UE – Decisione 11 dicembre 2018, n. 2018/1994

Che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un’autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all’articolo 1 coprono l’acquisto e il leasing di autovetture, compreso l’acquisto di tutti i beni e i servizi ivi afferenti.

Articolo 4

La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano ai:

a) veicoli usati per la formazione dei conducenti, le prove su veicolo, i servizi di riparazione, un’attività economica che comporti il trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti o il noleggio;

b) veicoli acquistati a fine di rivendita.

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e sono corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.