UE – Decisione 15 novembre 2013, n. 679/2013
Recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
La decisione 2007/441/CE è così modificata:
1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1°aprile 2016.
Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.»;
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016.»
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1°gennaio 2014.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 27 novembre 2013, n. L 316.