UE – Decisione 02 ottobre 2018, n. 2018/1487
Recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.
Articolo 2
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.
L’eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.
Detta domanda è accompagnata da una relazione sull’applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019.
Articolo 3
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.