UE – Decisione 13 giugno 2013, n. 2013/288/UE

Che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea

Articolo 1

La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:

1) all’articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° agosto 2012:

1) Abu Dhabi;

2) Brasile;

3) Centro finanziario internazionale di Dubai;

4) Guernsey;

5) Indonesia;

6) Isola di Man;

7) Jersey;

8) Malaysia;

9) Taiwan;

10) Thailandia.»;

2) l’articolo 2 è così modificato:

a) nella frase introduttiva del paragrafo 1 la parola «allegato» è sostituita da «allegato I»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato II della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2015, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:

a) il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

b) una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;

c) i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;

d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;

e) l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

3. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione.

4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Il paragrafo 2 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo elencato nell’allegato II, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:

a) devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;

b) devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;

c) non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.»;

3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

 

Il punto 10 dell’articolo 1, primo comma cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.»;

4) l’allegato è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

5) è aggiunto l’allegato II, quale riportato nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Allegato I

 

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI

 

Abu Dhabi

Brasile

Dubai International Financial Centre

Guernsey

Hong Kong

India

Indonesia

Isola di Man

Israele

Jersey

Malaysia

Taiwan

Thailandia

 

Allegato II

 

ELENCO DEI PAESI TERZI

 

Bermuda

Isole Cayman

Egitto

Maurizio

Nuova Zelanda

Russia

Turchia

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 15 giugno 2013, n. L 163.