AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 315 del 18 dicembre 2025

Trucioli di legno a destinazione non esclusiva – Aliquota IVA applicabile

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) rappresenta di produrre trucioli e segatura di legno, che non subiscono alcun trattamento o modifica.

L’Istante in particolare dichiara che:

i trucioli e la segatura sono il prodotto della lavorazione che fanno le segherie per la produzione di perline ed è materiale totalmente privo di colla, solvente o altre sostanze nocive;

acquista i cascami (lo scarto) della piallatura delle assi di legno vergine (legno di conifera, principalmente abete) e il processo produttivo prevede esclusivamente la depolverizzazione del prodotto e la separazione del truciolo e la segatura. Tali prodotti grazie all’elevato potere assorbente e alla loro totale biodegradabilità, hanno diverse collocazioni nel mercato, potendo essere potenzialmente impiegati nei settori industriali, dei servizi, commerciali, ma anche zootecnici.

Il Contribuente fa altresì presente che i trucioli sono venduti:

1. a clienti che, previo trattamento degli stessi (ad esempio mediante aggiunta di agglomerati atti a rendere il prodotto idoneo a uso lettiera), producono, confezionano e vendono successivamente lettiere;

2. a clienti del settore agricolo, i quali usano il prodotto per diversi scopi, compreso il riempimento dei box/giacigli degli animali da loro allevati e dunque anche a uso lettiera.

A seguito della risoluzione 17 ottobre 2025, n. 59/E, la Società chiede di conoscere la corretta aliquota IVA da applicare alla cessione dei prodotti in esame, trucioli e segatura di legno non trattati, soggetti a mera vagliatura e depolverizzazione meccanica, a destinazione non esclusiva, allegando a tal fine il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche ”ADM”).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che ai prodotti in esame, consistenti in trucioli e segatura di legno a destinazione non esclusiva, non si applichi la risoluzione 9 dicembre 2024, n. 59/E, relativa all’aliquota IVA applicabile alle lettiere.

Inoltre, la Società richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 maggio 2016, causa C-198/15, secondo cui ”secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC […]” e che ”le note esplicative della NC, elaborate dalla Commissione, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti”.

Il Contribuente afferma che ”dalla lettura delle note esplicative della NC relativa al Capitolo 44 (rectius Note del Capitolo 44 della NC n.d.r.) si evince come la Commissione (rectius la Nomenclatura Combinata n.d.r.) abbia tenuto a precisare quando l’utilizzo del legno … in trucioli (e segatura) debba essere considerato ai fini della sua classificazione in termini funzionali e non di composizione. E nei casi indicati non risulta nessun utilizzo assimilabile a quello oggetto della Risoluzione n. 59/E del 9/12/2024”.

Di conseguenza, ritiene che alle cessioni dei propri prodotti (trucioli e segatura di legno) si possa applicare l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, in quanto:

classificati da ADM nell’ambito della voce 44.01 della Nomenclatura combinata e, in particolare, al codice NC 4401 49 10 ”Legna da ardere in tondelli, ceppi ramaglie, fascine o in forma simili; legno in piccole placche o in particelle, segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forma simili: Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: altri: Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui”;

identificati nel numero 98) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve ”Decreto IVA”), che comprende «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine€ cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)»;

beni a composizione non mista;

beni a destinazione non esclusiva;

beni che non hanno una qualificazione merceologica diversa da quella originaria;

beni non addizionati;

beni ceduti con espressa qualificazione merceologica riconducibile alle sue caratteristiche e proprietà oggettive (trucioli e segatura di legno).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La risoluzione 9 dicembre 2024, n. 59/E chiarisce quale sia l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di ”lettiere per animali”, considerate quale prodotto in sé.

Per la citata risoluzione, ”a prescindere dall’apprezzamento dei diversi materiali di cui sono composte le lettiere per animali, occorre avere riguardo alla destinazione funzionale di tale tipologia di prodotto, idonea ad attribuire alle lettiere autonoma rilevanza ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile. Atteso che le lettiere in questione in sé considerate non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota IVA nella misura ridotta di cui all’allegato III della Direttiva 2006/112/CE, né sono riconducibili tra i prodotti indicati nella parte II, IIbis e III della Tabella A allegata al Decreto IVA, le relative cessioni devono, dunque, essere assoggettate ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria”.

Nell’istanza il Contribuente afferma che non produce, né commercializza ”lettiere” bensì ”trucioli e segatura di legno” (in seguito, anche ”Prodotto”) che non subiscono alcun trattamento o modifica e che possono essere utilizzati da parte dei clienti per svariati impieghi, tra cui anche a uso lettiera o per il riempimento dei giacigli degli animali, nonché per produrre lettiere.

ADM ha fornito il proprio parere di accertamento tecnico del Prodotto sotto forma di trucioli e segatura di legno.

Nel citato parere, ADM afferma che ”Sulla base di quanto dichiarato, delle analisi effettuate dai Laboratori di questa Agenzia e dell’istruttoria svolta, si ritiene che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito della voce 4401 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 4401 49 10: ”Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: altri: Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui”.

Al riguardo, il numero 98), della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le cessioni di «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)».

Pertanto, con la sola esclusione dei pellet e delle forme simili non previsti dal citato numero 98), le cessioni di trucioli e segatura di legno sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, indipendentemente dall’utilizzo che il cessionario farà del Prodotto.