AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 dicembre 2021, n. 796
Trust fiscalmente inesistente per ingerenza dei beneficiari nella gestione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con l’istanza di interpello multipla, presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono stati posti tre quesiti (qualificatorio, ordinario e antiabuso) in merito al trust denominato “X TRUST” (in seguito il “Trust”), istituito in data gg/mm/aaaa, dall’Istante (in seguito il “Padre” o “Disponente“) nell’ottica di un passaggio generazionale d’impresa relativo alla Gamma & C. S.n.c. partecipata dall’Istante stesso e dai suoi figli (in seguito i “Figli”).
Viene rappresentato che, con atto notarile del gg/mm/aaaa, è stato disposto l’aumento di capitale della predetta S.n.c. per euro xxx sottoscritto interamente al Padre, al fine di ricostruire, almeno in parte, la struttura finanziaria e patrimoniale preesistente alla intervenuta distribuzione di riserve di utili. Al fine di evitare un depauperamento del valore della partecipazione detenuta dai Figli ” comprensivo dell’avviamento dell’impresa che hanno contribuito a sviluppare”, inoltre, il Padre si obbligava nel medesimo atto a versare l’ulteriore somma di euro xxx, imputata a patrimonio netto quale riserva “targata” in favore degli altri soci ” cui non è destinato l’aumento di capitale”.
A seguito di tale operazione, la percentuale di partecipazione del Padre si è incrementata dal 16 per cento all’86 per cento, corrispondente a nominali euro xxx.
Contestualmente, la percentuale di partecipazione degli altri quattro soci (ossia dei Figli) sono rispettivamente diminuite dal 21 al 3,5 per cento, pari ognuna a nominali euro xxx.
Con il medesimo atto notarile, inoltre, è stata deliberata la trasformazione della società da S.n.c. in S.a.s., in cui i Figli sono soci accomandatari mentre il Padre è socio accomandante.
Successivamente, in data gg/mm/aaaa, il Padre ha istituito il Trust, regolato dal diritto della Repubblica di San Marino (legge 1° marzo 2010, n. 42). In base all’Atto Istitutivo del Trust, ” Il Disponente, essendo consapevole della sua età avanzata e temendo un suo improvviso stato di incapacità o una sua scomparsa, desidera sin da ora destinare stabilmente le partecipazioni sociali dell’impresa di famiglia, di cui è titolare, in favore dei propri figli e dei nipoti, evitando tuttavia che meccanismi tipici del diritto successorio portino alla frammentazione della proprietà”. Nel medesimo atto viene evidenziato che ” il Disponente desidera inoltre che, a prescindere da quale fra i propri figli assuma la guida dell’impresa, i risultati economici possano essere ripartiti tra questi ultimi ed i loro discendenti, secondo logiche che tengano conto dell’età, dell’impegno profuso e del lavoro apportato nella medesima società”.
L’Atto Istitutivo ha individuato quale Trustee la società Beta S.r.l. e come Guardiano il Rag. Tizio, consulente di fiducia della famiglia dell’Istante. In data gg/mm/aaaa è stato attribuito il codice fiscale al Trust, con sede di amministrazione in xxx.
In data gg/mm/aaaa, ai sensi dell’articolo 20 dell’Atto Istitutivo, lo stesso è stato modificato per l’esigenza di ” meglio attuare gli interessi che il disponente intendeva perseguire”, in vista del trasferimento nel Trust, da parte del Disponente, delle ” partecipazioni di proprietà di costui che rappresentano la maggioranza del capitale sociale della società mediante il quale è svolta l’attività che storicamente costituisce l’impresa di famiglia”. Nella medesima data, il Padre ha trasferito nel Trust l’intera quota di partecipazione detenuta nella Società, per la quale il Trustee ha stipulato con una fiduciaria un apposito contratto di incarico fiduciario. In precedenza, tale partecipazione era già stata fiduciariamente intestata dal Padre alla medesima fiduciaria.
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, i soci accomandatari hanno dichiarato e tassato il reddito imputato per trasparenza, ciascuno per la propria quota del 3,5 per cento mentre il Trust ha dichiarato il reddito di partecipazione nella Società, imputato per trasparenza nella misura dell’86 per cento dell’intero ammontare, assoggettandolo ad IRES nella misura del 24 per cento.
In data gg/mm/aaaa, la Società ha deliberato la parziale distribuzione ai soci degli utili 2019, in proporzione alle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’Atto Istitutivo, come integralmente riscritto dall’atto modificativo del gg/mm/aaa, risulta che il Trust è irrevocabile (cfr. articolo 3.2) ed è soggetto al termine finale di novant’anni o, se anteriore, della data in cui non vi siano discendenti in vita e non sia possibile che siano concepiti nuovi discendenti (cfr. articolo 1.37). In forza del domicilio italiano del Trustee, il Trust si considera fiscalmente residente in Italia.
La categoria dei ” beneficiari” è così composta:
– ” beneficiari lavoratori”: ciascuno dei Figli e ciascuno dei discendenti a condizione che prestino lavoro dipendente o siano amministratori della società;
– ” beneficiari ulteriori”: i discendenti che non siano beneficiari lavoratori;
– ” beneficiari eventuali”: i coniugi dei beneficiari lavoratori.
Con riferimento ai redditi percepiti dal Trust, si prevede che il Trustee crei un ” paniere reddituale” per ciascun beneficiario lavoratore, sostanzialmente corrispondente ad un sottofondo del Trust.
Per ciascun anno solare in cui avviene la percezione dei redditi di partecipazione, il Trustee, dopo aver accantonato un importo pari alle imposte sui redditi dovute, contabilizza a favore di ciascuno dei ” panieri reddituali” (in base alla ” Formula di Riparto Dividendi” i cui criteri di determinazione sono delineati dall’allegato A dell’atto modificativo del gg/mm/aaaa):
– il cinquanta per cento della somma restante dei redditi percepiti;
– quanto accantonato nell’esercizio precedente, garantendo una disponibilità liquida (non contabilizzata nei ” panieri reddituali“) di almeno 200.000 euro.
Il criterio principale di determinazione della ” Formula di Riparto Dividendi” è costituito dalla ripartizione dei redditi nei ” panieri reddituali” in base alle ore di lavoro svolte, a diverso titolo, dai beneficiari all’interno della Società.
Come emerge dal citato allegato A, nelle intenzioni iniziali, tale Formula, diretta ad incidere sulla contabilizzazione dei redditi di partecipazione nei ” panieri reddituali “, avrebbe dovuto accompagnarsi ad una regolamentazione dei poteri amministrativi esercitabili dai soci accomandatari all’interno della Società. Tuttavia, come rappresentato nell’istanza, ” questo secondo aspetto, ossia di disciplina dei rapporti amministrativi interni tra i soci accomandatari, non è mai stato realizzato e verosimilmente non lo sarà in futuro”.
Inoltre, come specificato con documentazione integrativa, ” Ad oggi il Trustee non ha provveduto a istituire i Panieri Reddituali. Conseguentemente, i redditi percepiti dal Trust … omissis… (e tassati in capo ad esso) non sono stati ripartiti in alcun sottofondo, gli stessi risultano quindi contabilizzati unitariamente nel Trust fund“.
L’Atto Istitutivo prevede, inoltre, che il Trustee predisponga, con il consenso del Guardiano, un ” programma beneficiario redditi” contenente le condizioni, i termini e le limitazioni relative all’impiego, alla distribuzione e alla commodazione dei redditi dei beni in Trust contenuti in ciascuno dei ” panieri reddituali“.
Nella documentazione integrativa prodotta è stato ribadito che ” ad oggi, simile Programma Beneficiario non è stato predisposto”.
Ai sensi dell’articolo 8, il Trustee può discrezionalmente (e nel rispetto del ” programma beneficiario redditi” eventualmente adottato dal Trustee con il consenso del Guardiano), in qualsiasi momento nel corso della durata del Trust, impiegare, distribuire e commodare i redditi contabilizzati a favore di uno dei ” panieri reddituali “, esclusivamente a favore del ” beneficiario lavoratore” cui il paniere è dedicato e dei suoi discendenti.
Al riguardo, nella risposta alla richiesta di documentazione integrativa, è stato specificato che ” il Trustee non ha assunto, ad oggi, alcuna determinazione circa l’impiego, la distribuzione, l’erogazione e la commodazione, dei beni in trust. Non è stato adottato alcun atto di riparto dividendi da parte del Trustee“.
Per quanto attiene le posizioni beneficiarie, la parte III dell’Atto Istitutivo prevede in particolare che:
– i beneficiari non possono cedere la propria posizione giuridica, né estinguere anticipatamente il Trust prima che sia decorso il ” Periodo di indisponibilità ” intendendosi come tale, ai sensi dell’articolo 1.35, il periodo intercorrente dalla data del trasferimento dei beni in Trust fino allo scadere dei cinque anni successivi ovvero dal diverso termine, previsto dalla legge vigente nell’ordinamento italiano per poter beneficiare delle agevolazioni attualmente contenute all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 e successivi modifiche e integrazioni;
– i beneficiari non possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee circa l’impiego, la distribuzione, l’erogazione o la commodazione dei beni in Trust agli aventi diritto a meno che la contestazione riguardi la mancata corrispondenza fra quanto ricevuto e quanto gli spettava secondo le disposizioni dell’atto istitutivo e i documenti da questo richiamati (cfr. articolo 13.4);
– nel corso della durata del Trust, il Trustee, con il consenso del Guardiano, può erogare i beni in Trust in favore di uno dei beneficiari che versi in condizione di inabilità utilizzando le disponibilità liquide, eventualmente anche prelevate dai ” panieri reddituali” (cfr. articolo 14);
– al termine finale del Trust, il Trustee divide i beni non compresi nei ” panieri reddituali” in tante quote di uguale valore quanti sono i Figli e distribuisce ogni quota beneficiaria ai beneficiari iniziali in vita e, qualora uno di essi non vi sia, ai discendenti nel rispetto della disciplina vigente in tema di rappresentazione o, in via residuale, ai soggetti che abbiano diritto di ricevere una diversa quota beneficiaria in parti uguali (cfr. articolo 15).
Secondo quanto previsto dall’Atto Istitutivo, il Trustee ha poteri amministrativi (cfr. articolo 24) di modifica dell’atto istitutivo, con il consenso del Guardiano, ” al fine di meglio assicurare che siano perseguiti gli interessi indicati in premessa” dal disponente (cfr. articolo 25), ha poteri di accumulazione dei redditi dei beni in trust (cfr. articolo 28.1), mentre non gli è riconosciuto il potere di effettuare anticipazioni a favore di un beneficiario (cfr. articolo 27).
Il Trustee può essere revocato, anche senza giusta causa, con il voto favorevole espresso da quei beneficiari lavoratori a cui complessivamente, nell’esercizio sociale precedente, sia assegnato almeno il 60 per cento dell’utile conseguito dalla Società in base alla Formula Riparto Dividendi (cfr. articolo 20.1). Il Guardiano può essere revocato dai beneficiari lavoratori a maggioranza (cfr. articolo 41).
Il Padre precisa che, ad oggi, i ” beneficiari lavoratori” in vita del Trust sono i Figli e alcuni nipoti che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Società.
Come specificamente indicato nella documentazione integrativa, il Trustee non ha, ad oggi, realizzato alcuna attribuzione ai beneficiari del Trust, non ha costituito i ” panieri reddituali” dedicati ai singoli Beneficiari né il ” programma beneficiario redditi” di cui all’articolo 11 dell’atto istitutivo e non ha assunto alcuna decisione circa l’impiego, la distribuzione, l’erogazione o la commodazione dei beni in trust.
In vista degli adempimenti dichiarativi in scadenza a fine novembre 2021 (quindi riferita ai redditi 2020) e per gli anni successivi, con riferimento alla fattispecie illustrata, si chiede:
– se, sulla base delle previsioni contenute nell’Atto Istitutivo, il Trust possa essere riconosciuto e qualificato come tale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364) oppure se, al contrario, lo stesso debba considerarsi inesistente dal punto di vista fiscale. Qualora il Trust fosse considerato inesistente, si chiede quale debba essere il criterio di imputazione e tassazione dei redditi relativi alla partecipazione segregata in Trust, nei confronti di quali soggetti e per quali quote (Quesito 1);
– qualora il Trust fosse fiscalmente riconosciuto, si chiede se, ai sensi degli articoli 73, commi 1 e 2, e 44, comma 1, lettera g- sexies), del Tuir, i redditi di partecipazione imputati al Trust debbano essere tassati in capo al Trust medesimo quale soggetto IRES (cd. trust ” opaco”) oppure in capo ai singoli beneficiari persone fisiche come redditi di capitale da assoggettare ad IRPEF (cd. trust ” trasparente”);
– nel caso in cui sia riconosciuta la natura di trust ” opaco” al Trust, si chiede se la complessiva vicenda societaria e negoziale, che ha preso avvio con la delibera del gg/mm/aaaa, relativa all’aumento di capitale ed alla trasformazione in S.a.s. nonché alla segregazione in Trust della quota di socio accomandante del Padre, possa o meno essere considerata in contrasto con il divieto di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base delle previsioni contenute nell’Atto Istitutivo e soprattutto nell’atto modificativo del gg/mm/aaaa del Trust, si ritiene che il Trust sia fiscalmente esistente.
Al riguardo, si evidenzia che il potere amministrativo e dispositivo riconosciuto al Trustee è ampio e discrezionale, in taluni casi condizionato al solo parere favorevole del Guardiano, come peraltro è nella normale fisiologia del diritto dei trust.
In base all’Atto Istitutivo, nessun potere o diritto è riservato in capo al Disponente che, quindi, risulta realmente ed integralmente spossessato in relazione ai beni facenti parte del Trust Fund.
Per quanto attiene i beneficiari, in particolare quelli “lavoratori”, essi sono senza dubbio titolari di una posizione giuridica, rispetto ai beni in Trust, che tuttavia non appare idonea a limitare o subordinare i poteri amministrativi e dispositivi del Trustee. Si ritiene non particolarmente significativo il potere di revoca del Guardiano riconosciuto alla maggioranza dei beneficiari lavoratori e, inoltre, si deve escludere che dal potere di revoca del Trustee da parte dei ” beneficiari lavoratori” possa derivare l’inesistenza del Trust, in quanto tale potere risulta meramente eventuale e riconosciuto solo nel caso in cui nell’anno precedente, sia assegnato, anche sulla base delle scelte discrezionali del Trustee, il 60 per cento dell’utile conseguito dalla Società.
L’Atto Istitutivo del Trust, secondo l’ Istante, non delinea poteri e in generale situazioni giuridiche, con riferimento al Disponente, ai beneficiari, al Trustee ed al Guardiano, tali da ritenere che si sia in presenza di un Trust inesistente.
In merito al secondo quesito, affinché un beneficiario sia ritenuto ” individuato” ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir, è necessario che lo stesso risulti essere titolare, in base all’atto istitutivo o a successivi atti, di un diritto soggettivo pieno alla percezione del reddito, idoneo ad esprimere una capacità contributiva attuale, secondo l’interpretazione prevalente e della prassi dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 6 agosto 2007, n. 48/E).
Nel caso di specie, non ricorre una simile posizione giuridica in capo ai beneficiari del Trust, i quali risultano titolari di un diritto (futuro e quindi incerto) alla attribuzione del patrimonio segregato al momento della estinzione del Trust medesimo.
In relazione ai redditi prodotti dal Trust, la scelta tra distribuzione ed accumulo è rimessa in via del tutto discrezionale al Trustee.
Il Trustee ha certamente un vincolo, derivante dall’atto istitutivo, che è quello di contabilizzare nei ” panieri reddituali” i redditi di partecipazione distribuiti o imputati al Trust (secondo le regole dell’articolo 7.3 dell’atto istitutivo). Tale vincolo, tuttavia, non si riflette in una posizione giuridica certa ed attuale dei beneficiari alla percezione, dato che il Trustee può accumulare tali redditi per poi decidere, discrezionalmente, se, quando e come assegnarli ai beneficiari.
Il Padre, quindi, ritiene che il Trust, per come attualmente strutturato in base all’atto istitutivo, sia qualificabile quale Trust fiscalmente ” opaco” ai sensi dell’articolo 73 del Tuir.
Con riferimento al terzo quesito la segregazione nel Trust della partecipazione societaria del disponente ha determinato l’assoggettamento ad IRES dei redditi di partecipazione della Società per la parte imputata al Trust per trasparenza. Qualora il Trust non fosse stato istituito e la quota fosse rimasta nella titolarità del Disponente, oppure qualora questi avesse deciso di donare direttamente ai figli la propria quota, i redditi derivanti dalla partecipazione sarebbero stati assoggettati alla più gravosa tassazione IRPEF.
Questa considerazione non sarebbe idonea a determinare la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto, non risultando integrati i requisiti normativi previsti dall’articolo 10- bis, della legge n. 212 del 2000.
Al riguardo, deve essere, in primo luogo, apprezzata la sussistenza di valide ragioni extrafiscali che hanno motivato ogni singola scelta societaria e negoziale.
L’aumento di capitale realizzato nel 2018 è stato funzionale a dotare patrimonialmente la società di famiglia ed a concentrare la quota maggioritaria del capitale sociale nella partecipazione detenuta dal Padre, vale a dire di quella destinata ad essere segregata in vista del passaggio generazionale.
Attraverso la trasformazione della S.n.c. in S.a.s. e la previsione del ruolo di socio accomandante per il Padre, si sono poste le condizioni per realizzare l’uscita dello stesso dalla Società ed il graduale passaggio generazionale a favore dei Figli, tramite la segregazione della quota nel Trust.
Con la segregazione nel Trust della propria quota di socio accomandante, infatti, il Padre ha potuto conseguire una serie di legittime finalità:
– la concentrazione della parte maggioritaria del capitale sociale nella quota segregata (necessariamente di accomandante) garantisce l’unitario controllo della società medesima per gli anni a venire, anche dopo la morte del Padre;
– la segregazione della partecipazione rilevante della Società nel Trust fa sì che sia il Trustee a decidere se e come distribuire i redditi prodotti dalla Società ed erogati al Trust medesimo, evitando una potenziale dispersione della ricchezza tra i Figli. Questo aspetto assume particolare rilevanza anche alla luce dei patti sociali della Società, che prevedono che le ” decisioni circa la distribuzione degli utili e delle riserve … dovranno essere assunte a maggioranza determinata in misura proporzionale alla partecipazione dei Soci al capitale sociale”. Attraverso la segregazione della quota in Trust, il disponente voleva, quindi, ottenere il risultato di definire in capo al Trustee le scelte di distribuzione dei risultati societari. Il sistema dei ” panieri reddituali” determina quell’equa ripartizione dei risultati economici dell’impresa di famiglia secondo le logiche e le finalità dell'” impegno profuso da ciascuno dei figli e discendenti di colui nell’impresa medesima”.
Il Padre, pertanto, ritiene che l’istituzione del Trust, così come l’operazione di aumento di capitale e la trasformazione poste in essere in precedenza, siano pienamente coerenti e legittime alla luce della finalità extrafiscale del passaggio generazionale.
Inoltre, il Padre ritiene che il vantaggio conseguito in esito alla segregazione della partecipazione societaria nel Trust non appare indebito ai sensi dell’articolo 10- bis, della legge n. 212 del 2000.
La più gravosa imposizione IRPEF risulterebbe, infatti, connessa a fattispecie ipotetiche e non equiparabili a quella effettivamente realizzata; vale a dire, a quella in cui il disponente fosse ancora titolare della quota o a quella in cui i Figli ne fossero divenuti proprietari per effetto della donazione della stessa da parte del Padre.
Nel caso di specie, la segregazione della quota societaria nel Trust ha determinato la totale perdita della disponibilità della partecipazione per il Padre e non ne ha, invece, realizzato l’acquisizione in capo ai Figli.
Ciò in quanto i redditi di partecipazione distribuiti al Trust devono essere in buona parte contabilizzati dal Trustee nei ” panieri reddituali” in base ad una ” Formula di Riparto Dividendi” che tenga conto dell’impegno profuso dei beneficiari all’interno della società di famiglia, senza determinarne una effettiva disponibilità in capo ai beneficiari.
Né il disponente né i beneficiari possono dunque dirsi possessori della quota e degli utili dalla stessa derivanti.
La tassazione IRES anziché IRPEF risulta, dunque, perfettamente in linea con la ratio del sistema impositivo reddituale e con la libertà dei contribuenti di scelta tra « operazioni comportanti un diverso carico fiscale», tutelata dal comma 4 del citato articolo 10- bis.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rileva che il presente parere non ha ad oggetto gli effetti fiscali dei versamenti in conto capitale effettuati dal Padre al momento della trasformazione della Società né i presupposti normativi per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4- ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Ciò posto, si rileva che il trust è un istituto giuridico tipicamente anglosassone riconosciuto in Italia per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della ” Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985, ma privo di una organica normativa interna che ne disciplini compiutamente i profili civilistici e fiscali.
Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ” beneficiari individuati” (cosiddetto ” trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto ” trust opaco”).
Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere inesistenti in quanto interposti, fra le quali, quelle in cui:
– il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
– il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
– ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
In tali casi il trust si configura come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.
Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
Con riferimento al caso di specie, l’Atto Istitutivo del Trust prevede che il Trustee crei un ” paniere reddituale” per ciascun ” beneficiario lavoratore”. Tuttavia, dai chiarimenti forniti con documentazione integrativa del 15 settembre 2021, emerge che le disposizioni contenute nell’Atto Istitutivo del Trust, non si sono completamente realizzate poiché il Trustee non ha ancora costituito il ” paniere reddituale” dedicato a ciascun beneficiario. Essendo emersa dall’applicazione della ” Formula di Riparto Dividendi” una stretta connessione tra le ore lavorate nella Società da parte dei beneficiari lavoratori e la quota di reddito da destinare a ciascun paniere, il Trustee ha manifestato dubbi in merito alle conseguenze fiscali.
Dall’esame complessivo delle disposizioni dell’Atto Istitutivo emerge che gli obblighi e poteri di gestione del Trustee sono subordinati al preventivo consenso del Guardiano, con particolate riferimento a:
– possibilità di investire le disponibilità liquide del Trust non contabilizzate nei ” panieri reddituali” (cfr. articolo10);
– possibilità di modificare il profilo di rischio degli investimenti (cfr. articolo 29);
– nomina di procuratori speciali (cfr. articolo 24);
– alienazione delle partecipazioni incluse tra i beni in trust o al compimento di atti dai quali derivi la perdita del controllo o l’alienazione della Società fintanto che non sia decorso il ” Periodo di Indisponibilità” (cfr. articolo 30).
In generale, il Guardiano può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non sia richiesto dal Trustee; quando una clausola dell’Atto Istitutivo dispone che un potere del Trustee sia sottoposto al suo consenso e non vi sia nessun soggetto che rivesta la qualifica di Guardiano, il Trustee non ha attribuito quel potere (cfr. articolo 44); inoltre, il Trustee non può mai rimuovere i beneficiari (cfr. articolo 25) se non nelle ipotesi previste dall’articolo 16 (” Perdita della posizione beneficiaria”) che rappresentano casi gravi ed eccezionali, non può contrarre mutui, né può concedere garanzie di alcun genere sui beni in Trust (cfr. articolo 26) e non ha potere di anticipazione (cfr. articolo 27).
Il Trustee comunica a ciascuno dei ” beneficiari lavoratori” la notizia dell’esistenza del Trust, l’intero contenuto dell’Atto Istitutivo e i suoi eventuali allegati, nonché un rendiconto completo della gestione dei beni in Trust, inoltre deve fornire al Guardiano un rendiconto mensile, oltre che il citato rendiconto completo (cfr. articolo 35).
Il Trustee è revocato, anche senza giusta causa, con il voto favorevole espresso da quei beneficiari lavoratori a cui, complessivamente, nell’esercizio sociale precedente sia assegnato almeno il 60 per cento dell’utile conseguito dalla Società in base alla ” Formula di Riparto Dividendi” (cfr. articolo 20).
Ai sensi dell’articolo 17, ” Qualora il Trustee cessi dal proprio Ufficio per qualsiasi causa, alla nomina del suo successore provvede il Guardiano”.
Con riferimento al Guardiano, lo stesso è nominato e revocato dalla maggioranza dei ” beneficiari lavoratori” ciascuno con diritto ad un voto (cfr. articoli 39 e 41).
Ai sensi dell’articolo 13 ” I beneficiari non possono cedere la propria posizione giuridica” , ” non possono estinguere anticipatamente il Trust prima che sia decorso il Periodo di Indisponibilità” e ” possono richiedere al Trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in Trust, ma non in favore di un soggetto terzo”.
Al riguardo, si rileva che, come specificato nel medesimo Atto Istitutivo, per “Periodo di Indisponibilità” si intende il periodo intercorrente dalla data del trasferimento dei beni in Trust fino allo scadere dei cinque anni successivi ovvero dal diverso termine, previsto dalla legge vigente nell’ordinamento italiano per poter beneficiare delle agevolazioni attualmente contenute all’articolo 3, comma 4- ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Sebbene nell’istanza sia stato dichiarato che il Trust sia irrevocabile, la previsione contenuta nel richiamato articolo 13 dell’Atto Istitutivo, che limita il potere di estinzione anticipata del Trust da parte dei beneficiari con riferimento solo al ” Periodo di Indisponibilità”, ammette la possibilità che trascorso tale periodo, i beneficiari possano far cessare liberamente il Trust.
Dalle clausole dell’Atto Istitutivo sopra richiamate emerge, inoltre, che il potere di gestione del Trust in capo al Trustee è subordinato al preventivo consenso del Guardiano, il quale è il consulente di fiducia della famiglia; in generale, il Guardiano è soggetto a nomina da parte dei ” beneficiari lavoratori” (che esprimono ciascuno un voto e che rappresentano la maggioranza dei due terzi degli stessi, cfr. articolo 39.1), i quali hanno anche il potere di revoca della nomina a maggioranza (cfr. articolo 41.1).
Gli stessi ” beneficiari lavoratori” ne determinano il compenso (cfr. articolo 45.1).
Sulla base di tali previsioni, si ritiene che, seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i ” beneficiari lavoratori” possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust.
Secondo la richiamata circolare integra un’ipotesi di trust inesistente anche quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Tale circostanza si verifica, sia pure indirettamente, nel caso di specie, atteso che in molti casi per l’operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del Guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari in virtù delle richiamate previsioni. A tale circostanza, si aggiunge la possibilità di estinzione anticipata del Trust, trascorso il ” Periodo di Indisponibilità”, ad opera dei ” beneficiari”.
In buona sostanza, in linea con prassi sopracitata, il Trust in esame non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale. Ciò comporta, come ribadito nella circolare n. 61/E del 2010, che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza, nel caso di specie trattandosi di redditi derivanti dalla partecipazione in una S.a.s. gli stessi devono essere imputati per trasparenza in capo allo stesso ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.
Alla luce di tale conclusione, devono considerarsi assorbiti gli ulteriori quesiti.
Il presente parere viene reso sulla base della ricostruzione fornita, assunta acriticamente così come illustrata nell’istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell’istanza, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie in oggetto.
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