Tribunale, sezione lavoro, sentenza n. 180 depositata il 11 giugno 2019
Lavoro – Rapporto di lavoro – Rapporto di lavoro subordinato – Requisiti – Differenza con il lavoro autonomo
FATTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 20 dicembre 2017, il ricorrente ha richiesto al giudice adito di accertare lo svolgimento, da parte sua, di attività di lavoro subordinato in favore di An. Ga. per il periodo compreso tra il maggio 2011 ed il giugno 2017 e, quindi, di riconoscere il suo diritto a vedersi inquadrato, per l’attività di lavoro concretamente svolta e per tutto il periodo oggetto di domanda, nel terzo livello del c.c.n.l. studi professionali, dall’altro il suo diritto ad ottenere – al netto dei compensi percepiti – l’erogazione delle differenze retributive spettanti sia per la mancata corresponsione della retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva, delle ferie e delle ore di permesso lavorate, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del t.f.r., sia per il rimborso dei contributi previdenziali versati per l’avvenuta iscrizione alla cassa previdenziale professionale, con conseguente statuizione di condanna del convenuto.
Ha allegato il ricorrente di aver prestato a favore del convenuto, nel corso del periodo indicato, attività di lavoro consistita nella redazione di progetti di edilizia civile ed industriale, nella esecuzione di disegni architettonici, nella progettazione di strutture in cemento armato ordinario e precompresso e di strutture metalliche, svolgendo la propria attività sempre in favore di clienti dello studio del convenuto e con l’impiego di strumenti tecnici dello studio, di essere stato costretto dal convenuto ad aprire una partita i.v.a., rispettando un preciso orario di lavoro (dalle 8,30 alle 12,30 la mattina e dalle 14 alle 18 al pomeriggio), invero sovente e con cadenza di tre giorni a settimana fermandosi anche oltre il proprio orario ordinario, di non aver mai percepito né la retribuzione dovuta alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva, né gli ulteriori compensi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa di tipo subordinato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la natura subordinata e la durata del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, rilevando come la collaborazione autonoma fosse iniziata nell’anno 2013 (e non nel 2011 per come invece asserito dal ricorrente) dopo che il precedente rapporto di lavoro, sì subordinato ma reso verso un soggetto diverso (la Ga. s.r.l.), si era concluso nel 2010 e confutando la tesi della esistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro nel biennio 2011-2012; ha evidenziato come il precedente rapporto di lavoro subordinato svoltosi tra Ga. s.r.l. e il ricorrente si fosse bonariamente concluso in seguito alla crisi del settore edilizio, lasciando quale strascico solo l’aspetto relativo alla corresponsione all’ex dipendente del t.f.r., come in seguito alla notificazione di ingiunzione di pagamento per il pagamento del t.f.r. i rapporti fossero ripresi dall’aprile 2013 con espressa scelta di strutturare il rapporto lavorativo come collaborazione, atteso che lo stesso non veniva più svolto alle dipendenze di un’impresa, ma in regime di cooperazione tra professionisti, tanto che al ricorrente venne lasciata la possibilità di frequentare lo studio senza imposizioni di sorta e con facoltà di ivi occuparsi anche di svolgere la propria opera professionale in via autonoma e per clienti propri.
Ha osservato il convenuto che il rispetto (non imposto) delle fasce orarie di apertura e chiusura dello studio non può costituire indizio di alcuna subordinazione, tanto più che nel caso in esame non ricorre alcun altro elemento indiziario idoneo a comprovare un rapporto di subordinazione, smentito già documentalmente dal fatto che parte attorea non percepiva un compenso fisso e a cadenza regolare.
Espletata l’attività istruttoria, all’udienza ex art. 420 c.p.c. le parti hanno insistito ciascuna nelle proprie conclusioni come da verbale in atti e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata definita nei termini che seguono, previa lettura e deposito del dispositivo e con riserva di deposito delle motivazioni.
In via preliminare, deve rilevarsi che nel corso del processo è rimasto pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro, controverse rimanendo invece la natura (autonoma o subordinata) e la durata (dal 2011 secondo il ricorrente e dall’aprile 2013 a detta del convenuto) del rapporto lavorativo stesso.
Rilevato però che nella fattispecie in esame risulta effettivamente che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro, le risultanze istruttorie assunte nel corso del processo non concorrono a far emergere la sussistenza di quegli indici tipici della subordinazione la cui verifica è invece indispensabile per l’accertamento del diritto della parte istante a percepire le rivendicate differenze retributive.
È doveroso innanzi tutto premettere che un rapporto di lavoro ben può dispiegarsi secondo diverse modalità esecutive e che la rivendicazione di differenze retributive sulla base del c.c.n.l. applicabile alla fattispecie in esame postula una adeguata dimostrazione dei vincoli tipici della subordinazione: la subordinazione si sostanzia infatti in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all’intrinseco svolgimento della prestazione e l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale.
Nella precipua fattispecie in disamina le risultanze istruttorie non sono sufficienti a far mergere con sufficiente margine di certezza l’esistenza del vincolo della subordinazione, poiché tutte le prove raccolte in sede processuale non hanno fornito indizi precisi circa la stabile inserzione del ricorrente nell’organizzazione dello studio professionale del convenuto.
Se è vero infatti che, trattandosi di prestazione di lavoro formalmente qualificata come “autonoma”, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ben essere compiuto mediante una valutazione globale di una pluralità di indizi (vedi Cass. n. 9252 del 19 aprile del 2010, nonché Cass. Sezione Lavoro n. 5508 del 18 marzo 2004, che richiama Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379, secondo cui “ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione”, è altresì vero che nella fattispecie in esame detti indizi non sono affatto emersi, neppure a seguito dell’istruttoria testimoniale.
Certo è vero che – secondo il quadro sapientemente ricostruito dalla Corte di legittimità – nell’ambito del lavoro subordinato vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è legittimo accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (Cass. n. 1536 del 21.1.2009).
Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l’organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell’attività lavorativa nei locali di quest’ultimo e l’assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere “indicativo” per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (così Cass. n. 9152 del 6.7.2001; Cass. n. 20659 del 25.10.2005, Cass n. 5495 del 14.3.2006): il vincolo della subordinazione “non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro” (Cass. n. 58/2009).
In sintesi, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da quello autonomo, la subordinazione ossia quel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, derivante dall’emanazione di ordini specifici oltre che dall’esercizio di un’attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative.
Non integra per contro requisito indispensabile per la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato il carattere dell’assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell’attività esercitata dall’azienda nella quale egli è inserito (Cassazione n. 18757 del 26 settembre 2005).
Il requisito dell’assoggettamento va quindi diversamente considerato (o adattato) in relazione al tipo di attività svolta con conseguente necessità di una differenziazione – più o meno consapevole – nella utilizzazione di indicatori della qualificazione, in rapporto a tipologie con diversa caratterizzazione secondo modelli socio – culturali correnti evocabili alla stregua della generica formula di legge (Cassazione n. 5079 del 3 marzo 2009).
Si spiegano così le frequenti e condivisibili affermazioni giurisprudenziali secondo le quali l’assiduità dell’esercizio del potere direttivo può risultare non necessaria rispetto alle mansioni (come quelle del ricorrente) che per loro natura comportano una certa autonomia e non richiedono un costante esercizio dei poteri gerarchici (Cass. n. 4015 del 20/3/2002; Cass. n. 20157 del 18 ottobre 2005; Cass. n. 20034 del 17 settembre 2009 ecc.).
Va poi ricordato che il mancato esercizio del potere disciplinare non costituisce un argomento significativo per catalogare la natura del rapporto, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto Cass. n. 5508/2004 citata).
Infatti l’esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro (allorché questi risulti costituito) specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un’infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012; Cass. n. 4856 del 28.2.2014 ecc.).
Ancora, la circostanza che il lavoratore possa assentarsi senza alcuna conseguenza, non esclude affatto, a sua volta, la natura subordinata del rapporto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012). Mentre, come rilevato ancora dal giudice di legittimità, ai fini della subordinazione è sufficiente provare che, per disposizioni del datore di lavoro (evidentemente anche tramite il servizio di segreteria o comunque tramite indicazioni fornite da un preposto), il lavoratore si rechi nel luogo e nel tempo indicati, per effettuare le prestazioni richieste, ben potendo le direttive datoriali specificarsi attraverso elementi personali o materiali indicati dallo stesso datore o financo per il tramite di persone, anche estranee all’azienda, alle quali è dal datore delegata questa indicazione (Cass. n. 3042 del 13 febbraio 2006; negli stessi termini la sentenza n. 23502/2010).
In definitiva, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore – ha affermato la Corte – si risolve in una predisposizione; il datore predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta); e l’oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nell’operare lavoro, nel senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità; alla predisposizione non è necessaria l’indefinita protrazione del rapporto nel tempo (il rapporto può anche essere costituito in funzione dello specifico oggetto della prestazione, per tempi brevissimi).
Così ricostruito il quadro tratteggiato dalla Corte di legittimità, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame non è emersa, neppure per convergenza degli elementi indiziari, la stabile inserzione del ricorrente nell’organizzazione dello studio professionale del convenuto.
Ed infatti, nella fattispecie in parola certo non si rinviene la mancanza – in capo al ricorrente di una pur minima organizzazione imprenditoriale o la mancanza di rischio economico nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ma. Ol. s.r.l.
L’istruttoria testimoniale ha evidenziato che il ricorrente, una volta cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della Ga. s.r.l., ha fin da subito coltivato la propria esperienza professionale di architetto, organizzando la propria attività nell’ambito della propria abitazione e assumendo i rischi connessi allo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo (cfr. dichiarazione del teste Ma. Ol.: “Nel 2011 facevo ancora l’ingegnere a Tr. ma avevo un altro studio. Ho avuto bisogno della collaborazione di un architetto per la presentazione di una pratica edilizia in un comune e mi sono rivolto al Mi.. L’ho chiamato per telefono e so che l’attività professionale in quel periodo la svolgeva a casa. Non credo collaborasse ancora con l’ing. Ma. Ma.. So che non aveva ancora la partita iva perché lo pagai con ritenuta d’acconto per prestazione occasionale” – verbale di udienza del 29.6.2018).
La disamina delle fatture versate in atti dal ricorrente, in seguito a specifico provvedimento di ammissione del giudice, poi, pone in luce come le prestazioni rese dal ricorrente dopo aver aperto la partita i.v.a. non siano state tutte rese a favore del convenuto, risultando invece che – nel quinquennio 2013-2017 – il ricorrente ha emesso fatture anche nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) diversi e circa la cui riconducibilità degli stessi alla persona del convenuto il convenuto nulla ha allegato in atti.
Né circa l’inesistenza di un autonomo rischio di impresa o circa la mancanza di una propria organizzazione professionale rileva il numero di prestazioni esigue (una nel 2013, quattro nel 2014, cinque nel 2015, tre nel 2016 e una nel 2017) rese dal ricorrente nei confronti di soggetto estranei alla persona del convenuto, poiché l’esistenza di una autonoma organizzazione emerge anche a fronte di un’unica prestazione resa, dovendo la stesse essere valutata come possibilità per l’attore di non poter svolgere la propria attività professionale se non attraverso le strutture e i mezzi messi a disposizione del convenuto.
Né in senso contrario depongono le dichiarazioni del teste Ma. Ma. (cfr. verbale di udienza del 29.6.2018), il cui ricordo di fatture emesse dal ricorrente solo nei confronti del convenuto o di società a quest’ultimo riconducibili viene smentito dai documenti stessi: tra le quattordici fatture emesse dal ricorrente nel quinquennio 2013.2017 nei confronti di soggetti diversi dal convenuto, solo due sono intestate a società (sulla cui partecipazione o direzione da parte del convenuto nulla viene né allegato, né provato) e le rimanenti dodici riguardano soggetti privato sulla cui contiguità con il convenuto nulla è stato dedotto.
Parimenti, nel corso del giudizio è rimasto indimostrato che parte attorea fosse tenuta a rispettare un preciso orario di lavoro. Invero sul punto le emergenze probatorie sono del tutto carenti, nessuna rilevanza assumendo la testimonianza di Gi. Ma., il quale attesta una certa assiduità del ricorrente nel frequentare la sua pasticceria, ma non offre alcune elemento che possa far ritenere ricollegabile la detta assiduità con il rispetto di orari e di giorni di lavoro prefissati dal convenuto, tanto che parte attorea per un certo periodo è rimasto affezionato cliente della pasticceria nonostante fosse venuto meno il requisito della vicinanza dello studio professionale del convenuto (“Ho una pasticceria in Trescore proprio di fronte all’immobile dove si trovava lo studio dell’ing. Ga.. Conosco bene l’ingegnere e anche l’arch. Mi. che sono stati miei clienti. Il primo lo è ancora mentre il secondo non lo vedo da un pò. Ha frequentato la mia pasticceria quando lavorava dal Ga.. In quel periodo veniva tutte le mattine verso le 8 e verso le 13 a prendere il caffè. Generalmente veniva solo. Lui mi diceva che pranzava nello studio. Non ho mai fatto caso dell’orario in cui lo stesso andava via. Questo per una decina d’anni fino a 3 anni fa. So che l’ing. Ga. aveva spostato lo studio a Zandobbio ma l’arch. Mi. veniva ancora a prendere il caffè da me nella pausa pranzo” – c.f.r. verbale di udienza del 29.6.2018).
E, sebbene il teste escusso non ricordi con esattezza quando lo studio professionale del convenuto ha cambiato sede, il dato emerge proprio dalla disamina delle fatture emesse da parte attorea: la fattura n. 14 del dicembre 2015 è la prima ad indicare la nuova sede dello studio del convenuto; conseguentemente il protrarsi della frequentazione della pasticceria, mantenuta dall’attore stesso pur dopo il trasferimento dello studio, rende impossibile valorizzare gli orari di frequentazione della pasticceria quale indizio del rispetto di un orario di lavoro eterodeterminato, atteso che detti orari di frequentazione sono rimasti invariati pur a fronte dell’aumento della distanza tra il luogo di lavoro del ricorrente e la pasticceria stessa.
Ancora, anche il dato relativo alla forma della retribuzione non convalida la tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro controverso: la disamina di tutte le fatture prodotte in giudizio dal ricorrente in data 14.12.2018 rende evidente sia come le prestazioni rese dal ricorrente – sia pure talora ripetitive nel contenuto professionale – siano sempre state collegate alla necessità di elaborare disegni, progetti, plastici, sanatorie per diversi cantieri, sia come il compenso sia stato parametrato sulla specifica attività di volta in volta realizzata nel mese o anche in periodi inferiori al mese, tanto che non si rinviene nei documenti alcuna fattura il cui importo sia uguale a quello di altre.
Infine né i documenti versati in atti dal ricorrente, né le testimonianze assunte hanno fatto emergere almeno in forma indiziaria il fatto che la collaborazione tra ricorrente e convenuto, nel quinquennio 2013-2017, sia stata strutturata secondo l’unilaterale predisposizione di luoghi, modi e tempi di lavoro da parte del datore di lavoro, non essendo invero invece alcun elemento a tale proposito, non assumendo a riguardo alcuna rilevanza il fatto (provato ma oltretutto non contestato) che il ricorrente abbia lavorato fino al 2011 quale dipendente della Ga. s.r.l., non essendosi ravvisabili nella presente fattispecie elementi che facciano ritenere sussistente la continuità di quell’attività di lavoro dipendente con la nuova attività di collaborazione intrapresa nel 2013. D’altra parte lo stesso ricorrente, che pure nelle note conclusive insiste pervicacemente nel domandare il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 2011, nulla allega né in ricorso né nelle successive note circa il contenuto e le modalità di svolgimento, di esecuzione e di pagamento (sia pure in nero) delle prestazioni asseritamente rese nel biennio 2011-2013.
In ragione della verificata natura non subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, la determinazione della durata del rapporto di collaborazione resta assorbita, atteso che il ricorrente non ha svolto alcuna specifica domanda per la rivendicazione di eventuali compensi professionali non corrisposti nel periodo 2011-aprile 2013 per lo svolgimento di attività di collaborazione.
In considerazione di tutto quanto esposto, in ragione della insufficienza della prova raccolta circa l’effettiva inserzione della prestazione del ricorrente nell’organizzazione dello studio professionale del convenuto dal 2011 al 2017, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Tenuto conto della leale condotta processuale del ricorrente e delle difficoltà di prova di un rapporto di lavoro subordinato, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Rigetta il ricorso;
– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
– Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazione.
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