INPS – Circolare 17 febbraio 2021, n. 29
Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana
SOMMARIO:
Con la presente circolare si riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e si forniscono chiarimenti in merito alla tutela previdenziale di tale categoria di soggetti, prevedendo l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani
3. Individuazione della base imponibile
1. Quadro normativo
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare vengono rese istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.
Preliminarmente, è utile effettuare un riepilogo della normativa di riferimento.
In generale, il lavoro artigiano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2222 c.c., è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d’opera in modalità autonoma.
Tale attività può essere esercitata per espressa previsione normativa sia in forma individuale che associata, come previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, all’articolo 3, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 443, agli articoli 2, 3, comma 2, e 4.
In base a quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 443/1985 “è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
L’articolo 3, comma 2, della medesima legge prevede, inoltre, che l’impresa artigiana possa essere costituita in forma di cooperativa. Tale comma, infatti, dispone che: “È artigiana l’impresa che […] è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.
Ne consegue che l’attività dell’impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d’opera socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui, in base a quanto emerge dalle considerazioni ministeriali, consegue l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Inoltre, le disposizioni fornite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, all’articolo 1, comma 3, prevedono che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”. La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell’oggetto sociale dell’attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.
Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva, per i motivi sopra esposti, l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (articoli 1 e 6 della legge n. 142/2001). In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
La qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può prevalere su quella che deriva dall’osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva.
In particolare, quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.
2. Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani
Al fine di poter procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall’Albo delle imprese artigiane, in procedura verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
In attesa di una nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla presente circolare, le Strutture territoriali possono procedere, nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in questione, al fine di aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane. Si precisa che in tale caso l’iscrizione nella Gestione speciale autonoma degli artigiani dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali.
In particolare, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso di soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani avranno effetto con decorrenza dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territorialmente competenti le istruzioni di dettaglio in ordine agli adempimenti relativi alle matricole DM, laddove le stesse siano state aperte al solo fine di provvedere alla denuncia di rapporti di lavoro subordinati per i soci lavoratori di cooperativa artigiana che, a seguito dei chiarimenti forniti con la presente circolare, dovranno essere iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
3. Individuazione della base imponibile
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (cfr. l’articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni).
Per coloro che sono iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, evidenziato come “l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva”.
A tal fine, si rammenta che, con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi Persone Fisiche”.
Per l’individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse si forniscono le seguenti indicazioni:
– in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;
– qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;
– nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.
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