UE – Decisione 03 aprile 2020, n. 2020/491
Relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020
Articolo 1
1. Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:
(i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
(ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
(b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
(c) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.
2. Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA sull’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.
Articolo 2
Entro e non oltre il 30 novembre 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
(a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
(b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;
(c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
Articolo 3
L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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