Turismo (Confcommercio): prolungamento delle fasi stagionali di attività e salvaguardia dell’occupazione nel settore turismo
Il giorno 10 del mese di aprile 2017,
tra:
– la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI
– la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta – FAITA FEDERCAMPING
e
– la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi – FILCAMS CGIL
– la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL
– la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS;
visti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014;
gli Avvisi comuni stipulati il 30 aprile 2015 e il 7 giugno 2016;
considerato che
– il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è di circa 171 miliardi di euro (il 11,8% del PIL nazionale);
– gli esercizi ricettivi ospitano ogni anno 398 milioni di pernottamenti;
– l’occupazione del settore è pari a 3,1 milioni di unità di lavoro, pari al 12,8% del totale nazionale;
– in presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente;
– il rallentamento dell’attività in alcuni periodi dell’anno per molte aziende e la totale sospensione del ciclo produttivo per una parte di esse determinano una forte variabilità nei livelli dell’occupazione;
– nei mesi estivi, il numero medio dei dipendenti raggiunge un picco superiore di oltre il 35% rispetto ai valori minimi registrati in corso d’anno;
– la stagionalità costituisce un connotato strutturale dell’economia turistica, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l’occupabilità e incentivando la permanenza nel settore;
– l’art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpl) prevede che la prestazione venga corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni; tale previsione in molti casi comporta, per i lavoratori stagionali, un trattamento inferiore rispetto a quello spettante ai sensi della previgente disciplina, determinando un peggioramento delle loro condizioni reddituali;
– con la disposizione dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 il legislatore ha temporaneamente ovviato a tale penalizzazione, prevedendo che: “con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpl 2012 fruite negli ultimi quattro anni”;
– con la disposizione dell’art. 43, comma 4-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
– introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 – il legislatore ha rinnovato e rimodulato la tutela temporanea, prevedendo che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpl e di NASpl, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpl viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi”;
– l’Istituto nazionale della previdenza sociale, con la circolare n. 224 del 2016, ha impartito alle proprie sedi territoriali istruzioni in relazione al meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpl per i lavoratori stagionali previsto dal citato comma 4-bis dell’art. 43, nonché sulle modalità di individuazione delle attività economiche rientranti nei settori turismo e stabilimenti termali, destinatari delle disposizioni;
– il ricordato art. 5 del D.Lgs. n. 22 del 2015 prevede altresì che la misura della prestazione venga commisurata al numero di settimane di contribuzione, a prescindere dal numero di giornate per le quali la contribuzione è effettivamente versata; tale previsione può comportare, a parità di contribuzione di numero di giornate lavorate, un trattamento inferiore per i casi in cui la prestazione lavorativa sia stata distribuita lungo un maggior numero di settimane;
– il 21 luglio 2016 la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una risoluzione a firma dei deputati …omissis … che impegna il Governo a promuovere l’estensione della disciplina transitoria in materia di NASpl per i lavoratori stagionali prevista dall’art. 43, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo la possibilità che l’erogazione della NASpl sia subordinata alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento predisposti d’intesa con le regioni, con il coinvolgimento delle parti sociali, e che, nei periodi di inattività, i lavoratori possano svolgere attività di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;
– su richiesta delle parti stipulanti, nel Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017, è stata esplicitata la necessità di sanare la situazione dei lavoratori stagionali, che per effetto delle norme sulla NASpl hanno visto fortemente decurtata la copertura economica per i periodi di inattività;
– l’art. 1, comma 73, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) consente la deduzione dalla base imponibile IRAP, nei limiti del 70%, del costo del lavoro “per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”;
– l’art. 2, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2013, che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; da tale contributo sono esentati i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
confermano
– l’insieme combinato di politiche attive del lavoro previsto dal CCNL Turismo 18 gennaio 2014 in favore del lavoro stagionale e del prolungamento stagionale delle fasi di attività, che contempla interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, della facilitazione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nonché forme di utilizzo degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate;
– l’obiettivo di conservare e incrementare il patrimonio di professionalità del settore attraverso la realizzazione di interventi formativi – anche a valere sui fondi interprofessionali per la formazione continua – destinati a rafforzare le competenze dei lavoratori stagionali;
– l’impegno a sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell’ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l’obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi;
richiedono congiuntamente
– che la disciplina della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpl), venga modificata al fine di determinare un trattamento in ogni caso non inferiore a quello previsto dalla normativa previgente e di consentire il mantenimento di un sostegno al reddito certo e relative condizioni contributive, la cui decurtazione al contrario comporterebbe, per i lavoratori stagionali, un tangibile rischio di povertà ed esclusione sociale;
– che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme con riferimento ai contratti di lavoro stagionali venga ulteriormente innalzata al fine di ridurre la penalizzazione che grava su tale tipologia contrattuale, il cui utilizzo è determinato da fattori esogeni legati all’andamento della domanda di mercato e pertanto indipendenti dalla volontà del datore di lavoro;
– che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme venga riconosciuta unicamente alle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
– che l’esenzione dal versamento del contributo addizionale dell’1,4% prevista dall’art. 2, comma 29, della legge n. 92 del 2012 sia prorogata al 31 dicembre 2018.
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