INPS – Messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023
Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del D.lgs n. 36/2021, e successive modificazioni
Premessa
Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi”, è stata illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni.
In particolare, il citato decreto legislativo, innovando profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi, ha ampliato, a decorrere dal 1° luglio 2023, le tutele previdenziali previste per tali lavoratori sia nell’ambito del professionismo che del dilettantismo, quest’ultimo, settore, in precedenza privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale e assistenziale.
Nella trattazione delle diverse tipologie di lavoratori sportivi, ai fini della determinazione delle assicurazioni “minori”, la citata circolare distingue tra lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), lavoratori iscritti alla Gestione separata titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico e lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore professionistico.
1. Lavoratori sportivi subordinati
Con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (cfr. l’art. 33, comma 3, del D.lgs n. 36/2021).
Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).
È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.
Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia (cfr. l’art. 30, comma 5, del D.lgs n. 36/2021).
2. Lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come indicato nella citata circolare n. 88/2023, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.
3. Lavoratori autonomi del settore professionistico
Per completezza, si evidenzia che, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.
4. Tutela previdenziale della malattia
Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 (cfr. l’art. 51, comma 1, del D.lgs n. 36/2021), si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.
È onere del lavoratore porre la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità.
Il certificato rilasciato in via telematica perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul sito istituzionale, www.inps.it, “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.
Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro due giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.
L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere effettuata dal lavoratore con la massima tempestività, mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul sito istituzionale.
Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.
Il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori. L’istruttoria a carico delle Strutture territoriali, per il riconoscimento della tutela economica, verrà, pertanto, eseguita secondo le medesime disposizioni previste per le altre categorie di lavoratori.
Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell’ambito del flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento (cfr. i messaggi n. 803 del 27 febbraio 2019 e n. 1475 del 10 aprile 2019).
È di particolare importanza che l’elemento suindicato venga valorizzato, sistematicamente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte della Struttura territoriale di competenza, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento.
Ne consegue che, nei casi di istruttoria per il pagamento diretto della prestazione, in assenza dell’informazione riportata nell’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, le Strutture territoriali devono richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e buste paga relative all’evento di malattia).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 36030 depositata il 27 dicembre 2023 - La necessità della domanda trova fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale "gli iscritti alla gestione…
- INPS - Circolare 08 luglio 2020, n. 81 - Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei…
- INPS - Messaggio 22 luglio 2020, n. 2906 - Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…