La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30532 depositata il 25 luglio 2024, intervenendo in tema di omesso versamento IVA, ha statuito il principio, nella necessità di considerare le motivazioni di crisi di liquidità per , secondo cui “… il recentissimo d.lgs. n. 87 del 14/06/2024, intervenendo sull’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, ha introdotto (con il nuovo comma 3-bis) una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10ter del medesimo decreto, “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzio al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi” …”

La vicenda ha avuto come protagonista il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, accusato del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato ascrittogli. Avverso la decisione del giudice di prime cure l’imputato proponeva appello. La Corte territoriale conferma la sentenza impugnata. Avverso la decisione di appello, l’imputato, proponeva ricorso in cassazione fondato sul vizio di motivazione. In particolare si censurava la sentenza per aver ignorato le cause, indipendenti dalla volontà del . ricorrente, che avevano determinato l’inadempimento dell’obbligazione tributaria.

I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione.

Gli Ermellini precisano come la consolidata elaborazione giurisprudnziale in tema di omesso versamento dell’IVA appare improntata a particolare rigore nella valutazione della condotta omissiva e, conse9uentemente, nella individuazione di possibili situazioni idonee ad escludere la colpevolezza dell’agente.

Evidenziano anche come sia noto “…che alcune significative pronunce di questa Suprema Corte hanno, in una qualche misura, temperato tale rigore interpretativo: si è in particolare affermato che «in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all’ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica» (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, riguardante insoluti per circa il 43% del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità).

Tale decisione è stata esplicitamente richiamata, in senso adesivo, da Sez. 3, n. 19651 del 24/2/2022, Semprucci, la quale ha posto l’accento sulla necessità di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive volte a comprovare una concreta impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento, per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti dei clienti, le modalità e le tempistiche del ricorso al credito da parte del soggetto agente, ecc. (cfr. il § 2 della sentenza. In precedenza, per un’apertura in ordine al rilievo da conferire alla crisi di liquidità determinata dal mancato pagamento delle fatture emesse, v. Sez. 3, n. 29873 del 01/12/2017, dep. 2018, Calabrò, Rv. 273690 – 01)….”

Per i giudici di piazza Cavour, oltre ai precedenti sopra richiamati, trova applicazione il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 del d. lgs. n. 74 del 2000, introdotto d.lgs. n. 87 del 14/06/2024, per cui le argomentazioni della difesa sono fondate e che i giudizi di merito non hanno considerato con la dovuta attenzione la particolarità della situazione della Srl, ignorando anche la ragionevolezza della scelta di continuare a pagare gli stipendi.

Note

comma 3 bis

«se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto». E il legislatore compie poi un passo ulteriore, chiarendo che «ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore, dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte amministrazioni pubbliche o della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi»