TRIBUNALE TERMINI IMERESE – Ordinanza 07 giugno 2017, n. 156
Lavoro subordinato – Contratti di lavoro a termine – Stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili – Esclusa l’applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 – art. 77, co. 2, Legge Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17
Premesso
a) che i ricorrenti espongono di essere stati assunti dai comuni da essi rispettivamente convenuti con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato specificati nei ricorsi introduttivi;
b) che, in dettaglio, in forza dei contratti a termine stipulati, poi prorogati o rinnovati:
la sig.ra M. G. A. ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso);
il sig. A. M. ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso);
l’avv. A. P. ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 96 mesi (ad agosto 2015);
la sig.ra M. A. ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015);
la sig.ra A. M. C. ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015);
la sig.ra A. M. C. ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 191 mesi (a marzo 2016);
c) che i ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni anzidetti hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell’utilizzazione dei contratti a termine», con consequenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilità di retribuzione;
d) che i contratti sono stati stipulati in base all’art. 12 comma 2 seconda parte legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, ai sensi del quale taluni soggetti istituzionali, fra cui i Comuni, possono «utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali», ossia lavoratori provenienti dai c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili ed in vista della loro stabilizzazione;
Rilevato
e) che la direttiva UE 1999/70, posta a fondamento del ricorso, è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 368/01;
f) che l’art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004, prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.»;
Ritenuto
1. che i contratti oggetto di controversia, seppur caratterizzati da finalità sociali e collettive estranee alle consuete esigenze del datore di lavoro determinanti l’opposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato, siano pacificamente riconducibili alla figura negoziale di cui all’art. 2094 del codice civile;
2. che, di conseguenza, si pone la questione della possibile illegittimità costituzionale dell’art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 per violazione dell’art. 117 comma 1 della Costituzione perché, prevedendo la non applicabilità della normativa nazionale attuativa della direttiva 1999/70, parrebbe contravvenire ai vincoli comunitari espressi dalla direttiva medesima in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
3. che, in particolare, la violazione si concreterebbe, come nelle vicende oggetto di causa, nella possibilità di una proroga o di un rinnovo potenzialmente illimitati dei contratti, senza oggettive ragioni giustificatrici e senza mai pervenire alla stabilizzazione che, pure, secondo la stessa normativa regionale, dovrebbe essere il punto di approdo della vicenda professionale dei soggetti già appartenenti al c.d. «bacino» dei lavoratori socialmente utili e viceversa ad oggi non concretamente attuata;
4. che la questione non sia manifestamente infondata, tenuto conto, fra l’altro, che la tematica presenta marcate analogie con quella concernente la materia dei contratti annuali del personale scolastico, affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 – conseguente alla sentenza della CGUE del 26 novembre 2014 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 e 11, legge n. 124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale ATA, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
5. che la questione sia rilevante, in quanto, ove ritenuto costituzionalmente legittimo, l’art. 77 comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 determinerebbe da sé l’integrale rigetto dei ricorsi, che, invece, sarebbero accolti nel caso contrario, salvo la successiva esatta delimitazione della tutela risarcitoria accordabile ai ricorrenti;
Visti gli articoli:
134 della Costituzione;
1 L.C. 9 febbraio 1948 n. 1;
23 legge 11 marzo 1953 n. 87.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all’art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art. 23 della legge dell’11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956).
Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell’assemblea regionale siciliana.
Dispone la sospensione del giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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