TRIBUNALE DI VERONA sentenza n. 6750 del 2.11.2015
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro n. 2968 /2014
promossa da P. D. (Avv. Tirozzi )
Contro
V. T. SERVICE S.R.L. (Avv. BALBI FRANCO)
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza 13/10/2015 osserva quanto segue
Nel corso del procedimento cautelare il ricorrente è stato giudicato nuovamente idoneo allo svolgimento delle mansioni a lui richieste dalla società resistente e pertanto è cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di tutela in via di urgenza.
In mancanza di accordi tra le parti la fondatezza del ricorso deve essere delibata ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
Il ricorrente sostiene che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è illegittima per vari motivi
In primo luogo il ricorrente sostiene di non essere mai stato adibito ad operazioni accessorie di messa in sicurezza del carico che comportino spostamento o sollevamento di pesi incompatibili con il suo stato di salute.
La circostanza è stata nettamente smentita dai testimoni, i quali hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto tali attività come tutti gli altri autisti.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che tali attività sono qualificabili come facchinaggio e quindi non rientrano nella mansione dell’autista inquadrato nel livello 3S. Tale argomentazione non è condivisibile. Il divieto di assegnazione ad operazioni di facchinaggio previsto dal contratto collettivo (art. 28) e invocato dalla parte ricorrente non riguarda le attività oggetto di contestazione nella presente causa. Infatti le operazioni di cui il ricorrente sostiene l’inesigibilità rientrano nella preparazione del mezzo e assicurazione del carico in osservanza del codice della strada. Tali operazioni devono essere necessariamente poste in essere dall’autista, responsabile del veicolo affidatogli ai sensi del medesimo articolo 28 del CCNL. I testimoni hanno confermato che lo spostamento e il sollevamento di pesi nel corso di tali operazioni è inevitabilmente connesso al peso e ingombro dei carichi trasportati. I testimoni hanno riferito che la ditta resistente è specializzata nell’esecuzione di trasporti eccezionali. Il fatto che le operazioni contestate nel presente procedimento rientrino nelle attività accessorie richieste agli autisti è poi confermato dal comportamento successivo del ricorrente. Il lavoratore infatti, una volta nuovamente dichiarato idoneo al sollevamento dei carichi, ha ripreso a svolgere le operazioni in questione senza ulteriori contestazioni (cfr. teste D. H.).
In terzo luogo, il ricorrente sostiene nel proprio atto introduttivo che il datore di lavoro avrebbe potuto adibirlo a trasporti che non richiedessero attività particolarmente pesanti per l’assicurazione del carico (ipotesi specificamente indicate a pag. 9 del ricorso). La circostanza è stata contestata dalla parte convenuta. In ogni caso non ha trovato conferma nell’istruttoria il fatto che si potesse ricavare (per frequenza fissa o comunque prevedibile di determinati carichi in un certo arco di tempo) un nucleo di prestazioni che rendesse proficua anche per il datore di lavoro l’utilizzazione di un lavoratore con capacità ridotte.
In quarto luogo il ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione dalla retribuzione, adottata dalla società convenuta ai sensi dell’art. 21 CCNL
Il ricorrente sostiene che la fattispecie in esame non rientra fra i casi disciplinati dall’art. 21 citato. Ad avviso del ricorrente il datore di lavoro in caso di inidoneità alla prestazione al massimo avrebbe potuto provvedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sussistendone le condizioni.
Tale argomentazione non è condivisibile. A prescindere dall’applicabilità nel caso in esame dell’art. 21 sopra citato, secondo i principi generali in materia di obbligazioni contrattuali si può configurare la mora del creditore soltanto qualora quest’ultimo rifiuti la prestazione offerta senza un legittimo motivo (art. 1206 c.c.).
Nel caso in questione il datore di lavoro ha legittimamente rifiutato la prestazione in quanto irricevibile, non potendo essere svolte le prestazioni accessorie vietate dalle prescrizioni del medico competente e non esistendo la possibilità di una ricollocazione in altre mansioni meno faticose. Poiché si trattava di inabilità temporanea, il datore di lavoro ha legittimamente ritenuto di non procedere al licenziamento e di conservare il posto di lavoro sino alla rimozione delle limitazioni.
Sulla base delle argomentazioni che precedono il ricorso non era fondato sotto il profilo del “fumus boni iuris” e quindi, secondo il criterio della soccombenza virtuale, il lavoratore ricorrente deve essere condannato a rifondere le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dei compensi previsti per procedimento cautelare di valore indeterminato di complessità bassa (5.535,00). Vi sono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese nella misura di metà, tenuto conto della offerta di parte ricorrente, anteriore allo svolgimento dell’istruttoria, di rinunciare al ricorso cautelare a spese compensate.
P.Q.M.
1) -rigetta il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere
2) -dichiara compensate le spese di lite, liquidate per l’intero in € 5.535,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf., e condanna la parte ricorrente a rifondere alla società resistente la rimanente metà
Si comunichi
Verona,02/11/2015
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
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