AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2020, n. 111
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Trust revocabile – Opzioni regimi risparmio amministrato e gestito e ritenute su dividendi da partecipazioni non qualificate Articoli 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 Articolo 27 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.r.l. (di seguito, “Trustee” o “Istante”) opera in qualità di Trustee del Trust BETA (di seguito, “Trust”).
Con l’Atto Istitutivo, il Disponente ha istituito il Trust, conferendo euro X ed individuando quale unico beneficiario finale il figlio TIZIO (di seguito, “Beneficiario”).
Ai sensi dell’Atto Istitutivo:
– nel corso della durata del Trust, il Trustee può, a sua descrizione, versare o impiegare il Fondo a favore del coniuge del Disponente o del Beneficiario al fine di assicurare loro adeguata assistenza sanitaria, un adeguato tenore di vita e al fine di intraprendere o proseguire un’attività commerciale o professionale (articolo 9);
– la durata del Trust è individuata nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’Atto e l’ultima tra la data di decesso del Disponente e la data di decesso del coniuge (articolo 6);
– al termine della durata del Trust, il Fondo è trasferito al Beneficiario o, qualora lo stesso non sia più in vita, ai suoi figli (articolo 6);
– il Trust è revocabile da parte del Disponente sino alla data del suo decesso (articolo 1).
Con Atto di Dotazione il Disponente ha apportato al Trust, ad incremento del Fondo, la somma di euro XY. Tale somma è stata assoggettata dall’Istante ad imposta sulle donazioni per complessivi euro XYZ ai sensi dell’articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Le somme apportate al Trust per effetto dell’Atto di Dotazione sono gestite attraverso tre relazioni bancarie intestate al Trust (di seguito unitamente le “Relazioni Bancarie”):
– un rapporto di gestione patrimoniale presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente (di seguito “Relazione A”), per il quale è stata esercitata l’opzione del risparmio gestito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
– un rapporto di gestione e portafoglio titoli presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente (di seguito “Relazione B”), per il quale è stata esercitata la medesima opzione del risparmio gestito;
– un mandato fiduciario alla GAMMA S.r.l., che gestisce N conti correnti eN conti titoli detenuti per conto del Trust presso un intermediario italiano (di seguito, “Relazioni C”), per le quali è stata esercitata l’opzione del regime del risparmio amministrato ai sensi dell’articolo 6 del citato d.lgs. n. 461 del 1997.
Tuttavia, tenuto conto che il Disponente ha la facoltà di revocare il Trust fino alla data del suo decesso, ai sensi dell’articolo 1 dell’Atto Istitutivo, i redditi prodotti sono direttamente a lui imputabili.
Ciò posto, con riferimento ai redditi realizzati dal Trust nel corso del 2018, l’Istante chiede se possano ritenersi valide le opzioni, esercitate per conto del Trust, per i regimi del risparmio amministrato e gestito.
Il dubbio interpretativo trae origine dalla circostanza che l’articolo 6 e l’articolo 7del decreto legislativo n. 461 del 1997, prevedono che l’opzione per i regimi di imposizione sostitutiva in esame debba essere esercitata per iscritto dal “contribuente”che, nel caso in esame – essendo il Trust revocabile e quindi fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte dirette come previsto nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E – sarebbe individuabile nel Disponente.
Inoltre, si chiede conferma in merito alla possibilità di attribuire al Disponente i crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e le ritenute a titolo di acconto applicate nei confronti del Trust (o del Trustee per conto del Trust) in relazione ai redditi realizzati sui beni costituenti il Fondo nel corso del 2018 che non rientrano nell’ambito applicativo del regime del risparmio amministrato e/o del regime del risparmio gestito, nonché con riferimento ai redditi realizzati o maturati sulle Relazioni Bancarie qualora fosse disconosciuta la validità delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e per il regime del risparmio gestito, esercitate dal Trustee per conto del Trust.
L’Istante segnala, inoltre, un comportamento difforme da parte degli intermediarie che l’istituto bancario che gestisce la Relazione B considera il Trust come fiscalmente non esistente – in quanto revocabile – e, pertanto, adempie ai propri obblighi di sostituto di imposta come se il titolare della Relazione B fosse direttamente individuabile nel Disponente, diversamente dagli altri intermediari che riconoscono il Trust come un soggetto fiscalmente esistente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In considerazione dell’irrilevanza fiscale del Trust in quanto revocabile, l’Istante ritiene che le opzioni per l’applicazione del regime di risparmio amministrato e del regime di risparmio gestito esercitate dallo stesso (o dalla fiduciaria su mandato del Trustee) per conto del Trust, siano valide, benché esercitate da un soggetto (il Trustee o la fiduciaria) diverso dal contribuente (il Disponente). Più precisamente, le opzioni per i menzionati regimi sostitutivi esercitate dal Trustee o dalla fiduciaria (per conto del Trust) dovrebbero esplicare i propri effetti nei confronti del Disponente, a cui devono essere imputati i redditi.
Mentre, i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze/minusvalenze) realizzati nel corso del 2018, non assoggettati a tali regimi di imposizione sostitutiva,saranno imputati per trasparenza al Disponente e inclusi nella relativa dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Per quel che concerne i dividendi percepiti nel 2018 dal Trust, l’Istante evidenzia che tali redditi debbano essere tassati in capo al Disponente nella stessa misura in cui sarebbero stati assoggettati ad imposizione da parte degli intermediari finanziari qualora le Relazioni Bancarie fossero state intestate direttamente al Disponente. In sostanza, il Disponente dovrebbe tassare i suddetti dividendi indicando, nel modello Unico PF 2019, “nel rigo RM12 nella misura del c.d. “netto frontiera” se relativi a partecipazioni non qualificate, oppure, in ogni caso, se corrisposti con utili maturati dal 1° gennaio 2018; oppure nel Rigo RL1, al lordo delle ritenute alla fonte estere, se relativi a partecipazioni qualificate e corrisposti con utili maturati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, scomputando l’eventuale credito d’imposta estero ai sensi dell’art. 165, TUIR”. Infine, in merito all’imputabilità al Disponente dei crediti per i redditi prodotti all’estero e delle ritenute a titolo di acconto applicate nei confronti del Trust, l’Istante ritiene che tali crediti d’imposta e ritenute a titolo di acconto possano essere scomputati dall’imposta lorda dovuta dal Disponente stesso.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il legislatore nazionale ha introdotto nell’ordinamento tributario alcune disposizioni in materia di trust (strumento tipico dei sistemi giuridici di common law), modificando l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Si ritiene, invece, fiscalmente “inesistente” il trust nei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente. In tal caso, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust, quest’ultimo si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente” al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust (cfr.circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E).
In particolare, con riferimento al trust revocabile, nella circolare 6 agosto 2007,n. 48/E è stato precisato che “questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti,ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente”.
In tale ipotesi, pertanto, il Trust in quanto revocabile, viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al Disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal Trust. Ciò comporta, sulla base di quanto chiarito nei documenti di prassi, che tali redditi saranno assoggettati a tassazione, in capo al Disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette.
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato dall’Istante, il Trust in oggetto è revocabile e, pertanto, in linea con la prassi sopra citata, dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’imposizione dei redditi formalmente prodotti dal Trust avviene nei confronti del Disponente.
Ne consegue che anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997), esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust,esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.
A tal fine il Disponente o il Trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l’intermediario o il gestore affinché quest’ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.
In particolare, l’intermediario e il gestore delle Relazioni Bancarie, informati dell’inesistenza del Trust ai fini dell’imposta sul reddito, devono applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni.
Al riguardo, si precisa che l’effettiva imposizione dei redditi prodotti dal Trust inesistente deve avvenire nei confronti del Disponente nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento tributario riguardo alla natura di tale soggetto, ossia delle persone fisiche.
Relativamente ai redditi di capitale realizzati nel 2018, derivanti da partecipazioni di natura non qualificata che – come dichiarato dall’Istante – non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte dell’intermediario o del gestore, il Disponente dovrà indicare tali redditi nella propria dichiarazione annuale ed applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Trattandosi, nel caso di specie, di redditi di fonte estera che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del Disponente, tali redditi non danno diritto al credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero in via definitiva.
Si ricorda, infatti, che l’attribuzione del predetto credito è regolata nell’ordinamento nazionale dall’articolo 165 del Tuir il cui comma 1 dispone che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.
Ai fini della dichiarazione di tali redditi, si fa presente, inoltre, che non è possibile indicare il c.d. “netto frontiera” come prospettato dall’Istante. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del d.P.R. 29 settembre1973 n. 600, se detti utili sono percepiti per il tramite di uno dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir “sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale … qualificati e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico e non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico,è operata una ritenuta del 12,50 per cento (n.d.r. ora 26 per cento) a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione”. Il primo periodo del successivo comma 4-bis precisa che “le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero”.
Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d’imposta, trova applicazione l’articolo 18 del Tuir, il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un’imposizione sostitutiva da applicare all’utile distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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