UE – Decisione 15 novembre 2013, n. 677/2013
Che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione si applica fino alla data di entrata in vigore di una normativa dell’Unione che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 3
Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 27 novembre 2013, n. L 316.
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