MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 12 del 15 marzo 2024
Triennio formativo 2023-2025 – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135
La direttiva CSRD, riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, rappresenta l’iniziativa della UE in materia di transizione a una economia sostenibile attraverso la previsione dell’estensione graduale degli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, precedentemente diretti esclusivamente alle società quotate di grandi dimensioni, anche ad altre imprese specificamente indicate.
In considerazione di ciò, il programma formativo per l’anno 2024, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è stato significativamente ampliato, mediante l’inserimento nel Programma annuale di aggiornamento professionale del 2024 di un apposito Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D) denominata “Rendicontazione di sostenibilità”, articolato sulla base dell’elencazione delle materie indicate nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva Audit, come modificata dalla direttiva CSRD.
In tal modo, si evidenzia che, nelle more del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva CSRD con cui verrà disciplinato lo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i revisori potranno comunque acquisire le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.
Si precisa che le istruzioni di seguito riportate non sono applicabili all’anno formativo 2023, che rimane disciplinato dalla circolare n. 3/2020.
- Quadro complessivo della disciplina in vigore nel triennio 2023-2025
Come nei precedenti trienni, il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola su tre diversi canali di formazione, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero 1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze, 2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati e 3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.
I predetti canali non devono intendersi come alternativi, ma possono anzi essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell’intera offerta formativa e di partecipare a quelli ritenuti più adatti alla propria esperienza professionale e alle proprie necessità.
I corsi di formazione devono avere ad oggetto i contenuti elencati nel programma annuale, adottato, in relazione all’anno 2024, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 8 del 29/1/2024, o successive, pubblicata sul sito della revisione legale (http://www.revisionelegale.mef.gov.it).
Si ribadisce che il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza, tecnica professionale della revisione legale).
Si richiama l’attenzione sull’obbligo annuale di aggiornamento continuo stabilito dal citato articolo 5 che, alla luce dell’interpretazione letterale del contenuto, non consente compensazioni di crediti maturati per ciascun anno all’interno dello stesso triennio.
Si conferma la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione. In merito alle frazioni orarie, si demanda alla responsabilità degli enti organizzatori la corretta e ragionevole determinazione del numero di crediti attribuibili, tenendo presente che saranno presi in considerazione soltanto crediti interi e non frazioni di credito (1,5 o 2,5 ecc.) e che i crediti non dovranno essere incrementati artificiosamente nel caso di suddivisione in due parti dell’evento formativo.
I corsi possono essere fruiti interamente a distanza, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula.
Nell’ambito dello stesso triennio, il medesimo corso non consente di maturare ulteriori crediti formativi, mentre sono ammessi e consentono la maturazione di ulteriori crediti quei corsi che trattano aspetti diversi dello stesso argomento, oppure che rappresentano un approfondimento o un aggiornamento della tematica.
1.1. Formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze
Per quanto riguarda i moduli formativi a distanza disponibili sulla piattaforma digitale del Ministero dell’economia e delle finanze, accessibili tramite l’area riservata del sito della revisione legale, si continuerà ad assicurare i contenuti già disponibili nel 2023, che saranno integrati con ulteriori temi e argomenti, anche in relazione alle novità introdotte nel Programma annuale 2024.
L’effettiva disponibilità dei nuovi moduli dipenderà dai tempi di acquisizione o predisposizione e sarà comunque oggetto di avviso pubblicato sul sito della revisione legale.
Al fine di assicurare una fruizione dei corsi più consapevole, a decorrere dal presente anno formativo, è introdotto l’obbligo del completamento del quiz finale di ciascun modulo presente sulla FAD MEF con almeno il 70% di risposte positive per l’acquisizione del relativo credito formativo. Nel caso di mancato superamento del test per tre volte consecutive, sarà necessario ripetere il modulo.
I moduli di formazione sono accessibili gratuitamente in modalità e-learning e riguardano le materie di principale interesse per l’aggiornamento professionale del revisore. La piattaforma è concepita con lo scopo di agevolare l’adempimento degli obblighi formativi annuali, ma non esclude la possibilità per il singolo professionista di scegliere, in piena autonomia, anche gli altri canali di formazione autorizzati.
1.2 Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento
Il secondo canale per l’assolvimento degli obblighi formativi è rappresentato dall’offerta di corsi da parte di enti pubblici e privati che si accreditano presso il Ministero dell’economia e delle finanze attraverso un’apposita convenzione che ha validità annuale.
Il processo di accreditamento è curato dagli uffici competenti garantendo massimi rigore e omogeneità nell’applicazione dei principi essenziali posti dall’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Come nei trienni precedenti, non saranno accreditati quegli enti che non assumono o non comprovano di assumere la piena responsabilità per i programmi di formazione presentati. Non sono pertanto ammessi affidamenti a terzi, deleghe o contratti con terzi. In tali casi, gli enti che hanno presentato istanza di accreditamento sono interamente responsabili verso i partecipanti per la mancata registrazione dei crediti da parte di questo Ministero in seguito all’eventuale erogazione di attività formative da parte di soggetti terzi in deroga a quanto innanzi stabilito.
Ferma restando l’invalidità dei corsi che l’ente accreditato avesse affidato a terzi, si conferma che due soggetti distinti possono presentare congiuntamente un’istanza di accreditamento sottoscritta da entrambi, i quali sarebbero responsabili sia delle relative dichiarazioni, che dell’organizzazione e della qualità dell’attività formativa. In questo caso è sufficiente che i requisiti prescritti dalla normativa vigente siano posseduti dall’uno o dall’altro soggetto.
Si ribadisce che gli enti formatori non possono promuovere i corsi sulla base di un accreditamento richiesto e non ancora effettivamente concesso. A tale scopo, si precisa che il rapporto convenzionale di accreditamento decorre dalla data di inserimento dell’ente nell’apposito elenco degli enti accreditati pubblicato sul portale della revisione legale.
1.2.1 Istanza di accreditamento e accreditamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
Il modello di istanza di accreditamento, unitamente alla convenzione e alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti da parte dell’ente formatore richiedente, può essere scaricato dal sito istituzionale della revisione legale e inoltrato a questo Ministero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente formatore. Gli enti già accreditati nel triennio precedente o nel 2023 dovranno ripresentare istanza di accreditamento anche per il 2024 per poter continuare a erogare la formazione.
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte digitalmente da un qualificato rappresentante dell’ente che intende chiedere l’accreditamento:
- a) dichiarazione concernente il numero di dipendenti adeguato a garantire qualità e capacità di organizzazione della formazione offerta;
- b) dichiarazione concernente la comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – economico-aziendale e in particolare contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010;
- c) dichiarazione concernente l’impiego di docenti di comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e, per gli enti che presenteranno programmi formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità, nell’ambito delle materie elencate nel Gruppo D) del Programma annuale 2024 di questo Ministero. Si precisa che l’istanza dovrà comunque essere accompagnata dall’elenco dei docenti di cui l’ente intende avvalersi e dalle relative schede docente;
- d) dichiarazione concernente l’organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.
Nell’istanza di accreditamento, l’ente deve obbligatoriamente indicare il c.d. URL (Universal Resource Locator), cioè il link o l’indirizzo internet della pagina, da tenere aggiornata, che elenca i titoli dei corsi organizzati, la sede, le date, gli orari, i docenti e le quote di iscrizione e partecipazione ai corsi; l’indisponibilità della pagina internet nella quale elencare i corsi o l’omissione nella comunicazione dell’URL non consentono l’accreditamento.
Con l’istanza di accreditamento, l’ente formatore dovrà fornire al Ministero le credenziali di accesso agli eventuali corsi a distanza al fine di consentire il controllo della qualità del contenuto del corso e del materiale didattico.
Non si prenderanno in considerazione e non avranno seguito le istanze che non risultassero complete di tutti gli elementi richiesti.
Si ribadisce che le istanze di accreditamento dovranno essere presentate almeno venti giorni prima rispetto alla data di inizio degli eventi programmati, al fine di consentire in tempo utile la regolare istruttoria della richiesta.
Le disposizioni vigenti non prevedono un termine entro il quale le istanze di accreditamento devono essere inoltrate. Si richiama l’attenzione, tuttavia, sull’impossibilità di dare corso a quelle istanze che non pervenissero entro termini congrui per assicurare l’effettiva organizzazione e svolgimento della formazione continua entro l’anno cui le istanze stesse si riferiscono. Pertanto, non saranno accolte richieste di accreditamento di corsi che non si concludano entro l’anno formativo di riferimento.
Si rappresenta, altresì, che gli uffici sospenderanno la valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 1°- 31 agosto e 1° – 31 dicembre. Farà fede la data di ricezione della posta elettronica certificata.
Gli uffici competenti del Ministero verificano sia il possesso dei requisiti sopra citati, anche attraverso appositi controlli a campione presso il registro delle imprese, che la corrispondenza della formazione proposta con il programma formativo del MEF e, qualora l’istruttoria dia esito positivo, trasmettono copia della convenzione controfirmata da un rappresentante del Ministero all’ente interessato, inserendo lo stesso nell’elenco degli enti accreditati in apposita sezione del portale della revisione legale.
1.2.2 Schema di convenzione ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lett. b), del D.lgs. n. 39/2010
All’istanza di accreditamento deve essere allegato uno “Schema di convenzione”, scaricabile al link all’interno della sezione “Formazione” del portale della revisione legale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, lett. b), del decreto legislativo n. 39/2010.
Lo schema di convenzione è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ente che intende accreditarsi e concerne gli obblighi e i doveri ai quali gli enti che offrono corsi di formazione continua per i revisori si assoggettano al fine di assicurare il soddisfacente funzionamento del sistema di formazione continua. Se l’istanza di accreditamento è presentata da più soggetti, che mettono in comune le rispettive risorse per organizzare l’attività formativa, anche la convenzione dovrà essere firmata congiuntamente dai rispettivi qualificati rappresentanti.
All’esito dell’istruttoria, il Ministero restituisce copia della convenzione di accreditamento sottoscritta da un rappresentante di questo Ministero all’ente accreditato.
Comprova l’insorgenza del rapporto convenzionale con il MEF la restituzione della convenzione controfirmata e l’inserimento dell’ente nell’elenco degli enti accreditati sul portale della revisione legale.
1.2.3 Scheda dei corsi offerti
La richiesta di accreditamento deve essere corredata anche della scheda dei corsi relativa all’anno formativo 2024 scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale. La scheda rappresenta il programma formativo offerto dall’ente e deve riportare i singoli temi o argomenti scelti tra quelli previsti dal programma annuale di aggiornamento professionale di cui alla citata determina del Ragioniere generale dello Stato RR 8 del 29/1/2024. I programmi presentati dagli enti formatori devono articolarsi in moduli della durata complessiva di almeno cinque ore, senza possibilità di offrire programmi di durata inferiore.
La scheda corsi deve contenere tutte le indicazioni richieste per ciascun corso offerto (docenti di riferimento, data, luogo, sede completa di indirizzo, orario e costo) e resta vincolante per l’ente accreditato fino alla comunicazione di eventuali modifiche, nelle forme e nei limiti di seguito precisati. In particolare, si evidenzia la necessità di riportare scrupolosamente i codici che contraddistinguono ogni argomento elencato nel programma MEF.
È appena il caso di precisare che la preventiva comunicazione degli elementi di cui sopra è finalizzata a consentire a questo Ministero gli eventuali controlli a campione sulla regolarità, serietà ed effettività dei corsi.
Nell’ipotesi di eventuali modifiche di carattere non sostanziale rispetto al programma formativo già accreditato dal MEF dipendenti da esigenze organizzative dell’ente formatore, quest’ultimo dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione all’indirizzo PEC accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Le suddette variazioni non richiedono il formale aggiornamento della convenzione e possono riguardare nello specifico:
– la sostituzione di un docente: l’ente formatore potrà operare la sostituzione con un altro già incluso nel corpo docente validato dal MEF, ferma restando la necessità della specializzazione nella materia oggetto del corso o evento formativo;
– le date, gli orari dei corsi e i relativi crediti formativi, la sede se si tratta di corsi in aula, posto che il comune rimanga lo stesso rispetto a quello indicato nell’offerta formativa precedentemente presentata.
Nel caso, invece, di modifiche o integrazioni sostanziali rispetto al programma formativo già presentato al MEF, come l’organizzazione di nuovi corsi, l’ampliamento del corpo docente con nuovi professionisti o la variazione del comune ove ha luogo l’evento, l’ente accreditato dovrà presentare un’ulteriore istanza integrativa, non prima che siano decorsi due mesi dalla precedente istanza di accreditamento. Tale ulteriore richiesta dovrà avvenire con le stesse modalità già illustrate al punto 1.2.1. La pianificazione dell’offerta formativa più a lungo termine consente all’Amministrazione un esame ordinato dei programmi e delle integrazioni proposte.
1.2.4 Requisiti per l’accreditamento: numero di dipendenti adeguato
L’articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 39/2010 prevede che possono richiedere l’accreditamento i soggetti (enti pubblici e privati) che abbiano un numero di dipendenti adeguato a garantire la qualità della formazione offerta. La disposizione richiamata non indica un numero minimo di dipendenti, ma stabilisce che si deve tenere conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale. La previsione di un numero di dipendenti adeguato costituisce, dunque, un indice, tra i molti possibili, della capacità organizzativa dell’ente che intende accreditarsi per la formazione continua. In proposito, si ritiene necessario un numero di almeno due dipendenti affinché il soggetto accreditato possa garantire l’opportuno supporto amministrativo agli adempimenti richiesti per l’erogazione della formazione.
1.2.5 Requisiti per l’accreditamento: esperienza nella formazione
L’ente o la società che intende accreditarsi dovrà dichiarare di aver maturato una esperienza almeno triennale nell’ organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale altri eventi riguardanti l’ambito professionale economico-aziendale e in particolare contabile o giuridico, sul quale insistono le materie incluse nel programma annuale adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze con la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. RR 8 del 29/1/2024. Si considera cumulabile l’esperienza maturata anche da parte di soggetti nominalmente diversi, purché sia comprovata la continuità sostanziale con l’ente che presenta l’istanza di accreditamento.
La formazione professionale e attività affini debbono costituire la parte prevalente dell’oggetto sociale dell’ente che intende accreditarsi: non sono quindi ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge quegli enti il cui oggetto sociale include attività diversificate (ad esempio l’organizzazione della formazione sotto il profilo logistico) ovvero inerenti alla formazione professionale in senso lato (ad esempio rivolta a professioni di diverso profilo, come promotori culturali, medici, mediatori linguistici, ecc.).
1.2.6 Requisiti per l’accreditamento: docenti di comprovata esperienza
Si premette che il corpo docente di cui un ente intende avvalersi deve essere precisamente individuato in fase di accreditamento.
L’esperienza dei docenti deve essere riferita all’insegnamento universitario o alla collaborazione presso primari istituti di ricerca nell’ambito delle materie di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 39/210, oppure maturata presso società di revisione dotate anche di uffici o unità organizzative e risorse destinate esclusivamente alla revisione legale e alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori. Sono altresì valide le pubblicazioni su giornali o riviste di settore a diffusione nazionale nonché la collaborazione a testi o manuali inerenti le materie della revisione legale; è esclusa la possibilità di avvalersi di docenti di scuola media superiore, di professionisti titolari di studi che esercitano la professione al di fuori dei contesti delle società di revisione e di dipendenti pubblici senza altre qualifiche oltre a quelle inerenti alla occupazione principale; in tale ultimo caso non sono presi in considerazione interventi e relazioni effettuate in qualità di dipendente di pubbliche Amministrazioni che si occupano della materia al fine di comprovare l’esperienza posseduta.
Il corpo docente incaricato dello svolgimento di corsi nelle materie del Gruppo D) Rendicontazione di sostenibilità dovrà possedere una specifica e comprovata esperienza professionale in tale ambito.
Sarà cura dell’ente formatore dichiarare i requisiti di ciascun docente coinvolto nel programma formativo oggetto di accreditamento mediante compilazione dell’apposita “Scheda docente”, scaricabile dal sito della revisione legale, che costituisce unico elemento di valutazione in sostituzione del Curriculum Vitae, che potrà, se del caso, essere fornito a richiesta degli uffici competenti all’istruttoria.
Nella compilazione della citata “scheda docente”, gli enti formatori avranno cura di indicare i requisiti più significativi e pertinenti del docente coinvolto nel corso al fine di agevolare la valutazione da parte dell’Amministrazione.
1.2.7 Requisiti per l’accreditamento: economicità dell’organizzazione
Ciascuna richiesta di accreditamento dovrà dichiarare il costo per la partecipazione degli iscritti al registro al corso o ai corsi, per singolo corso, individuale o per gruppi di più revisori. In merito al requisito dell’economicità richiesto dalle disposizioni, con esso s’intende la ragionevole correlazione tra costi e ricavi, tale da escludere possibili fenomeni di speculazione. È appena il caso di precisare che i corsi gratuiti sono pienamente compatibili con le previsioni contenute nelle vigenti disposizioni.
In relazione a detto requisito, l’ente che intende accreditarsi deve indicare l’importo delle quote di iscrizione ai corsi, senza la possibilità che lo stesso sia indeterminato; questo Ministero deve essere infatti preventivamente in grado di valutare l’economicità e la congruità di tali quote; è ammesso che corsi con contenuti altamente specialistici (ad esempio, alcun aspetti della revisione legale presso gli istituti di credito o presso le società di assicurazione) prevedano quote di iscrizione elevate, ma in via generale non saranno accreditati quegli enti formatori che richiedono oneri che appaiono palesemente sproporzionati e ingiustificati.
Non è ammesso che la quota di iscrizione ai corsi sia determinata in funzione dell’eventuale accettazione da parte dei partecipanti dell’offerta di acquisto di altri beni o servizi, né è possibile che siano offerti sconti o promozioni in funzione di situazioni o posizioni legate alle libere scelte degli iscritti al registro; a titolo di esempio, non sono possibili promozioni volte a incentivare l’acquisizione della qualità di socio o associato dell’ente formatore. Sono invece sempre possibili eventuali sconti o promozioni legati al numero dei corsi frequentati.
1.2.8 Requisiti per l’accreditamento: articolazione territoriale
Le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono il requisito dell’adeguatezza della struttura territoriale dell’ente che richiede l’accreditamento, ma non indicano alcun parametro al fine di individuare puntualmente in quale grado l’articolazione territoriale debba essere sviluppata. La relativa dichiarazione appare finalizzata ad assicurare la diffusione dell’offerta formativa sul territorio nazionale. Di conseguenza, sembra opportuno considerare dotati di sufficiente articolazione territoriale quei soggetti, anche appositamente associati ai fini dell’accreditamento, aventi sedi in località diverse, che accreditandosi, risultano in grado di diversificare la diffusione territoriale della formazione offerta, nonché, in generale, i soggetti in grado di assicurare la capillarità della formazione professionale, senza avvalersi di soggetti diversi da quelli che presentano congiuntamente l’istanza di accreditamento.
1.2.9 Comunicazioni dei crediti formativi al registro dei revisori legali
Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai crediti acquisiti da ciascun partecipante, l’articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 39/2010, prevede che le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua comunichino annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante, prestando la dovuta attenzione, in relazione a quei moduli che prevedono un numero massimo di crediti riconoscibile a ciascun partecipante, a non produrre comunicazioni per un numero di corsi superiore al massimo consentito.
Le reiterate inesattezze e irregolarità nell’invio dei crediti formativi maturati dai partecipanti ai corsi si delineano, infatti, come fattispecie di inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni al MEF, come previsto dalla convenzione di accreditamento e, come tali, valutabili al fine di eventuali iniziative di questa Amministrazione a tutela del corretto funzionamento del sistema di formazione continua, fino alla revoca del rapporto convenzionale nei casi più gravi.
Si evidenzia che la disposizione pone a carico dell’ente accreditato la correttezza e la puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro. Per correntezza, si considerano puntuali le comunicazioni pervenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. I crediti formativi devono essere trasmessi al registro da parte degli enti formatori, preferibilmente accorpando la trasmissione dei crediti maturati fino alla data della trasmissione entro, rispettivamente, i mesi di giugno e dicembre, al fine di aggiornare tempestivamente nel corso dell’annualità la posizione dei crediti formativi acquisiti da ciascun partecipante. Resta comunque ferma la data del 31 marzo dell’anno successivo entro la quale trasmettere i crediti.
Ferma restando la possibilità del revisore di diversificare la maturazione dei crediti fra i diversi canali di formazione previsti dalla legge e mediante la partecipazione a corsi organizzati da enti diversi, la trasmissione dei crediti spetta esclusivamente agli enti di formazione. È sempre esclusa, pertanto, la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti ai singoli eventi formativi, sia in ragione degli obblighi convenzionalmente assunti da parte dell’ente formatore, sia per il sistema della formazione delineato dal legislatore che si regge sul controllo del Ministero e sul ruolo degli stessi enti formatori.
A tale riguardo, sarà cura dell’ente formatore comunicare i crediti formativi maturati da ciascun partecipante nei corsi organizzati dagli enti accreditati, utilizzando il modello in formato CSV (Comma-Separated Values) disponibile sul portale della revisione legale, da compilare secondo le istruzioni di cui all’Allegato 1.
I crediti formativi dovranno essere trasmessi mediante il citato modello CSV all’indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.
In relazione alla veridicità delle comunicazioni, si richiama l’attenzione sull’effettività della presenza dei partecipanti ai corsi o ai programmi nonché della diretta e personale fruizione qualora si tratti di formazione offerta in modalità on-line.
All’esattezza delle comunicazioni è poi condizionato il positivo esito del processo della formazione e in particolare il corretto aggiornamento delle posizioni degli iscritti: in questo quadro l’onere di assicurare la precisione delle comunicazioni fa capo al soggetto accreditato.
A tal fine, dovrà essere indicato il numero dei crediti formativi assolti da ciascun iscritto al registro che ha partecipato ai corsi o agli eventi formativi, con l’indicazione di quelli caratterizzanti e non caratterizzanti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010 e di quelli relative alle materie del Gruppo D). Si presume che l’ente che omette la comunicazione non sia provvisto della capacità organizzativa necessaria per assicurare la qualità dell’offerta formativa, ai fini di eventuali future richieste di accreditamento.
L’impegno dell’ente accreditato di inoltrare al Ministero comunicazioni puntuali, veritiere e complete è confermato anche convenzionalmente mediante la sottoscrizione dello schema tipo di convenzione di cui sopra.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, di cui all’art. 21, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 39/2010, il Ministero può verificare il corretto assolvimento dell’obbligo di formazione da parte di ciascun iscritto e procedere, in caso di mancato adempimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, del menzionato decreto, all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 della medesima disposizione. Qualora i controlli effettuati, ai sensi della normativa vigente, evidenzino che la formazione non sia stata organizzata conformemente alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della presente circolare, ogni responsabilità per la mancata registrazione dei crediti in capo ai partecipanti è interamente a carico degli enti organizzatori.
1.3 Formazione professionale erogata da Albi o Ordini professionali a favore dei professionisti iscritti
La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli Albi professionali di appartenenza è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato.
La legge non richiede comunicazioni preventive ai fini del riconoscimento. È pertanto sufficiente che una comunicazione sia trasmessa successivamente alla conclusione dell’attività di formazione.
Dette comunicazioni devono pervenire da parte degli organismi suddetti attraverso PEC all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Gli organismi nazionali rappresentativi delle professioni (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, etc.) potranno concordare con gli uffici competenti del Ministero le modalità tecniche più idonee per un agevole flusso informativo.
Al momento della comunicazione dei crediti, i suddetti organismi devono evidenziare la corrispondenza con la classificazione del programma annuale, adottato dal Ragioniere Generale dello Stato, con particolare attenzione ai codici delle macroaree e a quelli degli argomenti elencati (codici interni). È fondamentale che detta corrispondenza sia scrupolosamente osservata in relazione ai corsi e alle materie delle quali si intende chiedere il riconoscimento. I programmi formativi, corsi o altri eventi che non rispettassero detta corrispondenza oppure la soglia minima riguardante le materie caratterizzanti non potrebbero infatti essere riconosciuti.
Qualora la formazione erogata da un ente accreditato presso il Ministero fosse altresì valida, a qualsiasi titolo, per la formazione professionale continua dell’Ordine o degli Ordini di appartenenza dei partecipanti, spetta agli Ordini stessi trasmettere i crediti, direttamente (nel solo caso degli Ordini forensi) o indirettamente, al registro. L’ente organizzatore del corso, pertanto, trasmetterà al registro soltanto i crediti relativi agli iscritti al registro che non sono professionisti iscritti in un Albo, al fine di evitare duplicazioni dei crediti.
1.4 Riconoscimento della formazione effettuata all’interno delle società di revisione legale
Per quanto riguarda la formazione effettuata all’interno delle società di revisione, restano valide le considerazioni e le indicazioni contenute nella precedente circolare n. 3 del 20/02/2020 in merito all’individuazione dei soggetti legittimati a beneficiare del riconoscimento dell’equivalenza dell’attività di formazione, stabilita dal comma 10 del citato decreto legislativo n. 39/2010.
- Esenzioni e fase transitoria
Tutti gli iscritti al registro sono assoggettati all’obbligo formativo in ragione dell’iscrizione senza che rilevi la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell’iscritto. In altre parole, l’obbligo è generalizzato e, a titolo di esempio, è assoggettato anche l’iscritto che non ha mai accettato né svolto incarichi di revisione legale dei conti ed è, quindi, del tutto indifferente la collocazione nelle sezioni A o B del registro. Non sono infatti in alcun caso previsti né deroghe, né esenzioni, né esoneri.
In ragione di tale assenza di eccezioni, il Ministero mette a disposizione degli iscritti una offerta formativa a distanza, in modo da agevolare l’assolvimento dell’obbligo.
In via generale, si presume che gli iscritti che svolgono qualsiasi tipo di attività lavorativa (tanto più se riguardante lo svolgimento di incarichi di revisione legale o di attività cui abilita l’iscrizione al registro) siano in grado di adempiere anche agli obblighi formativi. Coerentemente con quanto evidenziato, sono invece esentati i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione. L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvimento del debito formativo pregresso.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l’anno successivo).
- Sanzioni
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo rappresenta una delle fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.
Il regolamento disciplinante di procedimento sanzionatorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 e questa Amministrazione sta procedendo alla rilevazione dei mancati adempimenti degli obblighi formativi per le successive iniziative.
- Contatti per richieste di informazioni e chiarimenti
Chiarimenti e aggiornamenti in merito alla formazione continua potranno essere richiesti utilizzando il “Modulo di richiesta informazioni” presente nella Sezione “Contatti” disponibile al seguente link: https://www.revisionelegale.mef.gov.it Si sottolinea che saranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti formulati dai soli interessati direttamente e in modalità telematica.
Si raccomanda, prima di inoltrare un quesito, di consultare le FAQ pubblicate sul sito della revisione legale.
Allegato
Istruzioni operative per la compilazione del modello di trasmissione dei crediti formativi.
Ai fini dell’uniformità e piena aderenza della trasmissione dei crediti alle istruzioni già impartite da questo Ministero, si ribadisce quanto segue.
In primo luogo, la trasmissione stessa deve essere effettuata esclusivamente attraverso le allegate schede di rilevazione, da inviarsi in formato CSV (Comma-Separated Values). Il formato CSV è consentito dalla funzione di salvataggio di EXCEL. Non si garantisce la possibilità di trattare altri formati.
In secondo luogo, i prospetti di cui sopra devono contenere le indicazioni relative a:
– il codice ente (COD_ENTE): ovvero il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’ente formatore (lunghezza massima di 16 caratteri); a tale proposito, al fine di agevolare il controllo dei dati da parte dello scrivente, si prega di utilizzare sempre il medesimo tipo di codice (P.IVA o CF) ogniqualvolta si trasmettano dei dati;
– il codice fiscale (CF) del revisore legale che ha partecipato al corso (lunghezza massima di 16 caratteri);
– il nome del revisore;
– il cognome del revisore;
– il numero di iscrizione al registro dei revisori partecipanti ai corsi. La suddetta informazione è resa necessaria al fine di agevolare il caricamento dei crediti formativi dei singoli partecipanti sulla piattaforma MEF
– il codice del corso (COD_CAT) che, secondo la codifica indicata nel programma annuale del Ministero e nella scheda corsi, rappresenta il codice della macro area formativa (ad esempio A.1 “Gestione del rischio e controllo interno”);
– il codice interno del corso (COD_CAT_INT) che rappresenta il tema specifico del modulo (ad esempio: A.1.1 “Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno”), sempre secondo la classificazione del programma annuale e della scheda corsi;
– il titolo del corso;
– l’anno di riferimento (ANNO_RIF); (quattro cifre: AAAA);
– la data di completamento del corso (dieci cifre: GG/MM/AAAA);
– i crediti formativi acquisiti (massimo tre cifre);
– la natura caratterizzante della materia (SI/NO).
In particolare, si precisa che per ogni discente dovrà essere indicato, in singole e distinte righe del prospetto allegato, il sotto-codice del modulo frequentato e la somma dei crediti formativi complessivamente acquisiti in relazione a tale modulo nello stesso anno.
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