA ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI – PROVA – NECESSITA’ – SUSSISTE
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 31-5-17, FA e EH hanno convenuto in giudizio il Consorzio P Societa’ Cooperativa Consortile, la I Societa’ Cooperativa, la JS Societa’ Cooperativa, la PS s.r.l., la P s.r.l.. la LZ s.p.a. e la N s.p.a. per sentir accertare il diritto all’inquadramento nel 2° livello del c.c.n.l. multiservizi pulizie del rapporto di lavoro tra la ricorrente FA e la Italia 1861 Soc. Coop. e per sentir accertare il diritto all’inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. multiservizi pulizie e con orario a tempo pieno del rapporto di lavoro tra il ricorrente AE e la Italia 1861 Soc. Coop., nonche’ la natura a tempo pieno ab initio del rapporto di lavoro tra lo stesso ricorrente e la JS Soc. Coop.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna di Italia 1861 Soc. Coop., in via solidale con Consorzio P Societa’ Cooperativa Consortile, PS s.r.l. e P s.r.l., al pagamento a favore della ricorrente FA del complessivo importo di euro 9.785,13, in solido con N s.p.a. quanto ad € 3.123,36 e con LZ s.p.a. quanto ad € 2.661,31 ed in favore di EA del complessivo importo di € 8.979,94, in solido con N Italiana s.p.a quanto ad € 2.673,34 e con Luigi Zaini s.p.a. quanto ad € 2.163,52; il ricorrente EH ha chiesto inoltre la condanna di Job Service Soc. Coop., in via solidale con p Societa’ Cooperativa Consortile, PS s.r.l. e P s.r.l., al pagamento del complessivo importo di € 6.401,33, in solido con Nestle’ Italiana s.p.a. nei limiti di € 2.524,57 e con LZ s.p.a. nei limiti di € 2530,79.
La ricorrente F ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di Italia 1861 Soc. Coop. dal 1-5-13 al 21-12-16 ed il ricorrente EH ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di Soc. Coop. dal 1-5-13 al 30-9-15 e alle dipendenze di J Soc. Coop. dal 1-10-15 al 3-1-17; i ricorrenti hanno aggiunto di aver sempre lavorato presso lo stabilimento P di GV , in forza di un contratto di appalto stipulato inizialmente tra P s.r.l. e SW Societa’ Cooperativa Consortile e dal 30-6-14 tra P s.r.l. e Consorzio P Societa’ Cooperativa Consortile; hanno aggiunto che dal 16-2-15 il contratto di appalto era stato ceduto a PS s.r.l.; hanno aggiunto altresi’ che N s.p.a. e LZ s.p.a. sono le due maggiori committenti di P s.r.l. e P s.r.l.
In punto di diritto i ricorrenti hanno affermato la responsabilita’ solidale del proprio datore di lavoro e delle committentia e subcommittenti i sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/03, nonche’ la responsabilita’ solidale di P s.r.l. e PS s.r.l. ai sensi dell’art. 2112 c.c.e anche con il Consorzio per collegamento societario.
Costituendosi ritualmente in giudizio, LZ s.p.a. e N s.p.a. hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Nessuno si e’ costituito per le altre convenute ed il Giudice, verificata la regolarita’ della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
Con ordinanza 27-7-17 il Giudice ha dichiarato l’incompetenza territoriale de Tribunale di Milano per quanto riguarda le domande proposte dalla ricorrente F e per quanto riguarda le domande proposte dal ricorrente E relativamente al periodo dal 1-5-13 al 30-9-15; ha inoltre autorizzato la chiamata in garanzia richiesta da N s.p.a. nei confronti di P e PS s.r.l.
Il Giudice quindi, disposta la formazione di conteggi relativi al ricorrente E in relazione al rapporto di lavoro intercorso con JS Soc. Coop. dal 1-10-15, ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza
Motivi della decisione.
Il ricorso e’ solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e JS il suo contenuto e la sua durata emergono dalla documentazione prodotta (lettera di assunzione, comunicazione di cessazione rapporto di lavoro, buste paga e certificazione unica).
Il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle retribuzioni per i mesi di novembre 2016, dicembre 2016 e gennaio 2017, pari a complessivi € 3.848,47.
Il ricorrente ha inoltre diritto al pagamento del t.f.r., pari ad E 1.294,83.
Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, da lunedi’ a venerdi’’, oltre il sabato almeno una volta al mese, e lamenta che nei primi due cedolini paga venga indicato un orario inferiore, con pagamento della corrispondente paga oraria non contabilizzata fuori busta.
Peraltro nessuna valida prova e’ sfata offerta di tale pagamento, a tal fine non essendo sufficiente l’unico capitolo di prova dedotto (cap. GG), in quanto eccessivamente generico.
Le somme corrispondenti a tali pagamenti non possono pertanto essere incluse nel calcolo del t.f.r.
Infine nulla spetta a titolo di anziantita’ forfettaria.
L’art. 22 del c.c.n.l. prevede la corresponsione di tale emolumento dopo tre anni di anzianita’ nel settore, ed il ricorrente sostiene di avere maturato tale anzianita’ fin dall’inizio del rapporto di lavoro con Italia 1861, nell’ambito non solo dello stesso settore, ma addirittura nella medesima attivita’ appaltata presso lo stabilimento di GV.
Anche in questo caso nessuna valida prova e’ stata offerta di tale assunto. E’ stato infatti formulato un unico Capitolo di prova (cap.0), eccessivamente generico, in quanto non circostanziato: in esso infatti si afferma semplicemente che il ricorrente gia’ lavorava da anni presso lo stabilimento di GV , in particolare dal 2006, alle dipendenze prima di LQ, poi di Tivano, quindi di Italia e da ultimo di JS ma senza precisare la durata dei primi rapporti.
Al ricorrente spetta, pertanto, il complessivo importo di E 5.143,30, oltre gli interessi nella misura legale e la rivalutazione dal dovuto al saldo. Tale importo risulta correttamente calcolato, ai sensi di legge e della contrattazione collettiva applicabile.
Tenuta al pagamento di tale somma e’ in primo luogo la cooperativa datrice di lavoro che, non costituitasi nel presente giudizio nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha offerto la prova di avere adempito alle obbligazioni che le derivano dal rapporto di lavoro.
Deve inoltre essere riconosciuta la responsabilita’ solidale di P – Societa’ Cooperativa Consortile e di P s.r.l., ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, che al secondo comma, prevede la responsabilita’ solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
Nel caso di specie e’ stato prodotto il contratto dl appalto tra P s.r.l. e il Consorzio e il contratto di affitto di azienda tra P “11111h e P s.r.l., in forza del quale dal 1-11-15 il contratto di appalto e’ stato ceduto a quest’ultima.
Non puo’ invece essere riconosciuta la responsabilita’ solidale di P s.r.l., in quanto nessun rilievo a tal fine puo’ essere attribuito alla pretesa continuazione dell’attivita’ anche dopo il contratto di affitto di azienda e neppure alla pretesa configurabilita’ di un unico centro di imputazione dei rapporti: in particolare in questa sede non viene chiesta una diversa imputazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
Quanto al Consorzio, la Cassazione ha chiarito (sentenza n, 6208/08) che il rapporto tra consorzio e consorziata costituisce “un fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto”.
Non puo’, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna in via solidale di LZ s.p.a. e di N s.p.a.
La controversia, sul punto, deve essere risolta sulla base del principio della “ragione piu’ liquida” che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattate, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa puo’ essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre’« (Cass. n. 12002/2014 e SU n. 9936/14).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni questione relativa alla riconducibilita’ o meno del contratto di subfornitura al contratto di appalto e alla conseguente applicabilita’ o meno della responsabilita’ solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/03, esiste un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio: si tratta della questione relativa alla effettiva adibizione del ricorrente allo svolgimento dei servizi commissionati dalle suddette societa’.
Nessuna prova e’ stata offerta di tale adibizione, che costituisce essenziale presupposto della invocata responsabilita’ solidale, sia ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 sia ex art. 1676 c.c.
Infatti le convenute hanno espressamente contestato che il ricorrente abbia offerto adeguata prova dell’entita’ dell’apporto lavorativo fornito nell’ambito dell’appalto ed il ricorrente ha formulato capitoli di prova che riguardano genericamente lo svolgimento di attivita’ lavorativa presso lo stabilimento P di GV e la descrizione delle mansioni svolte, senza alcuno specifico riferimento ai servizi oggetto dei contratti stipulati da N s.p.a. e LZ p.a.
Nello stesso ricorso si afferma che tali societa’ sono le “maggiori committenti” di P s.r.l. e di PS non si tratta, quindi, delle uniche committenti.
Inoltre, come giustamente osservato da LZ s.p.a, nelle sue difese, nel ricorso (punto P e pagina 20 della parte in diritto) si da’ atto che presso lo stabilimento di GV operavano diverse cooperative, oltre a Italia 1861 e a ; inoltre dalla documentazione prodotta (doc. K11A del ricorso) si ricava la presenza di almeno 14 committenti oltre a N s.p.a. e LZ s.p.a.
Emerge quindi la presenza di numerosi diversi appalti e di numerosi appaltatori/subappaltatori, mentre non e’ possibile individuare a quali appalti e a quali lavorazioni fosse adibito il ricorrente.
Del resto in ricorso la responsabilita’ s.p.a. e LZ solidale di NI s.p.a. viene individuata solo astrattamente, sulla base del fatturato realizzato.
Il regolamento delle spese di lite tra la ricorrente ed E s.r.l. segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo. Si ritiene equo compensare invece integralmente le spese di lite tra il ricorrente e le altre societa’ convenute.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
condanna JS Societa’ Cooperativa, Consorzio P Societa’ Cooperativa Consortile e PS s.r.l., in via solidale, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 5.143,30, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna JS Societa’ Cooperativa, Consorzio P societa’ Cooperativa Consortile e PS s.r.l., in via solidale, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1,500,00, compensando le ulteriori spese tra le parti;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
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