AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 17 del 21 luglio 2025
Tutela della proprietà intellettuale: aspetti procedurali relativi alla presentazione e all’accoglimento delle domande di intervento doganale ai sensi del Reg. (UE) 608/2013
1. Il quadro giuridico di riferimento
La commercializzazione di merci contraffatte o usurpative reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito DPI), ai produttori e commercianti che rispettano le leggi, nonché ai consumatori finali che possono essere ingannati sulla qualità dei prodotti acquistati o addirittura essere destinatari di beni che comportano rischi per la propria salute e sicurezza.
Il legislatore unionale è pertanto intervenuto per contribuire alla creazione di un mercato interno che, anche attraverso la tutela dei DPI, possa favorire la creatività, l’innovazione e la competitività degli operatori garantendo, altresì, i consumatori in merito all’affidabilità e alla qualità dei prodotti.
L’autorità doganale è l’organo deputato, ai sensi del CDU ((NOTA 1), a “tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime”. Nell’ambito di tale ruolo, s’incardina anche l’attività specifica volta alla tutela dei DPI in relazione alle merci in entrata e in uscita dal territorio doganale dell’Unione. Tale compito è disciplinato dal Reg. (UE) 608/2013 (di seguito Regolamento), che contiene norme procedurali per la presentazione delle domande di intervento delle autorità doganali a tutela dei DPI. Quanto sopra si applica a tutta la merce oggetto di vigilanza doganale che, qualora sia considerata potenzialmente lesiva di DPI, può essere soggetta a misure preventive di controllo (sospensione dello svincolo e blocco della merce).
In tale contesto, anche la normativa interna attribuisce all’autorità doganale – per la merce in entrata e in uscita nel/dal territorio dello Stato – il compito contrastare il reato di contraffazione (NOTA 2), nonché impedire e sanzionare ogni illecito amministrativo legato all’introduzione di piccoli quantitativi di merce che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, di proprietà industriale e di diritto d’autore ((NOTA 3). La presenza della norma nazionale fa sì che la tutela di un DPI sia garantita dall’Agenzia a prescindere dal fatto che sia stata presentata o meno una domanda di intervento ai sensi del Regolamento.
La presente Circolare intende fornire un quadro complessivo, organico ed esaustivo, sulle potenzialità dell’intervento doganale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale condotto ai sensi del Regolamento (UE) 608/2013, alla luce delle novità introdotte dalla norma unionale e delle connesse scelte operative dell’Agenzia (NOTA 4).
L’intervento è finalizzato a far cogliere appieno i vantaggi connessi all’applicazione del Regolamento, atteso che la presenza del menzionato parallelo assetto normativo (unionale e nazionale), potrebbe far ritenere non necessaria la presentazione delle domande di intervento doganale (di seguito anche AFA) (NOTA 5) che, invece, nella prassi quotidiana si dimostrano altamente funzionali alle attività di contrasto del fenomeno della contraffazione/usurpazione.
Per quanto sopra, si riportano di seguito gli aspetti, propedeutici alla successiva attività di enforcement, che vanno dalla compilazione e presentazione delle domande di intervento doganale da parte del soggetto richiedente tutela, sino al loro accoglimento da parte dell’autorità doganale.
2. I vantaggi della presentazione delle domande di intervento
Il titolare del DPI che decide di chiedere tutela ai sensi del Regolamento svolge attività d’impulso nei confronti dell’autorità di enforcement condividendo, tramite l’AFA, dati oggettivi e soggettivi utili a discernere i prodotti originali da quelli contraffatti e ad intercettare le spedizioni maggiormente a rischio, anche a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività di controllo.
L’autorità di controllo alla quale si chiede tutela condivide, a sua volta, con le altre autorità doganali, i dati contenuti nell’AFA, attraverso la banca dati centrale COPIS ((NOTA 6), secondo un procedurale previsto dall’accordo TRIPS (NOTA 7), in base al quale i Paesi membri dell’OMC si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni tra autorità doganali su merci che violano diritti di proprietà intellettuale.
Il soggetto tutelato può utilizzare gli strumenti di enforcement implementati per l’applicazione del Regolamento e, in particolare, dell’Intellectual Property Enforcement Portal (IPEP), portale sviluppato dall’EUIPO (NOTA 8) per la presentazione e gestione delle AFA, attraverso il quale avviene lo scambio di informazioni con tutte le autorità di enforcement operanti a livello unionale (NOTA 9).
Tramite il portale IPEP è inoltre possibile monitorare le attività di tutela in corso e contribuire proattivamente al buon esito dei controlli, rendendo così più spedite le azioni successive alla sospensione dello svincolo e al blocco della merce. Il soggetto tutelato è infatti prontamente informato del fermo doganale di prodotti potenzialmente irregolari e può così fornire una perizia di parte per suffragare o escludere le ipotesi di illecito.
Le informazioni inerenti ai casi di difformità accertate durante i controlli anticontraffazione, effettuati ai sensi del Regolamento, sono poi condivise con l’Osservatorio Europeo presso l’EUIPO, al fine di consentire un’analisi approfondita delle violazioni e la valutazione della loro portata geografica nell’ottica di estendere e migliorare l’attività di contrasto con l’individuazione di fenomeni macro, tra cui flussi commerciali, tipologia di merci e/o soggetti particolarmente a rischio.
Il Regolamento riconosce, infine, in capo al soggetto tutelato il diritto ad ottenere, su richiesta, le informazioni di dettaglio inerenti alle spedizioni bloccate (mittente, destinatario e detentore delle merci, origine e provenienza delle spedizioni, ecc..) che potranno essere utilizzate per i fini espressamente previsti dalla norma quali, ad esempio:
– supportare le indagini connesse ai procedimenti penali innescati da notizie di reato presentate dall’autorità di controllo,
– intraprendere ulteriori azioni in sede penale e civile e,
– nei casi di illecito amministrativo, convenire con il dichiarante o il detentore della merce in merito alla sua distruzione ((NOTA 10).
Per garantire il suesposto diritto ad acquisire informazioni nel rispetto delle norme del c.p.p., relative alle ipotesi penalmente rilevanti, l’Ufficio territoriale che presenta la notizia di reato chiede al magistrato – contestualmente alla presentazione della stessa – il nulla osta alla condivisione delle informazioni con il soggetto tutelato, così come previsto dal Regolamento ((NOTA 11).
3. Presupposto per l’applicazione del Regolamento
Sono legittimati a presentare le domande di intervento doganale, a tutela di uno o più DPI, i soggetti indicati all’art. 3 del Regolamento. La tutela è attivata sui traffici commerciali di merci in entrata e in uscita dal territorio unionale dichiarate per il regime doganale dell’immissione in libera pratica, dell’esportazione, della riesportazione ovvero vincolate ad un regime speciale, ad esclusione dell’uso finale.
Restano escluse dai controlli esperiti ai sensi del Regolamento le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori: in questi casi i controlli a tutela dei DPI sono effettuati sulla base delle disposizioni nazionali che perseguono, per via penale o amministrativa, qualunque introduzione nel territorio dello Stato di prodotti contraffatti ((NOTA 12).
3.1 Tipologie di domanda di intervento (AFA)
La domanda di intervento può essere nazionale o unionale. Nel primo caso la tutela è accordata solo sul territorio di uno Stato membro dove il DPI è riconosciuto e l’AFA va presentata all’Autorità doganale di detto Paese. La norma dà la possibilità di presentare, per lo stesso DPI, tante singole domande nazionali per quanti sono gli Stati membri in cui il diritto è riconosciuto.
Le domande di tutela unionale sono quelle aventi ad oggetto diritti riconosciuti in uno o più paesi UE e, pertanto, registrati direttamente presso l’EUIPO o, qualora i diritti siano validi anche in altri stati extra-UE, presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). Con l’AFA unionale si chiede tutela in tutti gli Stati membri ovvero in quelli ivi espressamente indicati. È possibile presentare una sola AFA unionale per DPI tutelato, depositandola in uno degli Stati membri in cui si chiede tutela, a discrezione del richiedente.
Occorre evidenziare che l’accoglimento di una domanda unionale è già di per sé sufficiente a garantire la tutela in tutti gli Stati membri indicati nell’AFA, pertanto, per quanto sia ammesso, è opportuno evitare la contestuale presentazione, per gli stessi DPI, di un’AFA unionale e di una o più AFA nazionali, per evitare duplicazione di informazioni all’interno delle banche dati dedicate all’attività di enforcement.
4. Presentazione della domanda di intervento e codice EORI
La tutela doganale deve essere attivata esclusivamente in modalità telematica ((NOTA 13), tramite il già citato portale IPEP, che permette una compilazione guidata dei formular (NOTA 14) da utilizzare per, la presentazione di nuove domande di intervento doganale ovvero delle richieste di proroga delle domande in essere (NOTA 15).
I soggetti che intendono presentare una domanda di intervento (titolari dei DPI o loro rappresentanti) devono essere provvisti di codice EORI (NOTA 16) rilasciato da qualunque autorità doganale europea con valenza su tutto il territorio unionale ((NOTA 17). Nel caso di AFA presentata da un soggetto diverso dal titolare del diritto, quest’ultimo è tenuto a produrre valido mandato a dimostrazione del suo diritto a presentare la domanda.
Il codice EORI viene richiesto compilando il modulo reperibile sul sito (NOTA 18) dell’Agenzia, da inviare, ai fini del rilascio, a qualunque ufficio delle dogane. Tuttavia, nel caso in cui il codice EORI sia richiesto solo ai fini della presentazione delle AFA, lo stesso è rilasciato dall’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese, al fine di semplificare le attività del titolare dei DPI, consentendo l’interfaccia con un’unica struttura per tutte le attività connesse all’accettazione e alla gestione di una domanda di intervento. Nei casi di specie, il modulo EORI, corredato dai documenti necessari, va inviato all’indirizzo dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it.
4.1 Protocollo per l’accredito sul portale IPEP da parte del titolare del DPI
I titolari dei diritti, dotati di codice EORI, accedono al portale IPEP (NOTA 19) seguendo un protocollo di autenticazione.
In fase di accredito occorre indicare il numero di registrazione del marchio o del disegno di cui si è titolari. Il portale recupera, dalle banche dati dell’EUIPO, l’indirizzo associato al titolare del diritto al quale viene inviata, mediante corriere espresso, una lettera contenente il codice di sicurezza da utilizzare per l’accesso.
Qualora si tratti di DPI diversi da marchi e disegni, si può richiedere l’accredito al portale IPEP inviando una mail a ipenforcementportal@euipo.europa.eu indicando il proprio codice EORI ed allegando la documentazione attestante la titolarità del diritto. In questo caso, il protocollo di autenticazione prevede l’invio della lettera contenente il codice di sicurezza all’indirizzo indicato al momento della registrazione del codice EORI.
Sul sito dell’EUIPO – nella sezione dedicata al portale IPEP – sono disponibili tutte le informazioni relative all’accredito e alle presentazioni delle domande di intervento. Nella sezione “Risorse e Materiale di supporto”, presente in fondo alla home page, si trovano guide, e altro materiale rivolto ai diversi utilizzatori del portale (titolari dei diritti o loro rappresentanti, autorità di enforcement e piattaforme e-commerce).
4.2 Accredito al portale da parte del rappresentante del titolare dei DPI
Un soggetto che agisce in qualità di rappresentare di uno o più titolari di DPI può espletare la procedura di presentazione delle domande di intervento accreditando sul portale IPEP sé stesso e i diversi soggetti rappresentati.
In fase di accredito, l’EUIPO invia all’indirizzo del titolare del diritto (soggetto rappresentato) una lettera contenente il codice sicurezza da utilizzare per l’accesso. Per completare l’accredito è necessario che il soggetto rappresentato condivida tale codice con il suo rappresentante.
Il rappresentante collega il suo profilo ai vari codici di sicurezza associati ai titolari dei diritti rappresentati, in modo da poter espletare per loro conto tutte le attività di gestione delle AFA, ed è responsabile dell’accuratezza delle informazioni inserite nelle domande di intervento e della gestione del proprio account sul portale IPEP. Si raccomanda di mantenere aggiornate le informazioni presenti nelle AFA, inviando all’Autorità doganale una domanda di modifica dei dati ogniqualvolta si verifichi un cambiamento rispetto a quanto originariamente inserito.
5. Il contenuto della domanda di intervento
La compilazione delle domande di intervento con l’inserimento di informazioni esaustive, pertinenti ed aggiornate rappresenta uno step fondamentale dell’attività di tutela, da gestire con la massima cura, nella consapevolezza che la qualità delle informazioni fornite determina il successo dell’attività di enforcement.
Con la Circolare 21/2024, alla quale si rimanda per ogni elemento di dettaglio, è stato chiarito, tra l’altro, che le domande di intervento devono contenere tutte le informazioni indicate dall’art. 6, par. 3 del Regolamento (campi da 1 a 16 del formulario), in mancanza delle quali, conformemente a quanto previsto dall’art. 7, l’Autorità doganale sospende l’accettazione della domanda e sollecita le informazioni mancanti, che devono essere fornite entro 10 giorni dalla notifica della richiesta, a pena di rigetto della stessa. Inoltre, si sottolinea l’importanza di inserire altresì quelle informazioni che, pur essendo considerate facoltative ai sensi della norma unionale, riguardano elementi oggettivi e soggettivi utili ad indirizzare l’attività di enforcement (cfr. sezione “merci contraffatte” – campi da 20 a 27 del formulario). Come infatti stabilito con la Determinazione Direttoriale prot. n. 288978/RU del 06/08/2021, le AFA prive delle informazioni aggiuntive funzionali all’attività di controllo, pur accolte, non assicurano l’effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Si richiama l’attenzione sul campo “10” del formulario, da compilare qualora il soggetto richiedente tutela voglia optare per la procedura semplificata di cui all’art. 26 del Regolamento, relativa alla distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni. Optando per tale procedura il soggetto tutelato è sollevato dall’onere di fornire riscontro sul fermo di merce che rientra nei limiti quantitativi stabiliti dalla norma.
Sebbene le informazioni inserite nell’AFA siano le sole condivise tramite portale IPEP con tutte le autorità di enforcement unionale, i soggetti richiedenti tutela, al fine di rendere più efficace l’attività di controllo negli spazi doganali nazionali, possono inviare all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese informative ulteriori dove sono descritte, ad esempio:
– i diritti da tutelare, con enfasi sui segni distintivi che contraddistinguono i prodotti autentici da quelli contraffatti,
– l’indicazione dei soggetti coinvolti in traffici sospetti (black list),
– l’individuazione delle tratte particolarmente a rischio,
– la lista dei distributori autorizzati (white list).
Tali informative, possibilmente supportate da immagini comparative tra autentico e falso, sono valutate a livello centrale e veicolate agli Uffici territoriali e centrali addetti all’attività contrasto alle frodi e di controllo, per supportare ed efficientare l’attività di enforcement.
In capo al soggetto tutelato, o al soggetto che lo rappresenta, permane l’obbligo di notificare tempestivamente all’Agenzia, tramite IPEP, ogni variazione intervenuta nei dati inseriti nel formulario AFA (NOTA 20).
6. Atti prodotti in uno Stato estero
Qualora la domanda di tutela o la procura a favore del soggetto incaricato di presentare l’AFA non siano sottoscritti in Italia, occorre rispettare le norme nazionali previste per la validità degli atti prodotti in uno Stato estero, a seconda delle tre situazioni seguenti:
a) atti prodotti in uno Stato estero con cui vigono appositi accordi internazionali (Trattati o Convenzioni): hanno immediata e diretta validità in Italia e non necessitano di ulteriori formalità;
b) atti formati nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961 concernente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: è richiesta l’apposizione dell’Apostille;
c) atti sottoscritti in Stati esteri diversi da quelli ricompresi nei precedenti punti a) e b): necessitano della legalizzazione dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (NOTA 21).
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra siano redatti in una lingua straniera, agli stessi dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
7. Invio dell’AFA e concessione della tutela
La domanda di intervento va inviata, tramite il portale IPEP, all’Autorità doganale prescelta per l’accettazione. Per l’Italia, è competente l’Ufficio centrale AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, che funge anche da punto di contatto per gli scambi informativi con gli omologhi servizi istituiti presso gli altri Stati membri.
Nelle more dell’attivazione della funzione di firma digitale direttamente sul portale, il formulario prodotto va scaricato, sottoscritto in via autografa o digitale (NOTA 22) e inviato ad uno dei seguenti indirizzi dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it o, in alternativa, a dir.dogane.aeo@adm.gov.it.
L’Ufficio centrale, a valle di un procedimento finalizzato all’analisi della completezza, esaustività e veridicità delle informazioni fornite, valuta l’accoglimento della domanda di tutela ovvero propone la richiesta di informazioni aggiuntive o il suo rigetto. Con l’accoglimento dell’AFA si accorda un periodo di tutela della durata massima di un anno, fatta salva la possibilità di concedere periodi di tutela più brevi, anche solo collegati al supporto di una singola attività di enforcement.
8. Proroga del periodo di tutela
L’autorità doganale che ha adottato la domanda iniziale può, su richiesta del titolare del diritto o del suo rappresentante, prorogare la durata della tutela per un periodo non superiore ad un anno. Le richieste di proroga vanno presentate almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza dell’AFA, atteso che, per espressa previsione normativa, le richieste pervenute oltre detta data possono essere rifiutate dall’autorità doganale ((NOTA 23).
Occorre porre l’accento sul fatto che il legislatore unionale non ha previsto un tacito rinnovo delle domande di intervento in corso di validità ma ha optato per una espressa richiesta di proroga, soggetta, pertanto, ad istruttoria ed accoglimento da parte dell’Autorità doganale.
La motivazione di quanto sopra risiede nell’importanza, trasformatasi in obbligo a cura del soggetto tutelato, di notificare, costantemente e tempestivamente, ogni variazione intervenuta nei dati inseriti nell’AFA che si chiede di prorogare, nonché di garantire che tutte le informazioni fornite siano pertinenti ed aggiornate, in particolare che i diritti tutelati siano in corso di validità, che il soggetto richiedente continui ad esserne titolare e che, se presente un rappresentante, lo stesso sia ancora legittimato ad agire in forza di idonea procura (NOTA 24).
9. Casi di sospensione della tutela
La tutela doganale è sospesa nei casi previsti dall’art. 16 par. 2 del Regolamento, tra i quali merita menzione il caso in cui il soggetto tutelato, allertato a seguito della sospensione dello svincolo e blocco della merce, non si attivi per provare che un diritto di proprietà intellettuale è stato verosimilmente violato, anche procedendo alla perizia della merce ((NOTA 25).
L’inerzia del soggetto tutelato è accettabile solo se nell’AFA si è optato per la procedura semplificata (NOTA 26) di cui all’art 26 del Regolamento, inerente alla distruzione di piccole spedizioni di merce pervenute a mezzo posta o corriere espresso (NOTA 27). Qualora tale opzione non venga percorsa, il titolare della domanda di intervento è sempre tenuto ad attivarsi e fornire perizia, pena la sospensione dell’efficacia della tutela, quand’anche le richieste dell’autorità doganale siano riferite al blocco di merce di valore o quantità esigue. L’Autorità doganale e i servizi della Commissione europea vigilano sul tempestivo riscontro alle richieste di perizia tecnica, al fine di non vanificare lo sforzo compiuto per l’intercettazione e il blocco di prodotti verosimilmente contraffatti.
L’autorità doganale può, inoltre, sospendere d’ufficio una domanda precedentemente accolta qualora accerti che i diritti oggetto di tutela abbiano cessato di avere effetto o che la persona che ha presentato la domanda non è più associabile al titolare del diritto. La sospensione avrà valore di revoca dell’intera domanda nel caso di AFA nazionale, mentre sarà riferita solo alla tutela nazionale qualora si tratti di domande unionali che, di conseguenza, continueranno ad essere valide negli altri Stati membri in cui è richiesta tutela. Pertanto, è sempre auspicabile che il soggetto richiedente la tutela monitori costantemente l’accuratezza e la validità delle informazioni fornite, intervenendo prontamente con le richieste di modifica ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza.
10. Presentazione delle domande “ex-ufficio”
Si tratta dei casi in cui l’autorità doganale, nell’ambito di controlli anticontraffazione, procede alla sospensione dello svincolo e al blocco di prodotti non deperibili e potenzialmente lesivi di DPI che non sono coperti da un’AFA. Nei casi di specie, i funzionari addetti all’attività di controllo, consultando le banche dati relative ai DPI, possono individuare il soggetto potenzialmente interessato a presentare un’AFA, che viene informato del fermo doganale.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 18 c. 2 del Regolamento, ai soggetti non ancora titolari di un’AFA possono essere fornite un numero limitato di informazioni relative al fermo della merce, nel dettaglio: la quantità, la tipologia ed eventuali foto della spedizione fermata. Non è consentito, invece, dare informazioni relative ai soggetti coinvolti nel traffico dei prodotti potenzialmente contraffatti.
Entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo, il soggetto allertato che intende essere tutelato può presentare un’AFA nazionale anche “incompleta”, ossia caratterizzata da un set di dati ridotto rispetto a quello obbligatorio previsto dalla norma (NOTA 28).
Se la domanda è “incompleta”, l’Autorità doganale la accoglie per il solo tempo necessario affinché la specifica attività di controllo venga esperita secondo la procedura prevista dal Regolamento (NOTA 29). Solo dopo l’accoglimento dell’AFA, l’autorità doganale può fornire, a richiesta del soggetto tutelato, le altre informazioni previste dal Regolamento tra cui quelle relative al mittente, destinatario e dichiarante della spedizione (NOTA 30).
La tutela accordata decade qualora entro dieci giorni lavorativi il soggetto che ha presentato la domanda “incompleta” non la integri con le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento.
La tutela doganale è, invece, accordata per il regolare periodo di un anno quando l’AFA è provvista di tutte le informazioni richieste dall’art. 6 par. 3 del Regolamento, quand’anche sia stata presentata successivamente al blocco della merce secondo la procedura “ex- ufficio”.
11. Informazioni relative al trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali presenti nelle domande di intervento, necessario per le finalità istituzionali relative alla tutela dei DPI, trova la sua base giuridica negli artt. 31 e 33 del Regolamento. Il “titolare” del trattamento è l’autorità doganale dello Stato membro in cui è presentata l’AFA, mentre il “responsabile” del trattamento è la Commissione europea che opera a nome degli Stati membri e tratta i dati personali a norma del Regolamento (UE) 2018/1725. L’attività di trattamento consiste nell’archiviazione e nella gestione dei dati personali presenti nelle AFA e nei relativi allegati nella banca dati centrale COPIS istituita ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (NOTA 31).
Il soggetto che sottoscrive la domanda di intervento acconsente affinché tutti i dati in essa contenuti possano essere trattati dagli Stati membri, dalla Commissione europea e dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) (NOTA 32).
All’atto della presentazione della domanda è possibile optare per il “trattamento riservato” dei dati inseriti, che li rende consultabili esclusivamente dalle autorità doganali degli Stati membri in cui è richiesto l’intervento. Nei casi di specie, la Commissione, che necessita di accedere alle informazioni contenute nell’AFA ai fini dell’applicazione del Regolamento, deve presentare una motivata richiesta e ottenere l’autorizzazione da parte degli Stati membri interessati alla tutela doganale.
I dati inseriti nelle domande di intervento sono conservati per il tempo strettamente necessario a rispondere alle finalità per le quali sono raccolti e sono cancellati entro sei mesi dalla cessazione dell’efficacia dell’intervento doganale (ossia dalla data in cui è stata revocata la decisione o dalla data di scadenza del periodo di tutela). Nel caso in cui esista un contenzioso in essere che riguarda merci i cui DPI sono oggetto di tutela, i sei mesi decorrono dalla data di definizione dello stesso.
12. Disposizioni finali
La presente Circolare, unitamente alla Determinazione Direttoriale 288978/RU del 06/08/2021 (NOTA 33) e alla Circolare 21 (NOTA 34) del 21/10/2024, sostituisce le precedenti indicazioni emanate in materia e completa il quadro delle disposizioni di prassi relative alla tutela della proprietà intellettuale. Sono, tuttavia, fatte salve le indicazioni emanate dalla Direzione Antifrode reperibili sul sito dell’Agenzia nella sezione Lotta alla contraffazione (NOTA 35).
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
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Note:
(1) Codice doganale unionale ex Reg. (UE) 952/2013
(2) Art. 474 Codice Penale: “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000”
(3) Cfr. articolo 1 c. 7 bis D.L. del 14 marzo 2005 n. 35: “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attività commerciale;
(4) In particolare, si fa riferimento alle modifiche normative introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione del 12 settembre 2024 e alla conseguente scelta dell’Agenzia di utilizzare, quale interfaccia per la presentazione delle domande di intervento, il portale unionale IPEP.
(5) Application for Action.
(6) Istituita ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
(7) Accordo adottato alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001 relativo agli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale
(8) European Union Intellectual Property Office, Ufficio della Commissione europea deputato al riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale unionali nonché, tramite l’Osservatori, al monitoraggio delle attività di controllo.
(9) Per citarne alcune GDF, Europol, Frontex, Olaf, ecc…
(10) Cfr. art. 21 del Regolamento.
(11) Si tratta delle informazioni relative alla spedizione oggetto di fermo espressamente prescritte nel regolamento, in funzione del tipo di intervento doganale effettuato (procedura normale con AFA già depositata di cui all’art. 17, par. 4; Procedura “ex-officio” con AFA non depositata di cui all’art. 18 par. 5; Procedura semplificata per le piccole spedizioni di cui all’art. 26; informazioni relative all’ispezione e campionamento della merce di cui all’art. 19).
(12) Cfr. art. 474 Codice Penale e articolo 1 c. 7 bis D.L. del 14 marzo 2005 n. 35.
(13) cfr. art. 5 par. 6 del Regolamento “se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste, come pure eventuali allegati, sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati” e art. 1, par. 3 del Regolamento di esecuzione 1352/2013.
(14) I formulari sono previsti rispettivamente all’Allegato I (per le nuove domande di intervento) e all’Allegato II (per le richieste di proroga delle domande in essere) del Reg. di esecuzione (UE) n. 1352/2013
(15) Per i diritti registrati presso l’EUIPO, la presentazione delle domande di intervento è immediata poiché le informazioni a suo tempo inserite ai fini del riconoscimento dei diritti sono ripescate e riversate direttamente nei rispettivi campi della domanda di intervento.
(16) Il codice EORI (Economic Operators’ Registration and identification number) consente l’identificazione univoca ai fini doganali degli operatori economici nell’intero territorio unionale.
(17) L’obbligo è stato introdotto con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 del 21/08/2020 che ha modificato il Reg. di esecuzione (UE) 1352/2013
(18) al link modulo EORI
(19) reperibile al seguente link IP Enforcement Portal – EUIPO (europa.eu)
(20) Cfr. gli obblighi di notifica del soggetto richiedente tutela di cui all’art. 15 del Regolamento
(21) Trovano applicazione, in questo caso, le disposizioni di cui all’art.33, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
(22) In caso di firma autografa occorre scaricare da IPEP la domanda di accettazione/proroga/modifica che va sottoscritta e inviata all’Autorità doganale prescelta per l’accettazione tramite messaggio di PEC.
(23) cfr. art. 12 Reg (UE) 608/2013
(24) Cfr. gli obblighi di notifica del soggetto richiedente tutela di cui all’art. 15 del Regolamento
(25) L’art. 23 par. 3 del Reg. (UE) 608/2013 prevede l’obbligo per il titolare di un’AFA di avviare, entro 10 gg lavorativi o 3 gg lavorativi in caso di merci deperibili, un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Ai sensi del paragrafo 4) del medesimo articolo, in caso di richieste debitamente giustificate, l’autorità doganale può concedere una proroga a tale termine che, salvo merci deperibili, non può comunque superare ulteriori di 10 giorni lavorativi.
(26) Cfr. paragrafo 5, terzo capoverso.
(27) La procedura semplificata è applicabile in caso di spedizioni di merci non deperibile composte al massimo da tre unità o aventi un peso lordo inferiore a 2 KG.
(28) Ai sensi dell’art. 5 par. 3 lett. c) del Regolamento, possono essere omesse le informazioni obbligatorie previste dall’art. 6, par. 3 lettere g), h), i) dello stesso.
(29) In particolare, agire secondo il Regolamento permette una più agevole procedura di distruzione dei prodotti contraffatti qualora l’illecito sia sanzionabile solo amministrativamente e la merce non costituisca corpo del reato.
(30) Cfr. art. 18 par. 5 del Regolamento.
(31) Il punto di contatto presso la Commissione europea per questioni attinenti al trattamento dati nella banca dati COPIS è la direzione generale della fiscalità e unione doganale: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.
(32) Per migliorare la comprensione della portata geografica e dell’impatto delle violazioni dei DPI la Commissione invia all’osservatorio EUIPO sia i dati relativi alle violazioni i nominativi dei soggetti che hanno presentato le domande di intervento in base alle quali la dogana ha poi agito.
(33) Con la Determinazione Direttoriale 288978/RU del 06/08/2021 l’Agenzia è intervenuta dando specifiche indicazioni sulla compilazione di domande di intervento complete, esaustive e, di conseguenza, funzionali ad indirizzare i controlli doganali su tutto il territorio unionale orientando le valutazioni delle deputate strutture antifrode in merito all’inserimento nel Circuito Doganale di Controllo di specifici “profili di rischio” atti ad intercettare merce che, per tipologia, origine, destinazione, soggetti coinvolti, può considerarsi potenzialmente lesiva dei DPI.
(34) La Circolare sancisce il passaggio all’utilizzo dell’Intellectual Property Enforcement Portal (in sostituzione di FALSTAFF) per la presentazione delle domande di intervento, evidenziando i punti di forza della nuova interfaccia e fornendo informazioni di dettaglio sulla modalità di compilazione delle AFA;
(35) cfr. Circolare 24/D del 30/12/2013.