TRIBUNALE ROMA – Ordinanza 07 maggio 2013
Locazione di immobili urbani – Contratti di locazione ad uso abitativo – Registrazione tardiva – Disciplina della cedolare secca – Disciplina sanzionatoria introdotta sul presupposto della nullità del contratto non registrato – Sanzione sproporzionatamente punitiva per il proprietario locatore – Alterazione ingiustificata del sinallagma contrattuale a beneficio del conduttore – Violazione del principio di eguaglianza – Stravolgimento del principio generale consensualistico che presiede alla formazione del contratto – Contrasto con il principio generale, indicato nello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui le violazioni di norme tributarie non possono essere causa di nullità del contratto – Contrasto con le norme costituzionali che tutelano la proprietà privata e la libera iniziativa economica ed imprenditoriale – Art. 3, co. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 – Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 76 – Art. 10, co. 3 della Legge n. 212/2000
Sciolta la riserva assunta a verbale di udienza del 16 aprile 2013, nel processo civile R.G. n. 1573/2012 tra C.B./attrice e E.H.G./convenuta:
– rilevato che l’avv. C.B., difensore di C.B., ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 23/2011 per contrasto con gli articoli 41, 42 e 3 della Costituzione italiana;
– ritenuto che la suddetta questione di costituzionalità sia rilevante nell’ambito del presente giudizio, dovendosi chiarire, nel caso di specie, se prevalga o meno il principio consensualistico che presiede alla formazione del contratto di locazione nel caso di registrazione tardiva del contratto da parte locatrice avvenuta successivamente alla registrazione del contratto effettuata da parte conduttrice ai sensi dell’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011;
– osservato che i requisiti di validità del contratto vanno valutati al momento perfezionativo dell’accordo contrattuale, richiedendo la legge n. 431/1998 anche la forma scritta «ad substantiam» per la valida stipulazione dei contratti di locazione ad uso abitativo;
– osservato che la Legge finanziaria per l’anno 2005, legge n. 311/2004, art. 1, comma 346, ha introdotto la categoria della nullità dei contratti di locazione nell’ipotesi della mancata registrazione degli stessi;
– rilevate che la suddetta ultima disposizione normativa appare in contrasto con il principio di cui al comma 3 dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), non potendo le violazioni aventi rilievo tributario essere causa di nullità del contratto, vertendosi in ambito di principio generale dell’ordinamento in attuazione degli articoli 3, 23, 53, 95 della Costituzione;
– ritenuto che la norma di cui all’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 si muove sulla scia della legge n. 311/2004 ed appare dettata come sanzione per la mancata tempestiva registrazione del contratto sul presupposto della nullità del contratto non registrato tempestivamente;
– considerato, pertanto, che anche l’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 si pone in contrasto con il principio dettato dalla legge n. 212/2000 secondo il quale le violazioni aventi rilievo tributario non possono essere causa di nullità del contratto;
– ritenuto che le norme settoriali e speciali di cui alla legge n. 311/2004 e di cui al d.lgs. n. 23/2011 non possono avere efficacia abrogativa implicita del comma 3 dell’art. 10 della legge n. 212/2000, stante la natura di tale norma espressione di principio generale dell’ordinamento in attuazione degli articoli 3, 23, 53, 95 della Costituzione;
– osservato che l’imposizione legale del regime di cui all’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 costituisce una sorta di sanzione a carico del proprietario/locatore per la mancata registrazione tempestiva del contratto che travolge il principio consensualistico, sovrapponendosi all’accordo contrattuale mediante un atto unilaterale di dichiarazione di registrazione, comprimendo così in modo eccessivo e sproporzionato e per un lungo periodo di tempo la proprietà privata e le rendite che in regime di libero mercato possono da essa ricavarsi;
– ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in relazione agli articoli 41, 42 e 3 della Costituzione italiana, risultando aggravata, in modo rilevante, la posizione del proprietario/locatore, creandosi uno squilibrio ingiustificato, «ope legis» del sinallagma contrattuale e dell’assetto di interessi privati prevalentemente a discapito del proprietario/locatore e a beneficio della parte conduttrice;
– ritenuto, altresì, che anche sotto il profilo dell’eccesso di delega, e quindi della violazione dell’art. 76 della Costituzione, sia rilevante la questione di costituzionalità, dovendo demandarsi agli enti a ciò deputati il controllo e l’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia tributaria e per la repressione del fenomeno dell’evasione fiscale, non potendo sostituirsi ad essi la dichiarazione unilaterale di registrazione del contratto che impone un regime di locazione legale come sanzione prevalentemente e sproporzionatamente punitiva per il proprietario/locatore, incidendo ciò evidentemente sul principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché sulle relazioni giuridiche tra i soggetti privati dell’ordinamento, con stravolgimento del principio generale consensualistico che presiede alla formazione del contratto, in palese contrasto con il principio generale secondo il quale le violazioni di norme tributarie non possono essere causa di nullità del contratto, nonché in contrasto con le norme costituzionali (art. 41 e 42 Cost.) che tutelano la proprietà privata e la libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
P.Q.M.
Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti a cura della Cancelleria alla Corte costituzionale affinché valuti e dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 per contrasto con gli articoli 42, 41, 3 della Costituzione italiana nonché per eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione italiana. Si comunichi ai procuratori delle parti a cura della Cancelleria.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 23 ottobre 2013, n. 43