TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SENTENZA ART. 544, 2 co. c.p.p. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE
in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D’ONOFRIO alla pubblica udienza del 10 febbraio 2017 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Mo.Lu., nato (…) ed ivi residente alla Via (…) LIBERO – ASSENTE
IMPUTATO
Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e art. 11 D.L.vo 74/2000 e s.m. perché, in qualità do rappresentante legale della società MO. Spa, ai fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi, o sanzioni amministrative relativi a dette imposte – di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva atti fraudolenti al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. In particolare, a fronte di un debito erariale pari ad Euro 1.365.351,02 – per il quale il Mo. aveva ottenuto raccoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito dall’agente di riscossione Eq. S.p.A. con conseguente sospensione del pignoramento mobiliare in precedenza eseguito su un totale di 26 autoveicoli – compiva atti fraudolenti alienando n. 11 autovetture, per un importo complessivo pari ad Euro 94.550,00, omettendo di corrispondere ai medesimo agente di riscossione le somme così incassate e comunque omettendo di versare le rate previste dal piano di ripartizione del debito erariale.
MOTIVAZIONE
Il 26 Novembre 2015, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (del 12 Novembre 2015), l’imputato Mo.Lu. veniva citato a giudizio immediato per rispondere del reato ex art. 11 D. L.VO n. 74/2000, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ex art. 81 cp – in qualità di legale rappresentante p. t. della Mo. S.p.A. – fraudolentemente alienato 11 autovetture, sottraendole alla procedura di riscossione coattiva delle imposte di cui tale società debitrice, per un ammontare superiore a Euro 50.000,00.
All’udienza del 15 Aprile 2016, in assenza dell’imputato libero (dichiarato tale con ordinanza, per aver nominato difensori di fiducia, dichiarato domicilio e ricevuto a mani proprie la notificazione dell’avviso dell’udienza), veniva aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove richieste dalle parti, rinviandosi all’udienza dell’8 Luglio 2016 per l’espletamento delle prove orali.
Alla successiva udienza si procedeva all’escussione del rappresentante legale p. t. di Eq. S.p.A., Ga.Al., e del teste qualificato, m.llo della Guardia di Finanza presso il nucleo di Polizia Tributaria di Campobasso, Fe.Fr..
All’udienza dell’I 1 Novembre 2016 veniva escusso il teste a difesa, Ia.Gi., consulente fiscale della Mo. S.p.A. all’epoca dei fatti.
Alla successiva udienza del 10 Febbraio 2017, le parti concludevano rispettivamente come da verbale in atti e il Giudice dava contestuale lettura del dispositivo di sentenza.
Per quanto concerne l’ipotesi delittuosa descritta in rubrica, le prove documentali in atti – in particolare, il raffronto tra il verbale di pignoramento mobili e le visure AGI – perfettamente riscontrate dalle deposizioni dei testi escussi al dibattimento, sono idonee a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, consentendo altresì di ricostruire univocamente i fatti di causa e di qualificare il reato commesso come quello contestato.
In data 30 Luglio 2014, Eq. S.p.A. notificava alla Mo. S.p.A., già dedita all’attività sociale di commercio di autoveicoli, la cartella esattoriale n. (…) (iscritta al ruolo n. (…)), per il pagamento di debiti erariali per complessivi Euro 1.365.351,02 (cfr.: estratto di ruolo del 25 Maggio 2015 e notifica del 30 Luglio 2014).
Quanto all’imputato Mo.Lu., è emerso incontrovertibilmente ai dibattimento che questi, all’epoca dei fatti, ricopriva l’incarico di legale rappresentante p. t. di amministratore unico della Mo. S.p.A. (nominato con atto del 17 Maggio 2008), nonché – come si dirà nel prosieguo – di custode dei beni pignorati e sottratti alla garanzia del credi o tributario inadempiuto (cfr.: verbale di pignoramento mobili Reg. Cron. n. 324; visura camerale ordinaria del 25 Maggio 2015; verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Ga.Al., fol. 4; verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Fe.Fr., fol. 11).
In forza della suddetta cartella esattoriale, il 30 Settembre 2014 si procedeva al pignoramento, presso la sede legale della società debitrice, di n. 26 autovetture, con espressa ingiunzione (ex artt. 492 e 518 c.p.c.) al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito posto in esecuzione (cfr.: verbale di pignoramento mobili Reg. Cron. n. 324).
In data 10 Ottobre 2014, in riscontro all’istanza di rateizzazione della Mo. S.p.A. (dei 9 Ottobre 2014, protocollo n. 672425), Eq. S.p.A. accordava alla società debitrice an piano di rateizzazione (in n. 72 rate) del debito erariale di cui essa era gravata, can decorrenza dal 22 Ottobre 2014 (cfr.: Accoglimento dell’istanza di rateizzazione e Protocollo del piano di ammortamento). In particolar modo, il consulente fiscale della società debitrice, Mi teste Ia.Gi., espone a dibattimento: “(…) la questione era stata determinata da una soccombenza di un giudizio tributario, che aveva dato origine ad una emissione di una cartella esattoriale, che poi c’era stata l’azione di Eq. di recupero di tale cartella a cui aveva fatto seguito questo pignoramento di un certo numero di autoveicoli. (…) Siccome ho curato i gradi di contenzioso tributario precedente alla sentenza che li ha visti soccombenti, a seguito di questa cartella esattoriale ci siamo attivati per ricorso in Cassazione e quindi nelle more di ricevere la sospensione del ruolo di questo giudizio di Cassazione, abbiamo fatto una istanza di rateizzazione di questa cartella esattoriale” (cfr.: verbale ud. 11 Novembre 2016, teste Ia.Gi., fol. 4), aggiungendo che il valore dei beni sottoposti a pignoramento corrispondeva alla movimentazione di soli dieci giorni di attività commerciale della Mo. S.p.A. (cfr.: verbale ud. 11 Novembre 2016, teste Ia.Gi., fol. 5).
In merito a siffatta rateizzazione, il teste Ga.Al., responsabile p. t. e procuratore della Eq. S.p.A., riferisce testualmente a dibattimento: “(…) dopo questo verbale di pignoramento effettuato il 30
settembre 2014, la Mo. S.p.A. ha presentato una istanza di rateizzazione, la quale istanza in sostanza congela il verbale di pignoramento, consentendo al contribuente il pagamento rateale di quello che era il suo debito. Di questa rateizzazione non è stata assolta neanche una rata. (…) si sospendono le operazioni di esecuzione.” (cfr.: verbale ud. il Luglio 2016, teste Ga.Al., foll. 5 e 6).
Con l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, il debitore veniva altresì avvertito che l’omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, avrebbe determinato la decadenza automatica dal beneficio da tale dilazione di pagamento (cfr.: Accoglimento dell’istanza di rateizzazione; verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Ga.Al., foll. 6 e 7). In particolare, il teste Ga. espone in udienza che “Con l’avvicinarsi dell’ottava rata (…) si è ricominciato a prendere la pratica in esame per poi, nel caso di continuato mancato pagamento, quindi revoca del piano di rateizzazione, dare seguito a quello che era l’avvio della procedura esecutiva, quindi con la trascrizione dei pignoramenti sulle autovetture presso il Pra e l’affidamento, perché noi per le vendite affidiamo con convenzione all’Igv che si occupa di questo tipo di attività, per dare esecuzione al mandato. In quella sede ci siamo accorti che dei 26 veicoli pignorati 11 erano stati alienati” (cfr.: verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Ga.Al., fol. 7).
Infatti, con differenti scritture private, risalenti alle date del 21 Ottobre 2014 – 23 ottobre 2014 – 27 Ottobre 2014 – 7 Novembre 2014 – 12 Novembre 2014 – 12 Novembre 2014 – 19 Novembre 2014 – 19 Novembre 2014 – 19 Novembre 2014-3 Dicembre 2014 – 18 Dicembre 2014, quindi tutte successive all’accordata rateizzazione, venivano alienate dalla Mo. S.p.A. esattamente 11 autovetture delle 26 precedentemente sottoposte a vincolo pignoratizio (cfr.: nn. 11 visure AGI; nn. 10 DICHIARAZIONE DI ACQUISTO; verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Ga.Al., foll. 7 e 8; verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Fe.Fr., fol. 11).
Con riguardo alle altre vetture non alienate, il teste Ga. riferisce in udienza: “Il debito nei confronti di Eq. si è parzialmente ridotto perché le altre autovetture che facevano parte delle 26 pignorate e rinvenute sono state affidate all’Istituto vendita giudiziaria, il quale con incanti ha provveduto poi a venderle, depositandoci il prezzo del ricavato. (…) Il debito è rimasto persistente”, non potendo più recuperare, l’ente creditore, le autovetture alienate (cfr.: verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Ga.Al., fol. 9).
Infine, nel Dicembre 2014 intervenne la risoluzione del contratto di concessione con il gruppo FCA, seguendo – il 3 Marzo 2016 – la sentenza del Tribunale di Campobasso dichiarativa del fallimento (cfr.: Sent. n. 6/16 del Tribunale di Campobasso; verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Fe.Fr., foll. 5 e 6).
La condotta fraudolenta di sottrazione dei beni sottoposti a pignoramento, per la riscossione coatta delle imposte non versate dalla Mo. S.p.A., risulta essere ampiamente provata dalla documentazione confluita nel fascicolo del dibattimento.
Alcun dubbio, infatti, ricorre sull’esatto svolgimento dei fatti così come documentati negli atti prodotti in giudizio, descrittivi dei numerosi episodi fraudolenti predisposti dalla Mo. S.p.A. al precipuo fine di sottrarre i propri beni pignorati dalla garanzia del credito azionato e inadempiuto, nonostante e in spregio dell’ottenuta rateizzazione del debito.
Inoltre, la dinamica dei fatti ricostruita in udienza dal Ga.Al. si appalesa intrinsecamente attendibile e coerente nonché puntualmente riscontrata – estrinsecamente – dalla documentazione in atti e dalle deposizioni degli altri testi escussi al dibattimento, tutti estranei e disinteressati all’esito del presente processo, i quali hanno così permesso una ricostruzione lineare nell’esatto snodo degli accadimenti.
La qualificazione giuridica dei fatti descritti nell’imputazione è corretta.
L’art. 11 D. L.VO n. 74/2000 introduce una fattispecie delittuosa indirizzata a sanzionare tutte quelle condotte che si concretizzano in atti idonei ad aggredire la garanzia patrimoniale del credito erariale ricadente sul soggetto agente. Dunque, il delitto in esame è poste a presidio dell’interesse pubblico alla riscossione delle imposte e si caratterizza per essere un reato di pericolo, per la cui consumazione è sufficiente che le condotte sottrattive di cui autore il soggetto agente rendano difficoltosa la riscossione coattiva delle imposte e non impediscano, in toto, al fisco di ottenere l’adempimento dell’obbligazione tributaria (cfr.: Cass. n. 6798/2016).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente sancito che “Deve infatti rammentarsi che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 è, come in più occasioni precisato, reato di pericolo nel senso che (…) lo stesso non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo né richiede, quanto all’evento (…) la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva. Sicché l’esecuzione esattoriale non configura un presupposto della condotta illecita, mi è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, è dunque sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente) la procedura di riscossione – idoneità da apprezzare con giudizio ex ante – e non anche l’effettiva verificazione di tale evento” (cfr.: Cass., n. 13233/2016).
Ciò detto, nel caso di specie Eq. S.p.A. effettivamente attivò l’iter esecutivo volto alla riscossione coatta del credito, pignorando il quinto dei beni rinvenuti presso la sede legale della Mo. S.p.A. Ragion per cui, a fortiori, l’imputato con l’alienazione di parte dei beni già sottoposti a vincolo pignoratizio ha frustrato la riscossione coatta delle imposte inadempiute di cui alla cartella esattoriale notificatagli, tanto da non limitarsi alla mera messa in pericolo dell’operazione di riscossione delle imposte ma pregiudicandola nella sua completa riuscita. Ne discende l’evidente idoneità di tali condotte sottrattive (vendita di nn. 11 delle nn. 26 vetture pignorate, quasi la metà di quanto pignorato) a rendere parzialmente infruttuosa l’azione espropriativa, conducendo ciò al solo limitato adempimento del credito erariale messo in esecuzione da Eq. S.p.A., per la parte corrispondente al valore delle rimanenti autovetture non sottratte alla garanzia patrimoniale.
Sempre in una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che “(,..) la dizione della disposizione (“il compimento di atti fraudolenti”) indica una condotta non necessariamente istantanea, né singolare, ma suscettibile invece di essere posta in essere in tempi e con modi ed atti diversi e plurimi, i quali solo nella loro lettura complessiva mostrano quella “idoneità” necessaria alla loro rilevanza penale (da qui, per una parte della dottrina, anche la possibile configurabilità del tentativo)” (Cass. n. 39079/2013).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che la commissione del reato ivi contestato sia scaturita dal compimento di ben 11 alienazioni di beni pignorati, quali atti eloquenti di una medesima condotta fraudolenta volta alla diminuzione della garanzia patrimoniale direttamente vantata sul patrimonio della società debitrice.
Inoltre, la norma incriminatrice richiede che le condotte attuate dal contribuente al fine di svilire la riscossione delle imposte si sostanzino, alternativamente, in alienazioni simulate o nel compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, quali manovre oggettivamente attuate con lo scopo di sottrarre tali beni alla procedura espropriativa.
Nella fattispecie de quo, sebbene i contratti (di vendita) stipulati dalla Mo. S.p.A. non presentino carattere apparente, giacché in nessun modo volti a simulare operazioni giuridico – economiche in realtà inesistenti o differenti rispetto a quelle concretamente stipulate (difatti, non è stato in nessun
modo possibile recuperare le vetture alienate; cfr.: verbale ud. 8 Luglio 2016, teste Ga.Al., fol. 9), essi manifestano un evidente quid fraudolento, apprezzabile dalle seguenti circostanze:
– in data 10 Ottobre 2014, Eq. S.p.A. concedeva la rateizzazione del debito erariale di cui gravata la Mo. S.p.A. e quest’ultima alienava la prima vettura pignorata con scrittura privata datata 21 Ottobre 2014 (soli undici giorni dopo l’ottenimento del beneficio), senza poi aver nemmeno assolto alla prima rata, con scadenza fissata al 22 Ottobre 2014;
– nonostante la Mo. S.p.A. avesse alienato nn. 11 vetture alla data del 18 Dicembre 2014, con un ricavato complessivo di Euro 94.550,00, non fu adempiuta alcuna delle prime tre rate contemporaneamente scadute;
– il persistente inadempimento (di otto rate, anche non consecutive) della società ha comportato la decadenza dal beneficio della rateizzazione ex art. 52, co. 1, lett. a) D.L. n. 69/2013, nonostante la medesima società debitrice avesse recuperato parziale liquidità dall’alienazione delle suddette autovetture;
– Eq. S.p.A. recuperò coattivamente le imposte di cui alla cartella esattoriale azionata per un ammontare complessivo limitato al valore dei beni ancora ricadenti nella garanzia patrimoniale, irrimediabilmente ridotta delle 11 alienazioni;
– i beni pignorati alla società debitrice (l’11 Settembre 2014) corrispondevano al solo quinto dei beni rinvenuti dall’ufficiale preposto dall’Agente della Riscossione; ragion per cui, l’avvio della procedura esecutiva non paralizzò la Mo. S.p.A. nella propria attività sociale, che ben poteva proseguire nonostante le fosse stato espressamente intimato, nel verbale di pignoramento, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati, oltretutto affidati in custodia all’odierno imputato;
Le condotte sottrattive, dunque, furono attuate in violazione dei basilari doveri di custodia dei beni sottoposti alla procedura espropriativa, ricadenti direttamente sul Mo.Lu. tanto che il profitto complessivo scaturito dalle vendite delle vetture pignorate non fu impiegato per l’adempimento delle imposte di cui la Mo. S.p.A. debitrice. Per giunta, il quadro probatorio, così convergente e univoco, arricchito dei particolari riferiti dai testi escussi al dibattimento, non lascia spazio a qualsivoglia dubbio, come quello adombrato dalla difesa di una concomitante crisi della società debitrice culminata con la successiva dichiarazione di fallimento della stessa. Infatti, dalla sentenza dichiarativa del fallimento in atti emerge che il persistente stato d’insolvenza della società derivò, principalmente, dalla cessazione di fatto dell’attività sociale e dalla risoluzione del rapporto di concessione con il gruppo FI., oltreché dalle molteplici procedure esecutive in atto e dall’esistenza di numerose cartelle esattoriali.
Ne discende che l’imputato, con le proprie condotte fraudolente, ebbe ad amplificare ulteriormente lo stato di insolvenza della società amministrata, quali dunque cause e non effetti derivanti dal successivo fallimento della stessa (cfr.: sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 6/2016).
Quanto all’elemento soggettivo, la norma incriminatrice invocata richiede il dolo specifico, inteso come la consapevolezza in capo al soggetto attivo di sottrarsi dal pagamento delle imposte dovute e di cui debitore (“oltreché degli eventuali interessi o sanzioni amministrative) (cfr. ex multis: Cass. n. 15449/2015).
Ciò posto, nella specie risulta assolutamente indiscutibile la volontà dell’imputato di sottrarsi, con la vendita delle vetture pignorate, dall’assolvimento dei propri debiti tributari; consapevolezza
estrinsecatasi con atti dispositivi del proprio patrimonio limitativi della garanzia patrimoniale del credito in esecuzione nonché parzialmente riduttivi della procedura espropriativa già avviata.
Non vi è dubbio, infatti, che il Mo.Lu. fosse ben a conoscenza del pignoramento immobiliare sulla autovetture poi sottratte all’esecuzione esattoriale dal momento che dal verbale di pignoramento mobiliare n. 324 del 30/9/2014 risulta chiaramente non solo che proprio il Mo.Lu. fosse presente (cfr. il verbale di pignoramento sottoscritto dall’imputato come anche la deposizione del teste Ga. a fol. 5 verbale dell’8 Luglio 2016 in atti) ma che, anzi, lo stesso fosse stato nominato custode delle autovetture, con tutte le conseguenze di legge.
La stessa Mo. S.p.A. ricevette per esteso la comunicazione dell’Agenzia per le Entrate, in data 14 Ottobre del 2014, del prospetto del piano di ammortamento per la rateizzazione (cfr. la regolare notifica in atti) e ciononostante provvide a trasferire la proprietà delle undici autovetture a terzi in date tutte successive alla suddetta notifica (cfr. le visure Aci Pra in atti).
Tutti i trasferimenti di proprietà provennero dalla Mo. S.p.A. il cui amministratore e legale rappresentante era proprio l’imputato, peraltro già nominato custode delle autovetture stesse.
E’ integralmente ascrivibile all’imputato, dunque, la fraudolenta sottrazione di tutte e undici le autovetture di cui lo stesso era custode allo scopo specifico di appropriarsi del corrispettivo delle vendite, sottraendo così la garanzia patrimoniale ad Eq.
Valutato il turbamento che il reato odiernamente contestato ha cagionato nelle persone offese e all’ordinamento nonché ritenuti tutti i parametri di cui all’art. 133 cp (in particolar modo, in considerazione dell’evidente offensività dei numerosi episodi fraudolenti in danno del fisco), appare equo determinare la pena base in quella di mesi sei di reclusione, a fronte di un’imposta non versata corrispondente al valore dei beni sottratti alla garanzia, per un ammontare pari a Euro 94.550,00 (dunque, inferiore a Euro duecentomila ex art. 11 D. L.VO n. 74/2000);
siffatta pena va, poi, aumentata per la continuazione fino a giungere a quella di cui il dispositivo (mesi otto di reclusione), non potendosi concedere al Mo. le circostante attenuanti generiche ex art. 62 bis cp, stanti le numerose condotte fraudolente di cui si è resto autore l’odierno imputato e la particolare offensività del fatto per l’erario. Consegue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali. Stante l’assenza di precedenti condanne a carico dell’imputato ex art. 164 cp, ricorrono i presupposti per il riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.
Ai sensi dell’art. 12 D. L.VO n. 74/2000, alla suesposta condanna del Mo.Lu. (ex art. 11 D. L.VO n. 74/2000) conseguono le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, nelle cadenze temporali che si stima equo commisurare come da dispositivo, oltreché l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria e la pubblicazione della presente sentenza a spese del condannato ex art. 36 cp.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Visto l’art. 533, 535 cpp,
dichiara Mo.Lu. colpevole del reato, continuato ascrittogli e, per l’effetto, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Letto l’art. 12 D.L.vo 74/2000 dichiara l’imputato:
a) interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi otto;
b) incapace a contrarre con la PA per anni uno;
c) interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza ili materia tributaria per anni uno;
d) interdetto perpetuamente dall’ufficio di componente la commissione tributaria;
ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36 c.p. a spese del condannato. Così deciso in Campobasso il 10 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.
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