TRIBUNALE DI VARESE – Ordinanza 04 settembre 2013
Lavoro – Cessazzione dell’appalto – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Violazione dell’obbligo di repechage – Accertamento
Con ricorso depositato in data 16/7/2013 C. S. – assunto alle dipendenze di Esi Plus – Executive Service Industriai Plus – s.r.l. a partire dal 1/4/2012 con qualifica dì operaio addetto al portierato – ha chiesto al Giudice del Lavoro di annullare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli con lettera del 13/12/2012 per cessazione dell’appalto riguardante il servizio di portierato presso la Husquarna motorcycles s.r.l. con applicazione della disciplina di cui al IV comma dell’art. 18 L. n. 300/70 stante la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non avendo il datore di lavoro provveduto a verificare l’inutilizzabilità della prestazione lavorativa nell’ambito della propria struttura aziendale. In via subordinata chiedeva l’applicazione della tutela risarcitoria di cui al V comma o, quanto meno, quella del comma VI stante l’omessa attivazione della procedura di cui all’art. 7 L. n. 604/66.
A seguito di decreto di fissazione di udienza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 avanti al Giudice designato si costituiva in giudizio Esi Plus -Executive Service Industriai Plus – s.r.l. che, eccepita preliminarmente l’intervenuta decadenza ex art. 6 L. n. 604/66 dall’impugnativa del licenziamento non avendo la parte provveduto a depositare il ricorso nel termine di 180 giorni, chiedeva nel merito il rigetto delle domande siccome infondate; in particolare parte resistente evidenziava di aver cessato di svolgere il servizio di portierato ove era impiegato il signor C. e di non aver potuto, al momento del licenziamento, offrire una nuova postazione lavorativa in presenza di organico completo con riferimento a mansioni compatibili con la professionalità e lo stato di salute del ricorrente. In via subordinata chiedeva l’applicazione della tutela risarcitoria con dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro. All’udienza del 27/8/2013, tentata senza esito la conciliazione fra le parti, il Giudice si riservava sulle richieste formulate dai difensori.
La presente controversia può essere definita allo stato degli atti senza necessità di espletare attività istruttoria; sulla base della documentazione prodotta agli atti ritiene il Giudice del Lavoro che il ricorso proposto sia fondato e meriti accoglimento nei limiti di cui alla motivazione che segue. Deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 6 L. n. 604/66 sollevata dalla difesa di parte resistente. Invero, come si rileva dal documento prodotto sub 6 fase, ricorrente, l’impugnativa del licenziamento, benché datata 14/1/2013. è stata spedita il 17 gennaio 2013, con la conseguenza che il ricorso – depositato il 16.7.2013 – risulta tempestivamente proposto nel termine di 180 giorni. Entrando nel merito della vicenda, si deve innanzitutto evidenziare come il fatto storico posto alla base del licenziamento (“…siamo spiacenti di comunicarle che con decorrenza 31/12/2012 la scrivente termine al servizio di portierato c/o Husquarna moiorcycles srl ove Ella presta regolare attività lavorativa”) non sia stato contestato dal signor C. S. (neppure sotto il profilo del collegamento causale con il recesso -il ricorrente era effettivamente addetto al servizio di portierato presso tale azienda) che ha viceversa lamentato, oltre alla omessa attivazione della procedura conciliativa, la mancata dimostrazione dell’inutilizzabilità della prestazione lavorativa in altri servizi di portierato gestiti dalla E.S.I. Plus s.r.l. al momento dell’irrogazione del licenziamento. À fronte dell’indicazione, per quanto piuttosto generica, contenuta in ricorso di una serie di ulteriori servizi di portierato gestiti dalla resistente, quest’ultima – gravata dall’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di repechage – ha replicato ribadendo che sui singoli appalti il personale occupato era già sufficiente al momento del licenziamento. Peraltro, tenuto conto del comportamento tenuto dall’azienda successivamente al ricevimento dell’impugnazione del licenziamento (solo a quel punto E.S.I. Plus ha provveduto ad offrire l’inserimento lavorativo del signor C. nella città di Milano, specificando che tale possibilità era Punica alternativa al licenziamento per giustificato motivo in assenza di postazioni lavorative nella provincia di Varese -cfr. doc. 6 fase, resistente), ritiene il Giudice del lavoro che la parte avrebbe dovuto fornire una prova ben più rigorosa non solo in ordine alle caratteristiche dell’organico in forza, ma anche sulla circostanza – affermata in sede di memoria di costituzione ma non contenuta nella proposta del 25 febbraio 2013 – che l’offerta non solo si riferiva ad un posto di lavoro liberatosi successivamente al licenziamento a seguito di dimissioni rassegnate da altro dipendente (doc. 6), ma anche che tale soluzione era l’unica praticabile a Milano. La genericità delle allegazioni esposte in memoria difensiva e il contenuto dei documenti prodotti sono di per sé sufficienti, nell’ambito del presente procedimento sommario, per ritenere che la verifica di altri posti di lavoro sia stata effettuata da parte della società in un primo momento limitatamente alla provincia di Varese; la successiva offerta è stata formulata genericamente sulla città di Milano, senza precisare che la soluzione era sopravvenuta e comunque subordinata al fatto che il lavoratore ivi applicato rassegnasse in effetti le proprie (preannunciate) dimissioni.
Alla luce di ciò, occorre a questo punto verificare se, in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il mancato adempimento all’obbligo di repechage rientri o meno nel “fatto” la cui manifesta insussistenza dà luogo alla reintegrazione nei posto di lavoro. Ritiene lo scrivente Giudice che l’ipotesi di cui si discute esuli propriamente dal concetto di “fatto posto a fondamento del licenziamento ” (la cui manifesta insussistenza può indurre il Giudice ad applicare la tutela reintegratoria attenuata di cui al comma IV) e debba essere ricollegata alle “altre ipotesi” in cui il Giudice, pur accertando profili di illegittimità del licenziamento, dichiara comunque il rapporto di lavoro risolto e si limita a condannare il datore di lavoro a risarcire il danno.
Pertanto, in applicazione della cd. tutela indennitaria forte di cui al V comma dell’art. 18 S.L., tenuto conto della minima anzianità di servizio del ricorrente (assunto il 1/4/2012 e licenziato con decorrenza dal 31/12/2012), delle dimensioni aziendali e del comportamento delle parti (sotto questo profilo deve valutarsi la circostanza che l’offerta formulata dalla società – per quanto tardiva – di un posto di lavoro è stata rifiutata del lavoratore per non aver ottenuto la disponibilità ad un rimborso spese, richiesta non pertinente non trattandosi di trasferta; a ciò deve aggiungersi il rilievo che la nuova postazione lavorativa si trova ad una distanza chilometrica sicuramente accettabile e in una città ben collegata a Varese e servita da numerosi mezzi pubblici di trasporto come è la città di Milano), si ritiene equo quantificare l’indennità risarcitoria nel limite minimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €. 1.106,12=), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Per il principio della soccombenza Esi Plus – Executive Service Industriai Plus – s.r.l. deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate ex D.M. n. 140/12 in complessivi €. 2.200,00=, oltre a accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara risolto rapporto di lavoro alla data del 13/12/2012 e, in applicazione dell’art. 18, V comma. S.L., condanna parte resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €. 1.106,12=), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.200=, oltre a accessori di legge.
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