tutela del contribuente in sede amministrtiva, Cassazione sentenza n. 14144 del 2013,La Cassazione con la sentenza n. 14144 del 5 giugno 2013 ha stabilito che il contraddittorio con il cittadino diventa obbligatorio per il fisco solo quando l’iscrizione a ruolo avviene per incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. Per cui i contribuenti sono meno garantiti in sede amministrativa

 La vicenda trova inizio dal ricorso presentato da una società a cui al seguito di un controllo automatizzato dei dati indicati nel modello unico l’Ufficio comunicava alla contribuente l’evidenziazione di una maggiore ‘imposta a debito relativa al periodo di imposta 1999, di un omesso versamento di ritenute alla fonte applicate su redditi di lavoro autonomo e di un minor credito d’imposta a titolo di Iva; con la stessa comunicazione venivano, altresì, liquidati interessi e sanzioni ed invitata la ricorrente a fornire chiarimenti. Succesivamente veniva, quindi, notificata la cartella di pagamento. La società proponeva ricorso avverso la cartella i pagamento alla Commissione Tributaria provinciale che accoglieva il ricorso limitatamente alla riduzione delle sanzioni. L’appello proposto alla Commissione Tributaria Regionale veniva rigettato

La società proponeva ricorso inanzi alla Corte Suprema  affidandosi a quattro motivazioni. I Giudici dei legittimità hanno ritenuto infondate tutte le motivazioni. In particolare per quanto concerne l’obbligo del contraddittorio hanno statuito che l’amministrazione può avviare la procedura di riscossione rifiutandosi di ascoltare le giustificazioni del contribuente nella maggior parte dei casi. Infatti è obbligata a ricevere l’utente solo nel caso in cui l’incertezza sulla dichiarazione dei redditi non sia di poco conto.

«In tema di riscossione delle imposte», si legge in un passaggio chiave della sentenza, «l’art. 6 dello Statuto non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso». La vicenda riguarda una srl alla quale era stato rettificato il reddito perché ad avviso del fisco il debito d’imposta esposto in dichiarazione era troppo basso. Non solo. L’ufficio aveva contestato anche l’omesso versamento di ritenute alla fonte, invitando, nella stessa comunicazione con la quale venivano liquidati interessi e sanzioni, il contribuente al contraddittorio.