UE – Decisione 02 ottobre 2018, n. 2018/1490
Che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 fino alla prima delle due date seguenti:
a) il 31 dicembre 2021;
b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.
Articolo 3
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
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